Frazionamento dell’Ampliamento Volumetrico

frazionamento ampliamento volumetrico

Frazionamento dell’Ampliamento Volumetrico – Un Po’ di Chiarezza

E’ possibile frazionare gli immobili a seguito dell’ampliamento volumetrico ? Sempre o solo in determinati casi? Provo a fare un po’ di ordine

 

La domanda è ricorrente

Ho effettuato un ampliamento. Posso frazionare?

Non esiste una risposta univoca.

Dipende (“e te pareva!”).

Trattiamo solo i casi relativi alle residenze ed iniziamo a distinguere i due differenti casi:

  • Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009
  • Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30  della L.R. 8/2015

 

Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 2 L.R. 4/2009

Si distinguono in 3 casi

  1. Ampliamenti di mono/bifamiliari
  2. Ampliamenti di unità in immobili composti da più unità immobiliari
  3. Ampliamenti di villette a schiera

Nel primo caso, unità mono/bifamiliari, non esiste nessun vincolo. Le unità possono essere frazionate e alienate, senza vincolo di tempo.

Nel secondo caso, unità in immobili composti da più unità immobiliari, esiste il vincolo di non alienazione dall’unità principale che l’ha generato. Senza limite di tempo (quindi, vincolo “per sempre”) – articolo 2 della L.R. 4/09, comma 2, ultimo capoverso del punto b)

Nel terzo caso, villette a schiera, esiste il vincolo decennale, a decorrere dalla data di iscrizione di tale vincolo nel registro immobiliare (da effettuarsi dopo l’ultimazione dei lavori) – articolo 2 della L.R. 4/09, comma 6

07/09/2017 – disposizioni modificate con la L.R. 11/2017 – Vedi articolo aggiornato in materia di frazionamenti con il piano casa 2017 2018

Ampliamenti effettuati ai sensi dell’articolo 30 L.R. 8/2015

Sono disciplinati dall’articolo 36 della L.R. 8/2015, al cui comma  8 leggiamo

8. L’unità immobiliare ad uso residenziale risultante dall’incremento volumetrico previsto dall’articolo 30 ricompresa nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, può essere frazionata solo se la più piccola delle unità derivate ha una superficie lorda superiore a 70 metri quadri. Negli altri casi l’incremento volumetrico non può essere utilizzato per generare ulteriori unità immobiliari e non può essere alienato separatamente dall’unità che lo ha generato; il vincolo di non alienazione ha durata decennale ed è trascritto nei registri immobiliari.

Dalla lettura dell’articolo, io capisco che:

  • si applica agli ampliamenti dell’articolo 30 della L.R. 8/2015 (quindi non a quelli della L.R. 4/2009)
  • le unità ampliate possono essere frazionate:subito, se la più piccola abbia poco più di 70 mq di superficie lorda
    • dopo 10 anni, se non possiamo avere almeno 70 mq lordi per l’unità più piccola

 frazionamento ampliamento volumetrico

Considerazioni

Tutti i frazionamenti, siano essi generati dalle unità ampliate ai sensi dell’una o dell’altra legge, devono rispettare le disposizioni vigenti nei regolamenti comunali e nelle ulteriori leggi regionali e nazionali: questo significa, a titolo esemplificativo, che devono essere reperiti gli spazi parcheggio per le nuove unità generate; la divisione tra le unità deve rispettare le norme in materia di risparmio energetico, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici, ecc…

Ovviamente, quanto riportato nell’articolo è solo il mio parare.

Se qualcuno volesse argomentare, discutere o indicare degli aspetti che io non ho considerato, vi prego di farlo nei commenti 🙂

 

Vuoi Frazionare il tuo immobile?

Contattami 🙂

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Ing. Enrico Craboledda

Aggiornamento UrbisMap: c’è, ma non si vede!

login google

Aggiornamento UrbisMap: c’è, ma non si vede!

Abbiamo apportato tanti piccoli aggiornamenti ad UrbisMap: la maggior parte sono modifiche non visibili, ma necessarie, rese possibili grazie ai vostri feedback.

Ci sono, ma non tutte si vedono.

feedbackOgni giorno lavoriamo per migliorare UrbisMap e spesso molte modifiche e aggiornamenti riguardano parti di codice: le modifiche non si vedono, ma si percepiscono nell’utilizzo.

