La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?

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La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?

A poco più di 30 giorni dalla scadenza, la domanda ricorrente che ricevo via email è sempre la stessa

Buongiorno volevo sapere se scadenza del 30 Giugno è intesa come presentazione istanza completa di oneri concessori e istruita , o solo inserimento nel sistema Suap della richiesta

Maria Antonietta

Ancora

Buongiorno Ing. Craboledda,
sono un tecnico collega dell’Ordine degli Architetti di Sassari.
Le vorrei sottoporre un dubbio che a seguito di alcuni riscontri da parte di alcuni istruttori tecnici comunali si sta trasformando in timore: a differenza delle precedenti scadenze del PIANO CASA alcuni tecnici sostengono che, interpretando correttamente l’art. 37, la scadenza del 30 Giugno è riferita all’ottenimento del titolo e non, come in passato, alla presentazione della pratica edilizia. Se fosse vero ne deriverebbe l’impossibilità a presentare una pratica già in questi giorni. Potrebbe darmi un suo parere in merito? 

Architetto – Sassari

Ovviamente, non sto ad elencare tutte le email simili che arrivano, la cui domanda è sempre la stessa:

Il termine del 30 giugno 2019 è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo?

La scadenza è da intendersi per la presentazione della domanda o per il rilascio del titolo? 1

Prima di rispondere, facciamo un passo indietro e vediamo da che cosa nasce questo dubbio.

Articolo 37 – Comma 1 del Piano Casa L.R. 8/2015

Il comma 1 dell’articolo 37 recita

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Il comma 1 dell’articolo 37 nasce, fin dalla sua promulgazione, con una dicitura particolare: non parla in modo esplicito di data di presentazione della domanda, ma parla di applicazione delle “disposizioni di cui al presente capo“.

Come prima considerazione, è opportuno ricordare, se non fosse già chiaro, che la prevista scadenza si applica solo alle disposizioni “di cui al presente capo“, ovvero agli interventi di ampliamento volumetrico previsti dall’articolo 30 e 31, al riuso/recupero dei piani sottotetto (art. 32), e al riuso degli spazi di grande altezza (art. 33), le cui disposizioni sono regolate anche dagli articoli successivi fino al 37.

Dall’articolo 38 in poi, entriamo in altri capi della norma, pertanto esclusi da questa scadenza.

Quindi, ad esempio, la possibilità di demolire e ricostruire (art. 39) non rientra tra gli articoli in scadenza.

Le disposizioni di cui al presente capo

La dicitura “le disposizioni di cui al presente capo” può trarre in inganno.

I dubbi nascono dalla consolidata giurisprudenza di settore che ci ha abituato al concetto del Tempus Regit Actum “Il Tempo Regge l’Atto”: secondo tale principio, infatti, l’Amministrazione può rilasciare atti ai sensi di normative vigenti al momento del rilascio dell’atto stesso.

Ciò detto, il dubbio sembra legittimo.

Se il piano casa è terminato, come può l’ufficio SUAPE rilasciare il provvedimento unico oltre il termine del 30 giugno 2019?

Per dare risposta a questa domanda, è opportuno leggere tutto ciò che si trova nel “capo” in scadenza.

E in nostro aiuto, arriva l’articolo 35 Procedure

Procedura del Piano Casa prima e dopo il SUAPE

L’articolo 35 Procedure recita

  1. Gli interventi previsti negli articoli 30, 32 e 33 sono realizzati mediante Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Gli interventi previsti nell’articolo 31 sono soggetti a permesso di costruire.
  2. L’avvio dei lavori di incremento volumetrico di cui agli articoli 30 e 32 e il rilascio del permesso di costruire per i casi di cui all’articolo 31 sono condizionati alla positiva valutazione di coerenza in merito al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 36, comma 3, lettere a) e b).
  3. La valutazione di coerenza di cui al comma 2 è resa con parere motivato dall’ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi. Per gli interventi previsti negli articoli 30 e 32, decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della SCIA, si intende formato il silenzio assenso.
  4. Qualora l’intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica, questa assorbe la valutazione di coerenza di cui al comma 2.
  5. L’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi previsti dal presente capo è rilasciata dall’ente delegato ai sensi della legge regionale n. 28 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
  6. La SCIA o l’istanza volta all’ottenimento del permesso di costruire possono essere presentate anche contestualmente alle eventuali istanze di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento. L’efficacia della SCIA è comunque subordinata alla positiva definizione del procedimento di accertamento di conformità e/o di compatibilità paesaggistica.

Per riassumere, la procedura prevista dal piano casa, prima dell’entrata in vigore del SUAPE prevedeva:

  • parere espresso del comune entro 45 gg dalla proposta, per poter dare inizio ai lavori
  • SCIA o istanza di permesso di costruire presentati anche contestualmente ad accertamenti; l’efficacia della SCIA comunque subordinata alla valutazione positiva dell’accertamento

Proviamo a ribaltare la domanda e rispondere a questa: se non ci fosse oggi il SUAPE, il 30 giugno sarebbe stato da intendersi come data di presentazione o come data di rilascio del parere/permesso da parte del Comune?

E ancora: se non ci fosse oggi il SUAPE, la SCIA presentata contestualmente all’accertamento di conformità, avrebbe dovuto prendere efficacia dopo la valutazione positiva della definizione del procedimento dell’istanza di accertamento entro il 30 giugno 2019?

