45 giorni alla scadenza del Piano Casa Sardegna

mancano 45 giorni alla scadenza del piano casa sardegna 2019

45 giorni alla scadenza del Piano Casa Sardegna

Continua il conto alla rovescia sulla scadenza del piano casa.

Siamo a “meno 45”.

E ancora non c’è nessuna novità sul fronte rinnovo.

Per quanto, nei corridoi, si inizi a vociferare di una possibile proroga, penso che si tratti più di sentimenti e speranze condivise dai chiacchieranti addetti al settore che non di reali possibilità verificate.

Questo anche in considerazione del fatto che l’Assessore regionale competente ha prestato giuramento nella giornata di ieri (quindi, di fatto, ancora inattivo fino alla giornata di oggi).

Per l’occasione, ho pubblicato in home page un contatore che indicherà quanti giorni mancano alla scadenza.

Così, giusto per non mettere ansia a nessuno. 🙂

45 giorni alla scadenza del Piano Casa Sardegna 1

Ai privati

Chi non volesse perdere l’occasione di poter ampliare il proprio immobile, ci contatti quanto prima.

Ai colleghi tecnici

Chi avesse necessità di un nostro supporto tecnico, chi avesse necessità delle nostre prestazioni specialistiche (termica, acustica, ecc…), chi avesse necessità di una consulenza prima della presentazione dell’istanza, ci contatti quanto prima

Ing. Enrico Craboledda

Compila i campi sottostanti, e ti ricontatteremo presto!

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UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa

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UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa

Mancano circa tre mesi alla scadenza del Piano casa in Sardegna e come anticipato in uno degli ultimi articoli, ancora non sappiamo se la Regione abbia in programma una proroga.

Certo è che se si ha in mente di voler sfruttare l’incentivo è meglio farlo subito, approfittando delle attuali disposizioni. Entro il 30 giugno, in Sardegna, si potrà accedere alle agevolazioni dettate dallaL.R. 8/2015 – 11/2017.

Dopo il 30 giugno 2019? Non lo sappiamo ancora!

Se vuoi usufruire del Piano Casa Sardegna è bene avvalersi di un tecnico specializzato, in modo che ti possa aiutare a minimizzare i tempi di progettazione e di invio delle pratiche. (a proposito, contattami! 🙂 )

Se non hai ancora scelto il tecnico (a proposito, contattami! 🙂 ) esistono alcuni strumenti online che ti aiutano a capire, in una primissima fase decisionale, se il tuo immobile può accedere agli incentivi e con quale tipo di intervento edilizio. Strumenti che ti aiutano ad individuare gli aspetti tecnico-urbanistici che caratterizzano la tua casa: sono i primi aspetti fondamentali per definire in quale misura potrai accedere ai benefici del Piano Casa.

UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa 2

Report di Destinazione Urbanistica con pochi clic, grazie ad UrbisMap

Ogni immobile possiede la propria storia urbanistica, catastale e costruttiva; per di più non dobbiamo dimenticare che il Piano Casa viene concesso in maniera differente a seconda della zona urbanistica nel quale ricade l’immobile.

Per questi motivi, il geoportale UrbisMap, che consente la consultazione online, gratuita e veloce dei piani urbanistici a livello nazionale, ti aiuta a scoprire in quale zona urbanistica ricade il tuo immobile e le relative norme tecniche.

Ma come funziona UrbisMap?

Con pochi clic, accedendo alla mappa, potrai ricercare il tuo immobile attraverso la barra di ricerca posizionata in alto a sinistra, così come faresti su Google Maps, digitando la via, il civico e il comune.

UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa 3

Una volta visualizzato l’immobile sulla mappa, grazie al puntatore, lo strumento che si trova sulla barra a sinistra del geoportale, cliccando sull’edificato avrai tutte le informazioni che lo riguardano come dati catastali, piani urbanistici e normative a cui è sottoposto.

UrbisMap come Strumento utile per accedere al Piano Casa 4

Ovviamente, se non sei un esperto, potrà non essere semplice decifrare tutte le informazioni tecniche riportate su UrbisMap.

Per questo motivo ti consiglio di scaricare il Report di Destinazione Urbanistica e mostrarlo al tuo tecnico di fiducia. (non ha ancora un tecnico di fiducia? contattami! 🙂 )

Dopo il clic sull’immobile, infatti, ti apparirà un fumetto con il bottone “stampa report“. Cliccandoci sopra otterrai il Report del tuo immobile che potrai mostrare al tecnico.

Se hai in mente di ampliare il tuo immobile con il Piano Casa in Sardegna, puoi consultare www.urbismap.com .

Se invece preferisci un supporto tecnico, sono a tua disposizione fin dalle prime fasi di analisi sull’immobile.

Contattami per una consulenza gratuita!