Le modifiche più interessanti riguardano piccoli aggiustamenti che migliorano l’esperienza di utilizzo.

E questo è stato possibile grazie alle vostre segnalazioni: sono numerose le email di ringraziamento per il servizio che stiamo offrendo, che contengono diversi consigli utili e molto validi, e ci consentono di migliorare e migliorarci ogni giorno.

LogIn e Autenticazione

icona_loginStiamo inserendo, come già avrete notato, il sistema per autenticarsi all’interno del servizio.

Ad oggi è possibile autenticarsi solamente tramite Google.

Stiamo lavorando per aggiungere il sistema di autenticazione tramite Facebook, Twitter e Linkedin.

E ancora, per chi non è iscritto sui Social Network, ci sarà un semplice form di registrazione.

Se ad oggi non avete un account Google per autenticarvi, non disperate: ancora non c’è nessuna funzionalità aggiuntiva per chi si registra (ma presto, ci saranno 🙂 )

Nuraminis e Decimomannu

Presto anche il PUC di Nuraminis e il PUC di Decimomannu saranno inseriti all’interno del sistema.

Entrambi i comuni, grazie alla collaborazione (e lungimiranza) dei colleghi che vi lavorano, hanno sposato la nostra iniziativa per dare un servizio innovativo e di facile utilizzo ai cittadini.

 

Feedback

Come detto sopra, per noi sono molto importanti i vostri feddback su UrbisMap.

Se avete consigli, suggerimenti, critiche, problemi, idee, miglioramenti, piani, e quant’altro, non esitate a scriverci.

 

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large_spiaggia_mare_53394E con questo, passo e chiudo.

Buon WeekEnd a tutti!

Ing. Enrico Craboledda

 

 

Soppalchi Riuso degli Spazi di Grande Altezza

Soppalchi Riuso degli Spazi di Grande Altezza 1

Soppalchi Riuso degli Spazi di Grande Altezza

L’articolo 33 del Piano Casa disciplina gli interventi finalizzati al riuso degli spazi di grande altezza.

Soppalco.

Per dirlo in una sola parola.

L’articolo 33 del Piano Casa disciplina gli interventi finalizzati al riuso degli spazi di grande altezza: 6 commi che proverò a raccontare

Comma 1 – Dove, Quando e Come

Sempre, nelle zone A, B e C, a condizione di non pregiudicare la staticità dell’edificio.

Come? Con la realizzazione di soppalchi, la traslazione di quelli esistenti (purché non si traslino solai!) , a condizione che non abbiano valore artistico.

Comma 2 – Quanto

Al massimo per il 40% del totale della superficie sottostante.

L’intervento è ammesso se l’altezza esistente, ante operam, sia di almeno 4.60 m: in questo modo si possono garantire almeno 2.40 m al piano inferiore, e almeno 2.00 m al piano soppalcato.

Comma 3 – Altre prescrizioni

Al di là dell’altezza, l’ambiente e le superfici ottenute devono rispettare “le altre prescrizioni” igienico-sanitarie.

soppalco
soppalco

Comma 4 – Finestre

Con la realizzazione del soppalco, stiamo realizzando una nuova superficie utile.

Il quarto comma ci indica che questa superficie deve essere considerata nel calcolo delle superfici aero-illuminanti.

Esempio:

Superficie Ante Operam 100 mq – Superficie finestrata richiesta (almeno 1/8 di 100 mq) = 100/8 = 12.5 mq

Superficie Post Operam (compreso soppalco) 100 + 40 = 140 mq

Superficie finestrata richiesta 140 / 8 = 17.5 mq

Per la nuova necessità di superficie finestrata è possibile realizzare nuove finestre: per le zone A, solo se previste nel Piano Particolareggiato del Centro Storico; per le zone B e C solo “nel rispetto delle regole compositive del prospetto originario

Comma 5 – Arretramento

Il soppalco deve essere arretrato rispetto alle pareti del prospetto principale.