Questo significa che il 30 giugno 2019, fin dalla prima applicazione del piano casa era da intendersi come data di presentazione della domanda; infatti già la norma ammetteva la possibilità di presentare entro il 30 giugno, e subordinare la sua efficacia alla definizione dell’istanza di accertamento.

SUAPE

A complicare ancora di più l’interpretazione, arriva il cambio di procedimento (e, badate bene, di procedimento non di titolo) a seguito dell’entrata in vigore del SUAPE, che ha portato l’approvazione del piano casa in conferenza di servizi.

Peraltro, se vi ricordate, nelle prime “versioni” dei moduli SUAPE, il procedimento del piano casa era una SCIA a 0 giorni, con possibilità per il comune di inibire l’istanza con parere espresso entro i famosi 45 giorni previsti dalla norma.

Oggi, poichè nella L.R. 8/2015 si parla di parere espresso, il procedimento di approvazione dell’istanza piano casa è stata portata in conferenza di servizi. (con direttive approvate dalla Giunta Regionale).

E ritorna in auge la domanda iniziale:

il provvedimento può essere rilasciato oltre il 30 giugno 2019?

La mia risposta è: SI’.

Il provvedimento autorizzativo può essere rilasciato oltre il 30 giugno; tale data è da intendersi come termine per la presentazione delle istanze.

In Conclusione: il provvedimento autorizzativo può essere rilasciato oltre il 30 giugno; tale data è da intendersi come termine per la presentazione delle istanze

Per chiudere: Sì, il provvedimento SUAPE per autorizzare gli interventi del piano casa, con scadenza il 30 giugno, può essere rilasciato anche dopo tale data (che è da intendersi come data ultima di presentazione dell’istanza) e vi spiego, secondo me, il perchè.

Perché, in realtà, non è cambiato nulla:

  • il titolo edilizio non è cambiato: è cambiato solo il procedimento; la conferenza di servizi in luogo della SCIA
  • già dalla sua prima versione, il piano casa prevedeva la possibilità di presentazione dell’istanza entro il termine della scadenza, con efficacia a seguito di approvazione delle istanze di accertamento o della valutazione di coerenza da rilasciarsi con parere espresso entro 45 gg
  • il tempus regit actum entra in gioco per nuove norme sopraggiunte, o quando vengono abrogate delle norme specifiche; la volontà del legislatore, in questo caso, non è mai stata cambiata o modificata

Potrebbe essere utile, da parte degli uffici tecnici comunali, porre il quesito alla Regione Sardegna, in modo che si esprima in modo chiaro e univoco.

Solo così evitiamo che la stessa legge venga applicata in un modo in alcuni comuni, e mal applicata/interpretata in altri.

Per quanto il dubbio possa essere legittimo, il diniego di un provvedimento per una mala interpretazione della norma, espone comunque i Comuni e gli uffici a dei contenziosi inutili e onerosi (sia per i Cittadini che per le Amministrazioni) che potrebbero essere evitati con il rilascio di un parere di chiarimento della Regione da inviarsi a tutti gli uffici.

E per gli uffici, negare un provvedimento illegittimamente, è tanto grave quanto rilasciarlo illegittimamente.


Voi che ne pensate?

Scrivete nei commenti qui sotto.

E se non volete perdere l’occasione di ampliare il vostro immobile, contattatemi per un preventivo!

Ing. Enrico Craboledda

45 giorni alla scadenza del Piano Casa Sardegna

mancano 45 giorni alla scadenza del piano casa sardegna 2019

45 giorni alla scadenza del Piano Casa Sardegna

Continua il conto alla rovescia sulla scadenza del piano casa.

Siamo a “meno 45”.

E ancora non c’è nessuna novità sul fronte rinnovo.

Per quanto, nei corridoi, si inizi a vociferare di una possibile proroga, penso che si tratti più di sentimenti e speranze condivise dai chiacchieranti addetti al settore che non di reali possibilità verificate.

Questo anche in considerazione del fatto che l’Assessore regionale competente ha prestato giuramento nella giornata di ieri (quindi, di fatto, ancora inattivo fino alla giornata di oggi).

Per l’occasione, ho pubblicato in home page un contatore che indicherà quanti giorni mancano alla scadenza.

Così, giusto per non mettere ansia a nessuno. 🙂

45 giorni alla scadenza del Piano Casa Sardegna 2

Ai privati

Chi non volesse perdere l’occasione di poter ampliare il proprio immobile, ci contatti quanto prima.

Ai colleghi tecnici

Chi avesse necessità di un nostro supporto tecnico, chi avesse necessità delle nostre prestazioni specialistiche (termica, acustica, ecc…), chi avesse necessità di una consulenza prima della presentazione dell’istanza, ci contatti quanto prima

Ing. Enrico Craboledda

Compila i campi sottostanti, e ti ricontatteremo presto!

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UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa

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UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa

Mancano circa tre mesi alla scadenza del Piano casa in Sardegna e come anticipato in uno degli ultimi articoli, ancora non sappiamo se la Regione abbia in programma una proroga.

Certo è che se si ha in mente di voler sfruttare l’incentivo è meglio farlo subito, approfittando delle attuali disposizioni. Entro il 30 giugno, in Sardegna, si potrà accedere alle agevolazioni dettate dallaL.R. 8/2015 – 11/2017.

Dopo il 30 giugno 2019? Non lo sappiamo ancora!

