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Quindi dovrei demolire, ricostruire un edificio diverso per sagoma e volume nel quale devo individuare la porzione del premio volumetrico, i cui lavori devono essere contabilizzati a parte perché esenti dal bonus?
esatto
@Davide76 a mio avviso non è necessario essere IAP
@cp1962 c’è una sensibile differenza tra quello che hanno raccontato nei giornali e quello che hanno scritto nella legge.
Le tante aspettative sono state disattese, e i casi che potranno usufruire di questa norma saranno molti meno di quelli ipotizzati/sperati.
Purtroppo non possiamo che prendere atto di quello che c’è scritto in legge. Dura lex, sed lex.18 Febbraio 2021 alle 21:13 in risposta a: Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento #85036@gian-marco-ruiu sì, rientra.
@alberto-ledda sì, sono compatibili.
La parte in ampliamento dovrà avere una contabilità/fatturazione separate e scorporata, in quanto non rientrante (solo la parte in ampliamento) nel superbonus@cp1962 difficile dare risposta certa senza conoscere i dettagli del caso.
consiglio, prima di procedere all’acquisto, di verificare i regolamenti locali perchè la superficie minima e/o la possibilità di accorpare lotti diversi è variabile da comune a comune.@Uccia la legge regionale approvata prevede un ettaro, salvo diversa indicazione dei regolamenti locali.
@giorgio io sono per l’opzione 2. è un po’ presto per dirlo con certezza, ma così “a naso”, direi la seconda
@samuele-m sì, non ci sono limiti volumetrici
4 Febbraio 2021 alle 06:23 in risposta a: Accertamento di doppia conformità di un immobile rurale #84647@ignazio-2 il caso specifico, vista anche la delicatezza del procedimento, prevede uno studio di dettaglio preciso fatto da un tecnico per poter rispondere con certezza.
rispondere sì o no, con le poche informazioni a disposizione, potrebbe essere, con buona probabilità, una risposta errata.effettuare un accertamento significa auto-denunciarsi, pertanto è opportuno avviare l’istanza solo qualora si sia certi di arrivare al risultato; diversamente l’ufficio darà seguito al diniego con un’ordinanza di rimessa in pristino.
Il mio consiglio è quello di contattare il tecnico di sua fiducia che studi il caso specifico; se non ha un tecnico di fiducia, ci contatti via email info @ pianocasa-sardegna.it
Il rispetto di altre norme, sovraordinate o di dettaglio, dovrà essere rispettato; proprio per l’assenza specifica di deroghe.
@pier-paolo difficile dare risposta certa senza conoscere tutte le condizioni al contorno.
se il seminterrato rientra nella definizione di seminterrato prevista dalla norma, si dovrebbe poter recuperare ai fini abitativi.
dico “si dovrebbe” perchè quell’articolo, non indicando deroghe specifiche, potrebbe trovare reale applicabilità solo in pochi rari casi28 Gennaio 2021 alle 22:01 in risposta a: Art.4 comma 4 bis “Cessione dei crediti volumetrici” #84424@ing-piergiorgio-pili , secondo me se il lotto ancora non è edificato non può sfruttare la volumetria in cessione da altro proprietario.
Questo perché si parla di cessione per un ampliamento fino al 50% della volumetria legittimamente realizzata, dove nel caso da te esposto, la volumetria legittimamente realizzata nel lotto ricevente è pari a 0.sì, può incaricare un tecnico iscritto (ingegnere per esemmpio 🙂 … anche architetto, geometra, ecc…) che potrà già presentare il progetto di ampliamento volumetrico.
buongiorno @rita , a mio avviso non è possibile
si, a mio avviso è sempre applicabile.
la volumetria residua non è rilevante.buongiorno @emmerossi
il piano casa è già operativo. è stato pubblicato sul burasil cambio d’uso sì, nei limiti del rispetto delle superfici minime di intervento (che dovrebbero essere verificate, per il suo caso)
25 Gennaio 2021 alle 22:34 in risposta a: Accertamento di doppia conformità di un immobile rurale #84398@ignazio-2
difficile dare risposta certa senza conoscere ubicazione, nta del puc, comune, ecc…
Anche senza conoscere la data di realizzazione degli abusi: avere la doppia conformità non sarà sempliceal comma 2 dell’articolo 36 hanno eliminato la parola “non”
quindi nella versione definitiva si presenta così
2. I volumi oggetto di condono edilizio sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico.
@user1224 secondo me no.