Inoltre, non è possibile addossare il nuovo soppalco alle finestre, anche negli altri prospetti

Comma 6 – Parcheggi

Il soppalco non crea nessun nuovo volume. Pertanto non è richiesta nuova superficie da destinare a parcheggi.


L’articolo 33 è, a mio avviso, uno dei più chiari nel fornire le indicazioni per poter riusare gli spazi di grande altezza mediante la realizzazione di soppalchi.

Da quanto indicato nei vari commi, infatti, possiamo anche dedurre alcune parti “non scritte“:

Innanzitutto,  sono esclusi gli interventi per le zone diverse dalle A, B e C.

Gli interventi, ammessi per gli ambienti che abbiano almeno 4.60 m netti, possono generare due ambienti che abbiano almeno 2.40 m e almeno 2.00 m: questo significa che, nel caso “limite” di altezza di 4.60 m, si hanno 20 cm per la realizzazione del soppalco.

Il soppalco può essere addossato alle murature perimetrali dell’unità immobiliare, diverse dal prospetto principale (e sempre a condizione di non addossarlo alle finestre!).

Infine, l’indicazione al comma 6, in merito alla necessità di parcheggi, potrebbe sembrare quasi superflua: un soppalco non genera un nuovo volume e, pertanto, non necessita di nuovi spazi parcheggio.

Almeno per una volta, però, il legislatore ha previsto quella che sarebbe potuta essere una distorta applicazione dell’articolo.

Prevenire è meglio che “mal applicare”

Soppalco da Realizzare?

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Ing. Enrico Craboledda

Il Puc di Seui è Consultabile Online, Grazie ad UrbisMap

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Il Puc di Seui è Consultabile Online, Grazie ad UrbisMap

UrbisMap è stato inserito all’interno del sito del Comune di Seui quale strumento per la consultazione del Puc Online

Importanti novità sul fronte UrbisMap.

Da qualche giorno, infatti, è possibile consultare il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Seui direttamente online; accessibile dall’home page del portale comunale.

Seui è uno dei primi comuni con il quale abbiamo il piacere di collaborare: grazie alla disponibilità dei file georeferenziati, pubblici e disponibili sul sito comunale, e alla collaborazione con l’amministrazione, è stato possibile, in tempi (relativamente) brevi, dare la possibilità a tutti i cittadini (tecnici e non) di consultare il Piano Urbanistico Comunale e le Norme Tecniche di Attuazione direttamente online.

Nessun programma da installare. Nessun file da scaricare.

L’accesso ai dati avviene come piace a noi: in modo Semplice, Veloce ed Efficace.

Cerchi. Consulti. Stampi.

 

  1. Cerchi l’indirizzo del tuo immobile.
  2. Consulti, posizionando il marker sulla mappa.
  3. Stampi il Report di Destinazione Urbanistica.

 

Qualità dei dati

Un aspetto da non trascurare è la qualità dei dati inseriti.

I dati pubblicati all’interno di UrbisMap, relativi al comune di Seui, sono stati sottoposti alla procedura di validazione, con esito positivo.

Consultando il “fumetto“, vediamo l’informazione sul dato: “Validato

report di destinazione urbanistica puc seui urbismap
PUC Seui – Dati Validati

All’interno di UrbisMap, infatti, possiamo avere tre diversi “stati” relativi ai dati inseriti:

approvato waiting prodottourbis
 Validato In attesa di Validazione Prodotto da UrbisMap

Le differenze tra i vari “stati” sono intuibili, ma ne parleremo in maniera più approfondita in un altro articolo.

 

Se il vostro comune non è ancora presente all’interno di UrbisMap, contattami per scoprire come aiutarci ad inserirlo 🙂

 

Ing. Enrico Craboledda

 

Recupero dei Sottotetti Esistenti ai Fini Abitativi

recuopero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Recupero dei Sottotetti Esistenti ai Fini Abitativi

L’articolo 32 del Nuovo Piano Casa disciplina il riuso e recupero ai fini abitativi dei sottotetti: vediamo come funziona.

L’articolo 32 del Piano Casa Sardegna L.R. 8/2015 ci consente di recuperare e riusare ai fini abitativi i sottotetti esistenti.