Se vuoi usufruire del Piano Casa Sardegna è bene avvalersi di un tecnico specializzato, in modo che ti possa aiutare a minimizzare i tempi di progettazione e di invio delle pratiche. (a proposito, contattami! 🙂 )

Se non hai ancora scelto il tecnico (a proposito, contattami! 🙂 ) esistono alcuni strumenti online che ti aiutano a capire, in una primissima fase decisionale, se il tuo immobile può accedere agli incentivi e con quale tipo di intervento edilizio. Strumenti che ti aiutano ad individuare gli aspetti tecnico-urbanistici che caratterizzano la tua casa: sono i primi aspetti fondamentali per definire in quale misura potrai accedere ai benefici del Piano Casa.

UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa 3

Report di Destinazione Urbanistica con pochi clic, grazie ad UrbisMap

Ogni immobile possiede la propria storia urbanistica, catastale e costruttiva; per di più non dobbiamo dimenticare che il Piano Casa viene concesso in maniera differente a seconda della zona urbanistica nel quale ricade l’immobile.

Per questi motivi, il geoportale UrbisMap, che consente la consultazione online, gratuita e veloce dei piani urbanistici a livello nazionale, ti aiuta a scoprire in quale zona urbanistica ricade il tuo immobile e le relative norme tecniche.

Ma come funziona UrbisMap?

Con pochi clic, accedendo alla mappa, potrai ricercare il tuo immobile attraverso la barra di ricerca posizionata in alto a sinistra, così come faresti su Google Maps, digitando la via, il civico e il comune.

UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa 4

Una volta visualizzato l’immobile sulla mappa, grazie al puntatore, lo strumento che si trova sulla barra a sinistra del geoportale, cliccando sull’edificato avrai tutte le informazioni che lo riguardano come dati catastali, piani urbanistici e normative a cui è sottoposto.

UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa 5

Ovviamente, se non sei un esperto, potrà non essere semplice decifrare tutte le informazioni tecniche riportate su UrbisMap.

Per questo motivo ti consiglio di scaricare il Report di Destinazione Urbanistica e mostrarlo al tuo tecnico di fiducia. (non ha ancora un tecnico di fiducia? contattami! 🙂 )

Dopo il clic sull’immobile, infatti, ti apparirà un fumetto con il bottone “stampa report“. Cliccandoci sopra otterrai il Report del tuo immobile che potrai mostrare al tecnico.

Se hai in mente di ampliare il tuo immobile con il Piano Casa in Sardegna, puoi consultare www.urbismap.com .

Se invece preferisci un supporto tecnico, sono a tua disposizione fin dalle prime fasi di analisi sull’immobile.

Contattami per una consulenza gratuita!

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PS: se vuoi rimanere aggiornato sulle informazioni, news, e sviluppi, puoi seguire il blog di UrbisMap

Recupero e riuso abitativo dei sottotetti con e senza incremento volumetrico.

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Oggi provo a rispondere pubblicamente ad un quesito che mi ha posto ieri un collega, in merito all’applicazione dell’articolo 32 della L.R. 8/2015 che disciplina gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

L’articolo 32, che viene titolato “Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti”, prevede due possibilità:

  • Riuso ai fini abitativi (senza incremento volumetrico)
  • Recupero ai fini abitativi (con incremento volumetrico)

La domanda che mi hanno posto, e a cui voglio rispondere, è:

E’ possibile applicarli entrambi contemporaneamente, nello stesso progetto?

Ma prima facciamo un passo indietro e vediamo che differenza esiste tra il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti.

L’articolo 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Prima di analizzare la differenza tra riuso e recupero, vorrei fare una breve analisi su come è composto l’articolo 32.

E’ composto di diversi commi, così suddivisibili:

  • 1 – definizione di che cosa si intende per sottotetto
  • 2, 3 e 3bis – disciplinano il riuso ai fini abitativi dei sottotetti, senza incremento
  • 4, 5 e 6 – dettano le regola per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, con incremento volumetrico
  • 7 e 8 – indicano disposizioni generali sull’altezza media ponderale e sulla possibilità di superare indici volumetrici e distanze

Come indicato dal comma 1, si definiscono sottotetti

i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

Riuso ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per riuso ai fini abitativi dei sottotetti esistenti si intende il cambio di destinazione d’uso in abitazione dei sottotetti, senza cambiarne il volume.

E’ consentito nelle zone urbanistiche A, B e C, e per ogni vano devono essere rispettate le condizioni di agibilità, ad eccezione dell’altezza che viene considerata abitabile già dai 2,40 m (2,20 m nei bagni e disimpegni).

Per poter ottenere le condizioni di agibilità, si possono effettuare modifiche interne ed esterne, consistenti anche nella realizzazione di finestre sul tetto.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per il recupero si intende, a differenza del riuso, l’incremento volumetrico del sottotetto.

Il recupero (quindi l’incremento di volume) è ammesso nelle sole zone B e C (quindi a differenza del riuso, non è ammesso nei centri storici).

Per ottenere le condizioni di agibilità, possono essere effettuate modifiche alla copertura, alle linee di pendenza, ai solai intermedi, a condizione di ottenere in ogni vano l’altezza abitabile di 2,70 m (2,40 m nei bagni e disimpegni).

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono l’avere un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza  minima del 20 per cento, oppure falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

Riuso e Recupero effettuati contemporaneamente. E’ possibile?

Torniamo alla domanda che mi ha posto il collega:

E’ possibile applicare entrambi “riuso” e “recupero con incremento” nello stesso progetto?

