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Buongiorno @Antonsir
Purtroppo la risposta è negativa
@Veronica @GinoMasi
si potrà costruire nel lastrico se nel lotto c’è volumetria residua e se questa viene acquistata insieme al lastrico. Il lastrico solare non è una volumetria, quindi acquistando il lastrico, con i vari piani casa che si sono succeduti nel tempo, non si è mai potuto costruire nulla, a meno che non si fosse anche proprietari di un appartamento nello stesso stabile.Buongiorno @Maria , per rispondere sarebbe necessario verificare se esiste una superficie minima prevista nel PUC di Alghero.
Qualora non ci fosse, allora la risposta è sì@pier-paolo si tratta di zona Hi4? Se sì, si possono fare gli interventi coerenti con le NTA del PAI ; deve verificare che il suo intervento sia ammesso dall’articolo specifico delle NTA del PAI per le zona Hi4
@pier-paolo si tratta di zona Hi4? Se sì, si possono fare gli interventi coerenti con le NTA del PAI ; deve verificare che il suo intervento sia ammesso dall’articolo specifico delle NTA del PAI per le zona Hi4
@Elsa non è presente, se non negli articoli per recupero piani seminterrati (art. 32bis), o riuso sottotetti (art. 32).
@paolino-sanna vedo difficile la possibilità di riuscire a sistemare le imprecisioni del passato. Se hanno un’abitabilità valida, si potrebbe commercializzare così com’è.
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Buongiorno @daniele83 ,
se l’ampliamento è entro sagoma massima, ma distanza da tenere è di 3 m, oppure puoi arrivare in aderenza.Sul perchè ti chiedono 5 m non saprei; dovresti chiedere loro, e magari condividere qua (così può essere d’aiuto ad altri).
7 Giugno 2021 alle 08:10 in risposta a: Applicabilità dell’art. 34 L.R. n.8/2015 e s.m.i. e riuso dei sottotetti #85455Buongiorno @chip83 concordo. Anche per me l’intervento è ammissibile
Buongiorno Salvatore,
hanno inserito l’articolo 6.bis che parla di ampliamenti di superficie; mentre i commi precedenti parlano di ampliamenti di volume.
E’ stato inserito appositamente per superare alcune limitazioni derivanti dai regolamenti edilizi, che spesso in zona D pongono limiti di superficie.un altro elemento interessante è che i commi 5 e 6 indicano disposizioni per i volumi ricadenti in zona urbanistiche con una determinata destinazione, mentre i commi bis inseriti indicano la destinazione d’uso per i fabbricati e non per la zona
@Oskio a mio avviso no. col cambio di destinazione d’uso si avrebbe un incremento di volume, derivante dal diverso indice da considerare per le residenze rispetto al fabbricato agricolo.
@claudia la legge, in estrema sintesi, prevede un ettaro di superficie minima, salvo diversa indicazione nello strumento urbanistico.
Si dovrà accertare nello strumento urbanistico del Comune in cui ricade l’immobile, se sia indicata e quale sia la superficie minima di intervento. Qualora non sia indicata, è un ettaro.Replies viewable by members only
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@alessandro-madeddu la Corte si pronuncerà sulle singole parti oggetto di impugnazione, andando a ritenerle legittime o illegittime.
Solo quelle illegittime sotto il profilo costituzionale saranno cassate.
Il resto rimarrà in corso di validitÃReplies viewable by members only
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@gionni per linea di terra intendono la linea effettiva di separazione tra entro e fuori terra
buongiorno @alessioricci la volumetria da piano casa, in quanto straordinaria, non deve essere detratta dalle potenzialità edificatorie.
@uccia si vocifera. così come si vociferava dessero più possibilità in agro. attendiamo e vediamo come cambieranno la legge.
@carla il comma 2 modificato dalla L.R. 1/2019 parla di altezze minime di interpiano di 4,10.
Nei casi di tetti inclinati, si può avere un’altezza minima di interpiano di 4,10, ma altezza minima per il sotto di 2,40 e media per il sopra di 2,00.il tutto sta nel inquadrare be
– si parla di altezze minime di interpiano di 4,10, che però possono avere altezze medie di interpiano maggiori
– per il “sotto” si parla di altezza minima di 2,40 (che quindi dovrà essere garantita in ogni punto)
– per il “sopra” si parla di altezza media di 2,00 (che potrà essere anche minima anche inferiore a 2,00, purché la massima consenta un’altezza media di almeno 2,00)nei casi di discordanza con i regolamenti, per il caso dei soppalchi, si applica questa legge. diversamente, sarebbe inutile.
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Questa risposta è stata modificata 5 anni, 6 mesi fa da
Ing. Enrico Craboledda.
buongiorno @pamelis ne stiamo parlando in questa discussione
se si applicasse solo ai fabbricati ante 42, sarebbe un articolo quasi inutile. Generalmente gli ante 67 (con diverse possibilità in funzione di tanti fattori, comune di pertinenza compreso), e ancor di più per quelli ante 42 (in piena seconda guerra mondiale) non solo non è richiesto titolo, ma spesso anche in assenza di titolo, rivestono carattere storico da preservare (immagino i fabbricati ricostruiti post guerra, che seppur potenzialmente privi di titolo, oggi non si possono certo dire “abusivi”).
certo, possono esistere anche i fabbricati, ante 1942, al di fuori dei contesti storici e pertanto magari non tutelabili come patrimonio.
Rimango sempre più convinto che:
– l’applicazione del 5% ante 42, sia lapalissiana
– l’applicazione del 5% ante 77 sia logica
– l’applicazione del 5%, come vuole una lettura troppo estensiva, ante l.r. 1/2021 non trova logica, nè senso d’esistere per la tolleranza del 2%.@studiozeddaalice-it @Giorgio che ne pensate?
@pietro il recupero dei seminterrati non pone limiti. tuttavia, non indica nemmeno le deroghe, se non alle altezze. è difficile/impossibile dare risposta cerca senza conoscere tutti i dettagli del caso.
@prelvis esatto, non basta 1 ettaro. devono essere verificate tutte le ulteriori condizioni di legge, compresa la coerenza alle norme del PAI
@tagengineeringlibero-it sì, deve capire se vuole rientrare nel riuso o nel recupero con incremento. il comma 3-quater parla di riuso, e permette anche l’incremento in gronda. l’altezza media ponderale da ottenere è di 2,40 per il caso di riuso
Buongiorno @sergio
se non ha l’altezza minima richiesta, non riesce a sanarlo.
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@Myriam la misura del terreno è quella reale. il catasto, non dimentichiamo, è una rappresentazione della realtà e se non corrisponde alla realtà si può sempre correggere
18 Febbraio 2021 alle 21:19 in risposta a: Progetti presentati prima del nuovo piano casa 2021 #85041@annalisa-arisci rientrano nella vecchia norma, salvo il caso in cui il richiedente presenti integrazioni dichiarando di volersi avvalere delle nuove possibilitÃ
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Questa risposta è stata modificata 5 anni, 6 mesi fa da
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