E’ suddiviso in otto commi che proverò a riassumere:

Il primo definisce i sottotetti  esistenti come

i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

I successivi commi differenziano due tipologie di intervento:

  • il riuso dei sottotetti esistenti (soggetto a presentazione della SCIA)
  • il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti (soggetto a richiesta del Permesso di Costruire)

Nel caso del “riuso dei sottotetti esistenti“, per le zone A B e C, la legge ci consente di riutilizzarli, purché siano già verificate alcune condizioni di altezze (minime e medie).

Nel secondo caso, per le sole zone B e C, possiamo recuperare i sottotetti esistenti anche con incremento volumetrico ai fini abitativi anche elevando le altezze di colmo e gronda, affinché si ottengano le altezze necessarie.

Nel caso di recupero con incremento, però,  poichè non siamo più vincolati all’esistenza ante operam delle altezze minime, la legge impone che sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) altezza minima in gronda non inferiore a 0.60 m e pendenza minima del 20%

b) falde con pendenza minima del 25%, purchè il nuovo volume non deroghi all’altezza dello strumento urbanistico

Quindi, se ci troviamo nella condizione a), l’incremento con riuso è consentito anche in deroga all’altezza massima prevista dai regolamenti comunali; se ci troviamo nella condizione b), invece, possiamo innalzare ma dobbiamo rispettare l’altezza massima prevista, per quella zona, dallo strumento urbanistico

L’ultimo comma, l’ottavo, ci indica quali sono le deroghe ammesse per questo tipo di intervento:

  • superamento indici volumetrici
  • superamento limiti di altezza 
  • superamento distanza fabbricati
  • superamento distanza pareti finestrate
  • superamento distanza confini

Le deroghe in materia di distanze (fabbricati, pareti finestrate e confini) fino ai limiti previsti dal Codice Civile e solo se in prosecuzione delle murature dell’edificio.

 

Parere Personale

Nutro qualche dubbio sulla deroga alle pareti finestrate, ma sino ad ora nessuno ha sollevato la questione.

Non tanto perché la legge non sia chiara in merito (è molto chiara, almeno su questo punto), quanto perché già in precedenza la deroga alle pareti finestrate è stata motivo di numerose controversie tra confinanti, sfociando in sentenze che, quasi sempre, tendono ad imporre il rispetto della distanza tra le pareti finestrate.

Mah … vedremo che succederà.

Vantaggi

recupero e riuso ai fini abitativi dei sottotettiUna domanda che mi si pone spesso è

“è vantaggioso recuperare ai fini abitativi i sottotetti  ?”

E’ chiaro che la risposta dipende da persona a persona e da caso a caso, ma possiamo evidenziare alcuni punti che rendono vantaggioso questo tipo di intervento:

1 – Aggiunge valore

Soprattutto nei centri maggiormente popolati, recuperare i sottotetti significa aggiungere valore al proprio immobile, se il recupero del sottotetto è inteso come estensione della propria unità

2 – E’ possibile creare una nuova unità immobiliare

Il recupero dei sottotetti può generare una nuova unità immobiliare, funzionalmente autonoma, che può essere venduta separatamente dall’unità principale. Un vero e proprio investimento.

3 – E’ una possibilità limitata nel tempo

Il recupero e riuso dei sottotetti ai fini abitativi, attualmente, è ammesso fino al 31 dicembre 2016. Oggi è possibile, in deroga allo strumento urbanistico. Domani probabilmente no.

 

Vuoi Recuperare il tuo sottotetto?

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Ing. Enrico Craboledda

UrbisMap: Aggiornato il Report di Destinazione Urbanistica

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UrbisMap: Aggiornato il Report di Destinazione Urbanistica

Abbiamo aggiornato la grafica e migliorato l’impostazione della stampa del report: ora viene inserita anche la mappa per ogni piano intersecato

Probabilmente “da fuori” non si noteranno grandi modifiche, ma vi assicuro che dietro le quinte stiamo lavorando tanto per migliorare UrbisMap 🙂

Per chi non lo conoscesse, UrbisMap è  il primo geoportale per la consultazione online dei Piani Urbanistici Comunali, Piani Paesaggistici e ogni altri piano direttamente su mappa.