Il caso:

  • sottotetto esistente, così come da definizione.
  • In parte rispetta i requisiti per essere “riusato” ai fini abitativi;
  • per l’altra parte è necessario adeguare le altezze per poter rientrare nei requisiti di abitabilità imposti dalla norma.

Secondo voi è possibile applicare riuso (per la parte che già rispetta i commi 2,3 e 3bis) e recupero per l’altra parte?

Secondo me sì.

La mia considerazione deriva dal fatto che si tratta dello stesso intervento di ridurre il consumo del suolo, e utilizzare ai fini abitativi degli spazi esistenti (i sottotetti).

Per ottenere risultato, il legislatore ha inserito le due disposizioni (con e senza incremento volumetrico) nel medesimo articolo, quasi ad intendere che per ottenere per questo fine si potesse operare seguendo varie possibilità.

Ancora, non trovando esplicita impossibilità, e non trovando contrasto nell’applicarli contestualmente, non vedo perché non possa essere possibile.

E voi, che ne pensate?

Ing. Enrico Craboledda

100 Giorni alla Scadenza del Piano Casa

Con l'entrata in vigore della L.R. 1/2019

100 giorni alla Scadenza dell’attuale Piano Casa. 100 giorni, circa.

A dir la verità, non ho contato se siano effettivamente 100 i giorni che ci separano dalla possibilità di presentare le istanze per gli ampliamenti volumetrici con l’attuale Piano Casa, tuttavia, da un veloce conteggio, dire che, giorno più o giorno meno, siamo lì.

Con l'entrata in vigore della L.R. 1/2019

Proroga in vista? Nulla all’orizzonte

La prima considerazione che vorrei fare è che non si parla, vocifera, e forse nemmeno si pensa ancora ad una possibile proroga dell’attuale Piano Casa Sardegna.

Penso che derivi, soprattutto, dal passaggio di testimone tra l’Amministrazione Regionale uscente e quella entrante.

Il mio consiglio rimane sempre lo stesso: se si vuole essere certi di non perdere l’occasione di poter sfruttare il piano casa, l’unica possibilità è quella di approfittare subito senza aspettare possibili rinnovi che, potrebbero non esserci.

Tutti si ricordano il “vuoto normativo” lasciato quando c’era stato il precedente avvicendamento in regione: un vuoto normativo di diversi mesi aveva dato luce all’attuale piano casa (che nella sua prima versione del 2015 era molto “castrato” rispetto al piano casa 2009).

Nuovo SUAPE, ritardi e scadenze.

La seconda considerazione che viene spontanea riguarda l’iter dell’attuale piano casa, considerato l’ingresso della nuova piattaforma SUAPE e i vari ritardi che molti comuni hanno accumulato nel tempo.

La nuova piattaforma SUAPE, che come tutti gli addetti ai lavori (tecnici liberi professionisti e della Pubblica Amministazione), ha avuto (e ha tutt’ora) qualche difficoltà ad entrare a regime e diventare quello strumento di lavoro efficace che ci aspettiamo. Per ora i disservizi, superano i vantaggi.

Il lato positivo è rappresentato dalla cortesia e dalla pazienza che il coordinamento SUAPE mostra nei confronti di noi operatori esterni: disarmati e frustrati da qualche mancato funzionamento, non sappiamo come portare avanti le istanze in essere per rispettare le scadenze dettate dai vari tipi di procedimento.

Il lato negativo è che non sappiamo ancora nulla su cosa succederà a quelle istanze presentate in conferenza di servizi prima della nuova piattaforma, per i quali alcuni comuni della Sardegna hanno forti ritardi: se a quasi un anno dalla presentazione, nonostante solleciti vari, non è stata indetta ancora la conferenza, sarà necessario ripresentare con la nuova piattaforma SUAPE per snellire i tempi? L’eventuale chiusura non positiva della conferenza priverebbe, di fatto, della possibilità di ripresentare l’istanza entro i termini, con conseguente impossibilità di realizzare l’ampliamento volumetrico, per un ritardo che non è certamente imputabile al tecnico o al cittadino.

Legge Regionale 1/2019

Dopo una naturale decantazione di qualche settimana, oggi possiamo dire che i primi benefici derivanti dall’entrata in vigore della L.R. 1/2019 si iniziano a percepire.

Ho ricevuto diverse email con le richieste di chiarimenti su alcune modifiche introdotte dalla L.R. 1/2019, come ad esempio per le costruzioni in agro, per gli ampliamenti in agro o per le modalità di calcolo della quota condonata negli interventi di ampliamento volumetrico.

E’ interessante constatare che, a quasi 10 anni dall’entrata in vigore del primo piano casa, ci sia ancora sempre tanto interesse dietro al tema, e che sempre più cittadini e imprenditori non vogliano perdere l’occasione di poter ampliare il proprio patrimonio immobiliare.

Non vuoi perdere l’occasione di utilizzare il Piano Casa? Contattami

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Legge Regionale 1/2019 vigente. Tante novità anche per il Piano Casa Sardegna

legge semplificazione 2018 LR 1 2019

Trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul Buras n. 4 del 17/01/2019, è entrata in vigore (oggi) la nuova Legge Regionale 1/2019, chiamata “Legge Semplificazione 2018” .

Quella che sembrava essere una “innocua” leggina di fine mandato, arrivata dopo la mancata a nuova legge urbanistica, ha portato tantissime novità in materia urbanistica, edilizia, e nei procedimenti.