@joseph secondo me tre ettari
Buongiorno @elsa , sì l’intervento è possibile con il piano casa.
Sarà comunque sottoposta a valutazione discrezione del paesaggio, che si esprimerà sull’eventuale impatto paesaggistico dell’opera in relazione al vincolo esistentebuongiorno @paoloangioi
è difficile dare risposta certa al suo quesito. il caso specifico richiederebbe, per poter rispondere, uno studio di dettaglio a 360 gradi, sotto il profilo urbanistico, normativo ma anche giurisprudenziale.
nelle zone E è consentito il riuso ai fini abitativi (quindi senza incremento volumetrico), previsto dall’articolo 32, comma 2 il comma 4 dello stesso articolo 32 disciplina il recupero con incremento volumetrico, ma non è ammesso in zona F. Per poter effettuare l’innalzamento della copertura, deve “passare” per l’ampliamento previsto dall’art. 30 che, invece, è ammesso anche in zona agricola. Pertanto sì, risulterà necessario che l’immobile ricada in un terreno di almeno 2500 mq
@davide-loi
Buongiorno ingegnere ripropongo vorrei sapere la differenza tra la volumetria ampliabile nel piano casa del 2014 per la zona F e quella relativa a questo piano casa 2021 per poter capire meglio se posso ancora usufruire di cubatura residua per la mia casa che si trova in zona F per la quale ho gia usufruito di tutta la cubatura del piano casa del 2014. Inoltre si parla di cessione di volumetria da parte dei vicini. Come funzionerebbe nel caso di villetta di campagna con vicini adiacenti? Grazie.
Può usufruire della differenza percentuale, nei limiti massimi della nuova legge.
In merito al trasferimento, dovremo entrare troppo nel dettaglio del caso specifico per capirne la reale fattibilità.@myriam buongiorno.
nelle zone E è consentito il riuso ai fini abitativi (quindi senza incremento volumetrico), previsto dall’articolo 32, comma 2
il comma 4 dello stesso articolo 32 disciplina il recupero con incremento volumetrico, ma non è ammesso in zona F.Per poter effettuare l’innalzamento della copertura, deve “passare” per l’ampliamento previsto dall’art. 30 che, invece, è ammesso anche in zona agricola.
Pertanto sì, risulterà necessario che l’immobile ricada in un terreno di almeno 2500 mq@giancarlo costruzioni ex novo, un ettaro e senza requisiti soggettivi.
per gli ampliamenti, 2500 mq e senza requisiti soggettivi21 Gennaio 2021 alle 07:14 in risposta a: Ampliamento zona F, entro 300m, prima abitazione disabile #84342ciao @diego-palmas
quel parare RAS di cui parli riprende il comma 8 dell’art. 30.
La RAS ha indicato che quelle parole “e in tutte le altre zone urbanistiche” sono da intendersi che si può applicare ovunque, a prescindere dal contesto.
Lo scopo è quello di consentire ai disabili non di ampliare, ma di farlo per godere di una miglior fruizione degli spaziIn tuo aiuto viene anche il comma 15.bis, recentemente inserito con nell’articolo 36 che recita
15 bis. Nelle zone urbanistiche A, B e C e negli edifici con destinazione residenziale legittimamente realizzati in altre zone urbanistiche, è inoltre consentito l’incremento volumetrico, cumulabile con quelli già previsti dalla presente legge, necessario a garantire la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale per disabili, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 35 per cento del volume urbanistico esistente, fino ad un massimo di 150 metri cubi
Parrebbe, che questi ulteriori 150 siano da sommarsi a quelli previsti dal comma 8 citato, nei limiti massimi previsti dai due commi.
@tagengineeringlibero-it il testo è pubblicato sul buras, e disponibile in versione coordinata a questo indirizzo.
I progetti si possono presentare già da martedì 19/01https://www.pianocasa-sardegna.it/nuovo-piano-casa-sardegna-2017-2018.html
No, l’eventuale impugnazione non avrà effetti sull’applicabilità. La pronuncia in merito all’impugnazione, qualora non positiva, renderà improcedibili solo le istanze non ancora autorizzate
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