Una delle recenti modifiche importanti che abbiamo apportato è stata l’introduzione dello stralcio della mappa nel Report di Destinazione Urbanistica, per ogni livello intersecato.

Forse è più difficile da spiegare a parole che da far vedere; per questo, ecco un piccolo video che mostra quanto sia semplice, veloce ed efficace la consultazione delle informazioni urbanistiche (e non solo!).

 

E qui uno stralcio di un esempio di Report di Destinazione Urbanistica, per un lotto nel comune di Sinnai.

urbismap-geoportale-report-destinazione-urbanistica

 

Datemi, come sempre, pareri opinioni e consigli su come possiamo migliorarlo 🙂

 

Ing. Enrico Craboledda

 

Qualche Piccolo Aggiornamento

Qualche Piccolo Aggiornamento 2

Qualche Piccolo Aggiornamento

Qualche Piccolo Aggiornamento dell’Home Page Sito PianoCasa-Sardegna.it, la nuova sezione “Dicono di noi” … e non solo 🙂

rinnovamento-piano-casa-sardengaL’avrete certamente notato, è stata aggiornata l’impostazione dell’home page del sito.

Niente di nuovo, non preoccupatevi.

Solo una ridistribuzione dei contenuti all’interno della pagina iniziale.

Una rinfrescata … così come si fa nelle abitazioni.

Una “manutenzione ordinaria“.

La novità più importante, dal mio punto di vista, è l’inserimento della sezione “Dicono di noi

Ho voluto ringraziare pubblicamente, con la creazione della sezione “Dicono di noi” , tutte quelle persone che apprezzano il mio lavoro e spendono del loro tempo nel ringraziarmi privatamente.

Ed io, per ricambiare, mi sono sentito in dovere di creare una pagina in cui raccogliere molte (non tutte… per mia fortuna sono veramente tante ed è un processo lungo inserirle tutte!) delle testimonianze, ringraziamenti e complimenti che avete avuto il piacere di esprimere nei miei confronti.

Il rinnovamento è stata la buona occasione per ricordare i nostri servizi che riteniamo possano essere molto utili a molte persone:

Fotovoltaico.Sardegna.it

Fotovoltaico.Sardegna.it
Il tuo impianto fotovoltaico, senza anticipare un solo euro

E’ il nostro sito internet tematico per promuovere l’installazione  di impianti fotovoltaici.

Ad oggi, la tecnologia fotovoltaica si può ritenere sufficientemente matura e a buon mercato per poter essere ritenuta veramente conveniente.

Se ai bassi costi si aggiungono la detrazione fiscale (recupero fiscale del 50% delle spese sostenute per l’installazione dell’impianto fotovoltaico) , e il contributo riconosciuto per lo “scambio sul posto” (ovvero l’energia che viene ceduta all’enel) , possiamo dire che

Installare un Impianto Fotovoltaico Non è Mai Stato Così Conveniente

Qui abbiamo riassunto 5 buoni motivi per cui è consigliato installare un impianto fotovoltaico.

UrbisMap.it

UrbisMap - Il portale per la consultazione dei Piani Urbanistici Online
UrbisMap – Il portale per la consultazione dei Piani Urbanistici Online

UrbisMap.it è il primo portale per la consultazione dei piani urbanistici (e non solo!) direttamente online.

La consultazione avviene in modo

  • Semplice
  • Veloce
  • Efficace

Se cercate un qualunque piano urbanistico, di recente approvazione ,vi rendete conto che non è umanamente consultabile.

Innumerevoli tavole e normative, spesso pubblicate in formato pdf sul sito del comune (quando si è fortunati! a volte non sono nemmeno pubblicaate), che devono essere scaricate.

Centinaia e centinaia di megabyte scaricati in formato pdf, che sono poi ingestibili e pesanti per i nostri computer, seppur di ultima generazione.

La risposta a questo problema è, appunto, UrbisMap: il primo portale per la consultazione dei piani urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, acustici, e molto altro ancora, direttamente online e con 1 solo click.

Con l’aggiornamento dell’Home Page del sito, ho voluto dare maggior risalto al servizio, con la speranza che il servizio possa essere di aiuto alle tante persone (tecnici e non!) che tutti i giorni devono verificare le norme urbanistiche, paesaggistiche, ecc…

… e nei prossimi giorni (tempo permettendo!), altre news.