E anche il piano casa ha subito qualche modifica interessante; vediamo le principali nel dettaglio.

Modifiche all’Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

Il comma 4 è stato integralmente sostituito con il seguente:

4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari. (inserito dall’art. 31 della L.R. 1/2019)

Viene aperta la possibilità di edificare in agro non solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, ma anche ai coltivatori diretti.

Rimane ferma la disposizione della superficie minima fissata in tre ettari.

Modifiche all’Art. 29 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

Se prima della’entrata in vigore della nuova L.R. 1/2019 il frazionamento delle unità ampliate con il “vecchio” piano casa (L.R. 4/09) era ammesso solo nelle zone A, B e C, e per le sole destinazioni residenziali, da oggi è possibile frazionare le unità ampliate con la vecchia norma anche le unità commerciali o artigianali, e in tutte le zone urbanistice.

Modifiche all’Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Interessanti modifiche e qualche chiarimento sono inseriti anche all’articolo 32 della L.R. 8/2015 che disciplina il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi.

Viene infatti specificato che Il riuso dei sottotetti determina il conseguente ottenimento dell’agibilità; chiarimento reso necessario per spiegare ad alcuni di che colore fosse il cavallo bianco di Napoleone (fine della polemica 🙂 )

Modifiche all’Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

Per il riuso degli spazi di grande altezza, vengono ridefinite le altezze minime: se prima era necessario avere almeno 4,60 m liberi di interpiano, per poter recuperare gli spazi di grande altezza mediante la realizzazione di soppalchi, da oggi sono sufficienti 4,10 metri.

Modifiche all’Art. 36 – Disposizioni Comuni

Alcune tra le modifiche più interessanti sono quelle inserite all’articolo 36 – Disposizioni Comuni.

Cambia, innanzitutto, come vengono considerati i volumi oggetto di condono edilizio: se prima venivano considerati come base su cui calcolare l’ampliamento volumetrico, ma poi detratti dall’ammontare totale ottenuto, oggi non vengono considerati nè ante nè post calcolo.

I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico. (inserito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019)

Altra modifica interessante apportata all’articolo 36 riguarda la superficie minima del lotto per poter ampliare gil immobili in agro.

Da oggi sarà possibile ampliare gli immobili in agro con superficie del lotto superiore a 2500 mq, mentre la disposizione superata prevedeva almeno 1 ettaro.

In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di frazionare anche gli interventi a destinazione commerciale o artigianale, e non più solo nelle zone A, B e C.

Altre modifiche sono state apportate agli articoli riguardanti la demolizione e ricostruzione con premio volumetrico, ma ne parleremo più avanti.

E voi, che ne pensate?

Scrivete nei commenti, oppure entrate nella community del Piano Casa Sardegna su Facebook e lasciatemi il vostro parere in merito.

A me sembrano veramente interessanti.

PS: inutile dire che trovate i testi coordinati del piano casa (L.R. 8/2015) e della L.R. 23/1985

Demolizione e Ricostruzione: quale volumetria può andare in deroga?

rinnovo patrimonio edilizio piano casa sardegna demolizione e ricostruzione

Il testo di legge sul Piano Casa parla di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, specificando che è possibile andare in deroga a determinati parametri urbanistico-edilizi.

Uno dei dubbi frequenti è se la deroga possa riguardare l’intera nuova volumetria di progetto, o solo la parte del premio volumetrico.

Lo chiarisce la Regione, pubblicando un parere in risposta al Comune di Assemini.

Ma andiamo con ordine.

Rinnovo del Patrimonio Edilizio: l’articolo 39

L’articolo 39 del piano casa disciplina i casi di demolizione e ricostruzione.

E’ intitolato Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione, e permette di ottenere fino al 30% in più della volumetria esistente, nei casi appunto di demolizione e ricostruzione, da sommarsi alla potenzialità volumetrica del lotto.

Le deroghe previste sono il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

Il dubbio: qual è la quota di volumetria da ammettere alle deroghe?

La domanda viene da sè: nel progetto di ricostruzione, qual è la quota di volumetria che può andare in deroga? Tutta o parte?

Possono esistere tre casi:

  1. tutto la volumetria del nuovo progetto è ammessa alla deroga
  2. solo la parte del bonus volumetrico può andare in deroga
  3. solo la parte della volumetria demolita più il bonus volumetrico può andare in deroga

Esempio numerico

Nel caso di un lotto avente superficie pari a 1 ‘000 mq, con volume esistente di 500 mc e If di 3mc/mq, che a seguito di demolizione/ricostruzione del fabbricato ai sensi del comma 5 citato potrebbe esprimere una volumetria pari a 3’075 mc, di cui 3’000 (3×1 ‘000) con l’applicazione dell’indice fondiario e 75 di bonus volumetrico (15% di 500), si chiede quale sia il volume che deroga le disposizioni relative all’altezza: l’intera volumetria ammissibile di 3’075 mc, il solo volume demolito di 500 mc, il solo bonus volumetrico di 75 mc oppure il volume di 575 mc, pari al volume  dell’edificio esistente maggiorato del bonus volumetrico.

Quindi:

  • lotto di 1000 mq
  • indice di 3 mc/mq
  • volumetria edificabile 3000 mc
  • 500 mc volumetria esistente da demolire
  • bonus volumetrico (15% di 500 mc) 75 mc
  • volumetria totale massima edificabile 3075 mc

Per tornare alle tre casistiche di prima, potremo avere

  1. tutti i 3075 mc possono andare in deroga
  2. solo 75 mc è la quota ammissibile alle deroghe previste
  3. volumetria esistente da demolire 500 mc + premio volumetrico 75 mc , totale 575 mc possono andare in deroga.
Demolizione e Ricostruzione: quale volumetria può andare in deroga? 6

E la risposta giusta è …

In realtà non so se sia la risposta corretta. 

Ma è comunque un parere ufficiale della Regione Sardegna, quindi prendiamolo per buono:

È parere della Direzione Generale scrivente che “il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali” sia riferito unicamente alla sommatoria del volume dell’edificio esistente da demolire e del relativo bonus volumetrico (che, insieme, ricordiamo, assumono la denominazione di “credito volumetrico”), mentre la presenza di un’eventuale volumetria del lotto di riferimento deve essere gestita ai sensi del successivo comma 11 che prevede, senza alcuna deroga, la possibilità di sommare al “credito edilizio” le ordinarie capacità edificatorie “residue” del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi
stabiliti dalla normativa regionale.
In riferimento all’esempio riportato, dunque, potranno essere realizzati in deroga solo 575 mc, mentre i residui 2’500 mc dovranno essere realizzati in base alle regole già stabilite in sede di pianificazione dello strumento
urbanistico comunale vigente.

La Regione ha risposto al quesito del comune indicando che la volumetria che può essere ammessa alla deroga è quella derivante dalla volumetria esistente da demolire a cui sommare il premio volumetrico, mentre la restante potenzialità edificatoria del lotto non sarà ammessa alle deroghe.

Ing. Enrico Craboledda

PS: abbiamo creato una community su Facebook per parlare di tematiche inerenti l’edilizia, l’urbanistica e il piano casa. Se ti fa piacere, ecco il link per accedere https://www.facebook.com/groups/pianocasasardegna/

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico

piano casa tetto legno ventilato

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico

Oggi un post un po’ diverso. 

Nell’esercizio della professione, capita spesso (in quasi tutti i casi) di dover scegliere come realizzare una copertura per un ampliamento volumetrico.

Negli interventi di ampliamento volumetrico in sopraelevazione c’è l’esigenza (o anche se non c’è l’esigenza, c’è comunque la volontà) di utilizzare materiali leggeri.

La scelta di utilizzare materiali leggeri, che deriva dalla volontà di ridurre al minimo l’aumento dei carichi in strutture esistenti, porta spesso alla scelta del tetto in legno come copertura del volume da realizzare.

Vorrei porre l’attenzione sulla prestazione energetica del tetto in legno, spesso trascurata o non adeguatamente progettata.

La prestazione energetica della copertura: normativa

Non mi dilungherò troppo su tutto ciò che richiede la normativa sul contenimento dei consumi energetici, e sui vari casi.

Ipotizziamo un ampliamento volumetrico superiore al 15% del volume esistente, con la scelta della copertura in legno.

La normativa richiede particolare attenzione non solo alle prestazioni invernali (trasmittanza termica), ma anche alle prestazioni energetiche estive, finalizzate alla riduzione dell’uso degli impianti di raffrescamento e al miglioramento del comfort durante la stagione estiva.

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico 7

Avete presente quando, in estate, già dalle 10 di mattina avete caldo dentro casa?

Beh, sappiate che se la copertura (e più in genere tutto il volume) è ben progettato e realizzato, questo può non succedere.

La copertura in legno se da un lato ha l’enorme vantaggio di essere leggero e quindi ridurre notevolmente i carichi sull’edificio sottostante, dall’altra parte “paga” l’assenza di massa sia nella prestazione energetica estiva che nella prestazione acustica.

La normativa in materia di risparmio energetico recita

la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,18 W/m2K;

Provo a tradurre.

Sostanzialmente ci informa che per valutare la prestazione estiva di una struttura è necessario che la trasmittanza termica periodica sia inferiore 0,18 W/m2K.

La trasmittanza termica periodica è definita come 

trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacita’ di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;

Che tradotto nel “parlacomemangi“, significa che se volete ridurre quel fastidioso effetto di caldo interno all’abitazione durante l’estate, dovrete far in modo che la vostra struttura abbia uno sfasamento termico adeguato: ovvero, dovrete aumentare il tempo che ci mette il calore ad attraversare la vostra copertura. 

Facciamo un esempio pratico:

Se progetto e realizzo una copertura in legno con adeguati materiali dal calore specifico elevato, o con una buona massa (anche se perdo il vantaggio della struttura leggera), ottengo una trasmittanza termica e una trasmittanza termica periodica inferiore a quella prevista dalla legge, ma soprattutto ottengo uno sfasamento termico superiore alle 10 ore, generalmente 12 h.

Questo significa che il calore impiega 12 ore ad attraversare la mia copertura: ergo, se la copertura nel periodo estivo inizia a prendere sole dalle 7 di mattina, il calore non entrerà nell’ambiente interno prima delle 7 di sera. 

Se non si sta attenti a questo valore, e si utilizzano solo materiali plastici (polistirene, poliuretano, ecc…) nella stratigrafia, seppur con un alto spessore, lo sfasamento termico sarà basso (4 o 5 ore), e dalle 11 o 12 di mattina all’interno dell’ambiente si morirà di caldo.