Stay Tuned.

 

Ing. Enrico Craboledda

 

Tempus Regit Actum … Atto Secondo

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Tempus Regit Actum … Atto Secondo

“L’Amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento della propria decisione”

Voglio ritornare sul concetto, già espresso in questo articolo, del Tempus Regit Actum.

Ho sciupato il tempo, e ora il tempo sciupa me. William Shakespeare

Non per masochismo, ma perché negli ultimi tempi sto ricevendo diverse email sull’argomento.

Per citarne una:

buongiorno mi chiamo __________

volevo chiederLe se la nuova legge per il piano casa prevede l’attuazione in retroattività.

Ho presentato la domanda nel dicembre 2014 e il comune di __________ mi ha risposto solo qualche tempo fa che la legge regionale è retroattiva e quindi non può essere rilasciata alcuna concessione.

Il progetto per l’aumento di cubature è stato presentato per un locale seminterrato con n 2.70 m. con due lati a vista e altri due attorniati da un cavedio di 2. m

Dalle poche informazioni fornite, capiamo che si tratta, quasi certamente, di un intervento ai sensi dell’articolo 15.bis della L.R. 4/09 (“Vecchio Piano Casa“), che come sappiamo rientra tra gli articoli abrogati dal comma 3 dell’articolo 44 della sopraggiunta L.R. 8/2015 (“Nuovo Piano Casa Sardegna“)

megafonoProverò a rispondere qui, per tutti.

E lo faccio, con l’aiuto di una recente sentenza del TAR Sardegna N. 01242/2015 che si è pronunciato in materia proprio su un caso simile, per l’entrata in vigore della L.R. 8/2015, citando il concetto del Tempus Regit Actum, ripreso da una sentenza del Consiglio di Stato .(Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313)

Il Caso

Richiesta di recupero ai fini abitativi di un sottotetto, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 4/09.

Non ha ottenuto concessione, per vari motivi, entro l’entrata in vigore della L.R. 8/2015, che come sappiamo ha abrogato l’articolo 15 della L.R. 4/09.

Dalla sentenza si legge

… il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, dovendo perciò l’Amministrazione applicare la normativa vigente al momento della propria decisione …

Per rispondere ai vari quesiti, quindi:

  • La legge è retroattiva?
    • No. La concessione sarebbe potuta essere rilasciata prima dell’entrata in vigore della L.R. 8/2015
  • Il comune può non rilasciare il permesso di costruire oggi ai sensi degli articoli 13.bis, 15 e 15bis della L.R. 4/09?

Non possiamo far altro che prenderne atto.

Dura Lex, Sed Lex.

 

Ing. Enrico Craboledda

 

 

Sentenza Tar Sardegna 142-2015 – Tempus Regit Actum

Sentenza Tar Sardegna 142-2015 – Tempus Regit Actum

Sentenza del Tar Sardegna sul concetto del “Tempus Regit Actum”. Diniego alla richiesta di recupero del sottotetto ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 4/09, in quanto abrograto dall’articolo 44 della L.R. 8/2015

N. 01242/2015 REG.PROV.COLL. N. 00942/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxxxxx, rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari,xxxxxxxxxxx;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Cagliari, via Roma n.145;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– del provvedimento di diniego di concessione edilizia per recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, ai sensi dell’art. 15 L.R. 04/2009 – Pratica Edilizia n. xxxxxxx, inviato con comunicazione via pec all’Ing. xxxxxxxxx dell’11/09/2015 protocollo n. xxxxxxxx e non anche alla proprietaria, sebbene nella comunicazione sia indicato l’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. xxxxxxxxxxxx  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

Rilevato che il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di diniego frapposto dal Comune di Cagliari alla sua richiesta di permesso di costruire relativa al recupero di un sottotetto, formulata in base all’art. 15 della l.r. 23 ottobre 2009, n. 4.