Se ci pensate, sono 7 ore di differenza in meno, sull’utilizzo di un climatizzatore.

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico 8

Conclusione

Ho scritto questo post perché vedo troppo spesso delle situazioni in cui la coibentazione del tetto è studiata e proposta dalla ditta che vende il legno e monterà il tetto, che per questioni puramente commerciali ha la tendenza a soddisfare il cliente nel ridurre il preventivo proprio riducendo la coibentazione, o scegliendo materiali meno costosi e non idonei.

Con questo non voglio dire che le ditte che vendono il legno e propongono i tetti non abbiano o non propongano pacchetti di copertura adeguati e di valore; dico solo che dobbiamo essere noi progettisti e direttori dei lavori ad indicare e controllare che un certo pacchetto di copertura rispetti la normativa. E, soprattutto, migliori la qualità della vita interna all’abitazione del nostro cliente.

Potete realizzarlo come preferite: ventilato, microventilato, non ventilato, con materiali plastici o naturali, con sughero, lana di roccia o di pecora, fibre di legno, lana di legno, lana di vetro, polistirene, poliuretano, con grafite, ecc…

Non c’è un modo giusto di realizzare un tetto in legno (mentre di modi sbagliati, ce ne sono una marea).

L’aspetto da non trascurare è la prestazione energetica della struttura, con particolare attenzione a quella estiva: considerato l’investimento effettuato per la realizzazione di un piano casa, non mi pare corretto cercare di contenere le spese proprio sull’aspetto che ti permetterà di vivere meglio, e ti permetterà risparmiare a lungo termine nell’uso dell’impianto di condizionamento.

Ing. Enrico Craboledda

PS: l’articolo è volutamente “non tecnico”. La norma in materia di contenimento dei consumi energetici non richiede solo la verifica che ho indicato, e la prestazione estiva del volume non dipende solo dalla copertura.  

Legge Urbanistica al Tramonto. Nel frattempo, il Suape…

sportello unico dei servizi per strutture sanitarie e socio-sanitarie

Legge Urbanistica al Tramonto. 

No, la promessa legge urbanistica non è particolarmente romantica. 

Parlo di tramonto perché rimarrà, con buona probabilità, solo “promessa“.

Se avete seguito i giornali nelle ultime settimane, avrete notato che dopo un primo approccio in aula consiliare, è stata rispedita in commissione.

Che tradotto significa che non verrà portata avanti; almeno non da questo Consiglio Regionale. 

Forse siamo troppo vicini alle elezioni per poter pensare di approvare una legge così importante e impattante.

Nel frattempo il SUAPE…

La Regione Sardegna ha presentato, in diverse date e in diverse località su tutto il territorio regionale, la nuova piattaforma SUAPE che presto (si spera) sostituirà quella attuale.

Per quel poco che è stato mostrato, si possono già percepire notevoli vantaggi (tutti da verificare durante l’utilizzo), che secondo me portano nella giusta direzione.

Legge Urbanistica al Tramonto. Nel frattempo, il Suape... 9

Integrale compilazione online

Basta con i PDF. Io sinceramente non ne potevo più. 

E i form attuali sono mooolto poco user-friendly. 

La nuova piattaforma pare che abbia una compilazione tramite form, con procedura obbligata e propedeutica, a cascata.

Facciamo un esempio: se metto i miei dati personali o quelli del cliente in un modello, non dovrò ripeterli in ogni modello. E così l’operatore comunale che si occupa della verifica formale, non dovrà controllare in ogni modello che io non abbia effettuato dimenticanze o errori di battitura.

Altro esempio: se indico la presenza di una zona tutelata, non posso portare avanti l’istanza se non compilo il modello per l’autorizzazione paesaggistica. In questo modo, si dovrebbero ridurre sensibilmente le pratiche incomplete di tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

E così via.

Questo ha l’enorme vantaggio di ridurre la percentuale di pratiche compilate male o in modo incompleto.  E ha l’enorme vantaggio di eliminare (o ridurre notevolmente) il carico di lavoro di chi si occupa, all’interno del Comune, della verifica formale dell’istanza.

Lo svantaggio è che la procedura, essendo rigida, avrà difficoltà ad adattarsi a quei casi che non sono nè carne nè pesce, e che in edilizia sono più frequenti di quanto non si immagini.

Mantenimento delle vecchie istanze online

Il nuovo portale andrà a sostituire integralmente quello attualmente esistente. 

Un aspetto molto positivo è che le vecchie istanze presentate, rimarranno a disposizione sia per l’utente pubblico che per il Comune per la consultazione. 

Rivisitazione del sistema di gestione delle procure

La presentazione a cui ho assistito si è limitata a dire che c’è stato input, da parte della Regione, alla revisione del sistema di procure. 

Non so bene come sarà, ma ritengo che la gestione attuale non risponda alle necessità odierne.

Integrazione con diversi sistemi esterni

Altro aspetto interessante è l’integrazione con altri sistemi informativi esterni. 

Per quel poco che ho sentito, hanno parlato di integrazione con PagoPA, con l’Anagrafe Strutture Ricettive, con il modulo del Sistema Informativo dell’Ambiente, con lo Sportello Unico dei Servizi per Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, e con Comunica della Camera di Commercio.

Inoltre renderanno disponibili dei servizi di comunicazione via web, per integrare il nuovo SUAPE con eventuali altri servizi esterni del Comune.

Nuova Legge di supporto

Conosciamo tutti la triste e drammatica situazione di alcuni SUAPE comunali.

Sono diversi, infatti, gli uffici comunali che hanno dei forti ritardi sul controllo delle istanze e sulla convocazione delle conferenze. Si parla di alcuni comuni con ritardi di oltre un anno dalla presentazione.

Se già il nuovo sistema dovrebbe velocizzare il controllo formale delle istanze, riducendo notevolmente il carico di lavoro del Comune in questa fase e quindi le tempistiche garantite al cittadino, d’altra parte c’è all’attenzione del Consiglio Regionale (stante a quanto raccontato durante l’incontro pubblico) una proposta di legge per prevenire le situazioni di forte ritardo e garantire la certezza delle tempistiche ai cittadini.

Ing. Enrico Craboledda

Legge Urbanistica in Arrivo. Forse. Cosa Potrebbe Cambiare per il Piano Casa?

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E’ imminente da più di tre anni, ma pare che ci siamo. Forse.

Legge Urbanistica in Arrivo. Forse. Cosa Potrebbe Cambiare per il Piano Casa?

In questi giorno sono più frequenti, nella stampa regionale, articoli che annunciano l’arrivo del testo in Aula Consiliare.

Il testo è stato oggetto di partecipazione pubblica, è stato esaminato dalla specifica Commissione Consiliare e si accinge ad arrivare in aula in Consiglio Regionale.

Al suo interno vengono rivisti tantissimi concetti sulla disciplina del governo del territorio, come ad esempio quelli relativi alla pianificazione urbanistica (ma non solo!).

Che cosa potrebbe cambiare per il Piano Casa?

E’ stato recentemente pubblicato sul sito del Consiglio Regionale il testo unificato del disegno di legge con tutte le varie proposte di legge.  

Non ho ancora approfondito lo studio di tutto il testo (penso di farlo dopo l’approvazione dell’aula, visto che si preannunciano una marea di emendamenti), però posso anticiparvi alcuni articoli contenuti nel testo che potrebbero cambiare (in positivo o in negativo, dipende da come la si vede).

Mi focalizzerò sui pochi specifici che possono riguardare gli argomenti affini al concetto di “piano casa” per come siamo abituati ad intenderlo. 

Eccoli:

Premio volumetrico per edifici di nuova costruzione ad energia quasi zero.

piano casa sardegna edifici a energia quasi zero

Vengono premiati tutti gli edifici di nuova costruzione “ad energia quasi zero” (nzeb). 

Come? Con un 25% in più della potenzialità edificatoria del lotto.

Le prestazioni energetiche dei nuovi edifici prendono un carattere ancora più importante di quello attuale, perché premianti per le nuove costruzioni che consumano zero (o quasi zero).

Proroga di altri 24 mesi per gli interventi di ampliamento volumetrico

proroga piano casa sardegna 2019 2020

In realtà non si tratta di una vera e propria proroga di ulteriori 24 mesi, ma di una proroga di massimo 24 mesi dalla data di approvazione delle legge urbanistica.

Perchè fino ad un massimo di 24 mesi?

Perché lo stesso articolo che proroga la scadenza, indica che la possibilità di ampliare gli immobili, con la finalità della riduzione del consumo del suolo e del miglioramento del patrimonio edilizio esistente, deve essere integrata nei nuovi strumenti urbanistici comunali che ne disciplineranno le modalità.

Queste modalità disciplinate all’interno dei nuovi piani urbanistici comunali saranno redatte seguendo delle linee guida regionali per la qualità e per un coerente inserimento nel contesto degli incrementi volumetrici, che la Giunta Regionale dovrà emanare entro 120 giorni dall’approvazione della legge urbanistica.

Edifici in zona turistica: miglioramento del patrimonio e promozione del sistema turistico.

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Su questo articolo non ci spenderei troppo tempo, anche perché è uno di quegli articoli “caldi” che ha fatto molto discutere, e sul quale ci potranno essere modifiche in aula, anche sensibili.

Ad oggi sono previsti e promossi interventi di conversione delle volumetrie da residenze in strutture turistiche o extra-turistiche, interventi di miglioramento del patrimonio edilizio anche con premi volumetrici anche nella fascia dei 300 m, ed eventuali piani anche di aiuto finanziario (“anche mediante programmi di sostegno finanziario e agevolazioni fiscali“).

Promozione del rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione

Il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente viene promosso con interventi di demolizione e ricostruzione anche con incremento volumetrico, in tutte le zone urbanistiche. 

Ovviamente, sono dettate norme differenti per le differenti zone urbanistiche, in relazione alla vicinanza al mare o comunque in relazione al tipo di vincolo esistente.

Riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi

La riqualificazione dei contesti paesaggistici e ambientali compromessi viene promossa mediante spostamento delle volumetrie in zone meno di minor interesse, e con premio volumetrico. 

Conclusione

Si tratta di un supercondensato di alcuni articoli contenuti nel nuovo testo di legge che sono direttamente pertinenti al Piano Casa in Sardegna.

Il testo di legge non è ancora definitivo, quindi potrà cambiare con gli emendamenti in aula, anche sensibilmente.

Al suo interno ci sono tanti altri articoli e concetti molto interessanti (come le nuove possibilità edificatorie dei lotti in agro relazionando la superficie minima al tipo di coltura/attività) che affronteremo più avanti.

Voi avete letto il testo? Cosa ne pensate?

Ing. Enrico Craboledda