Rilevato, altresì, che in ricorso -senza contestare il fatto che l’intervento proposto è risultato difforme ai parametri nel frattempo introdotti dalla sopravvenuta l.r. 23 aprile 2015, n. 8- si sostiene che quest’ultima normativa non debba trovare applicazione nel caso di specie, considerato il ritardo in cui il Comune di Cagliari è incorso rispetto al termine di conclusione del procedimento, che avrebbe dovuto tempestivamente concludersi nella vigenza dell’originaria normativa.

Ritenuto che questa prospettazione non meriti essere condivisa, aderendo il Collegio alla consolidata impostazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1313) secondo cui il procedimento amministrativo è retto dal principio tempus regit actum, dovendo perciò l’Amministrazione applicare la normativa vigente al momento della propria decisione, anche laddove la stessa giunga in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, rispetto al quale l’interessato trova apposito sistema di tutela nel rito del silenzio, che nel caso in esame non risulta essere stato attivato;

né può trovare applicazione, nel caso in esame, l’invocato art. 41, comma 1, della l.r. n. 8/2015, che espressamente sottopone al regime normativo previgente le domande presentate prima dell’entrata in vigore della nuova legge, giacché tale norma transitoria limita espressamente il proprio ambito di applicazione agli interventi “di cui al capo I della legge regionale n. 4 del 2009”, mentre l’art. 15, relativo al recupero dei sottotetti,.è contenuto al capo III della medesima legge regionale.

Ritenuto, infine, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporti alcuna invalidità del provvedimento, configurando una mera irregolarità dello stesso (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Sez. VI 22 ottobre 2015 n. 4931), così come l’assenza di preavviso di diniego deve considerasi sanata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., visto il carattere vincolato della decisione di diniego alla luce della sopravvenuta normativa regionale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto, seppure con integrale compensazione delle spese di lite, considerato il ritardo procedimentale in cui è obiettivamente incorsa l’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015

UrbisMap: Inseriti il PUC di Sassari, Ussana, Sorso e tanti altri

puc sassari ussana sorso ovodda urbismap

UrbisMap: Inseriti il PUC di Sassari, Ussana, Sorso e molti altri

Inseriti all’interno di UrbisMap, il portale per la consultazione dei Piani Urbanistici Online, anche i comuni di Sassari, Sorso, Ussana, Ovodda, e tanti altri

E’ sempre un piacere ricevere messaggi di questo tipo.

urbismap-congratulazioni

E anche se, purtroppo, si trovano in giro colleghi che si appropriano indebitamente del materiale che rendo disponibile online, sostituendo il mio logo con il proprio per svolgere conferenze e seminari, io vado avanti comunque perché credo che quel messaggio (e molti altri simili che ricevo quotidianamente) indichino che sto svolgendo bene il mio lavoro. (Deontologicamente parlando: non è scorretto utilizzare il materiale che rendo disponibile gratuitamente; è scorretto sostituire il logo. Sarebbe sufficiente (gradito ed educato)  un piccolo ringraziamento pubblico durante l’evento, lasciando il mio logo in vista  🙂 )

Non fare del bene se non sopporti l’ingratitudine.

L’ha detto Confucio, non io.

Ma torniamo alle cose interessanti: UrbisMap!

Questa settimana ci siamo concentrati un po’ di più sul Nord della Sardegna.

Abbiamo inserito all’interno di UrbisMap, il portale per la consultazione dei UrbisMap Piani Urbanistici Online, e di tutti gli altri piani (paesaggistico, idrogeologico, aree vincolate, ecc…) , il PUC di alcuni comuni del Centro e del Nord della Sardegna.

Il Puc di Sassari e alcuni comuni del suo hinterland, Sorso, Viddalba; ma anche il PUC di Ussana e il PUC di Ovodda.

Sono questi gli ultimi piani urbanistici inseriti all’interno di UrbisMap.

E con immenso piacere, vi posso dire che il servizio viene utilizzato sempre più spesso e con molta frequenza da tante persone.

Per la prossima settimana, avremo altre new entry, ma non vi voglio ancora anticipare nulla 🙂

Intanto, ecco uno screenshot del puzzle regionale, che piano piano si arricchisce di verde.

puc sassari ussana sorso ovodda urbismap
UrbisMap – Inseriti i Puc di Sassari Ussana Sorso Ovodda e tanti altri

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Ing. Enrico Craboledda