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PS: se vuoi rimanere aggiornato sulle informazioni, news, e sviluppi, puoi seguire il blog di UrbisMap

Recupero e riuso abitativo dei sottotetti con e senza incremento volumetrico.

recupero abitativo sottotetti mansarde esistenti riuso

Oggi provo a rispondere pubblicamente ad un quesito che mi ha posto ieri un collega, in merito all’applicazione dell’articolo 32 della L.R. 8/2015 che disciplina gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

L’articolo 32, che viene titolato “Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti”, prevede due possibilità:

  • Riuso ai fini abitativi (senza incremento volumetrico)
  • Recupero ai fini abitativi (con incremento volumetrico)

La domanda che mi hanno posto, e a cui voglio rispondere, è:

E’ possibile applicarli entrambi contemporaneamente, nello stesso progetto?

Ma prima facciamo un passo indietro e vediamo che differenza esiste tra il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti.

L’articolo 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Prima di analizzare la differenza tra riuso e recupero, vorrei fare una breve analisi su come è composto l’articolo 32.

E’ composto di diversi commi, così suddivisibili:

  • 1 – definizione di che cosa si intende per sottotetto
  • 2, 3 e 3bis – disciplinano il riuso ai fini abitativi dei sottotetti, senza incremento
  • 4, 5 e 6 – dettano le regola per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, con incremento volumetrico
  • 7 e 8 – indicano disposizioni generali sull’altezza media ponderale e sulla possibilità di superare indici volumetrici e distanze

Come indicato dal comma 1, si definiscono sottotetti

i volumi compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

Riuso ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per riuso ai fini abitativi dei sottotetti esistenti si intende il cambio di destinazione d’uso in abitazione dei sottotetti, senza cambiarne il volume.

E’ consentito nelle zone urbanistiche A, B e C, e per ogni vano devono essere rispettate le condizioni di agibilità, ad eccezione dell’altezza che viene considerata abitabile già dai 2,40 m (2,20 m nei bagni e disimpegni).

Per poter ottenere le condizioni di agibilità, si possono effettuare modifiche interne ed esterne, consistenti anche nella realizzazione di finestre sul tetto.

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

Per il recupero si intende, a differenza del riuso, l’incremento volumetrico del sottotetto.

Il recupero (quindi l’incremento di volume) è ammesso nelle sole zone B e C (quindi a differenza del riuso, non è ammesso nei centri storici).

Per ottenere le condizioni di agibilità, possono essere effettuate modifiche alla copertura, alle linee di pendenza, ai solai intermedi, a condizione di ottenere in ogni vano l’altezza abitabile di 2,70 m (2,40 m nei bagni e disimpegni).

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono l’avere un’altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza  minima del 20 per cento, oppure falde con un pendenza minima del 25 per cento e purché il nuovo volume non determini il superamento dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico per il lotto.

Riuso e Recupero effettuati contemporaneamente. E’ possibile?

Torniamo alla domanda che mi ha posto il collega:

E’ possibile applicare entrambi “riuso” e “recupero con incremento” nello stesso progetto?

Il caso:

  • sottotetto esistente, così come da definizione.
  • In parte rispetta i requisiti per essere “riusato” ai fini abitativi;
  • per l’altra parte è necessario adeguare le altezze per poter rientrare nei requisiti di abitabilità imposti dalla norma.

Secondo voi è possibile applicare riuso (per la parte che già rispetta i commi 2,3 e 3bis) e recupero per l’altra parte?

Secondo me sì.

La mia considerazione deriva dal fatto che si tratta dello stesso intervento di ridurre il consumo del suolo, e utilizzare ai fini abitativi degli spazi esistenti (i sottotetti).

Per ottenere risultato, il legislatore ha inserito le due disposizioni (con e senza incremento volumetrico) nel medesimo articolo, quasi ad intendere che per ottenere per questo fine si potesse operare seguendo varie possibilità.

Ancora, non trovando esplicita impossibilità, e non trovando contrasto nell’applicarli contestualmente, non vedo perché non possa essere possibile.

E voi, che ne pensate?

Ing. Enrico Craboledda

100 Giorni alla Scadenza del Piano Casa

Con l'entrata in vigore della L.R. 1/2019

100 giorni alla Scadenza dell’attuale Piano Casa. 100 giorni, circa.

A dir la verità, non ho contato se siano effettivamente 100 i giorni che ci separano dalla possibilità di presentare le istanze per gli ampliamenti volumetrici con l’attuale Piano Casa, tuttavia, da un veloce conteggio, dire che, giorno più o giorno meno, siamo lì.

Con l'entrata in vigore della L.R. 1/2019

Proroga in vista? Nulla all’orizzonte

La prima considerazione che vorrei fare è che non si parla, vocifera, e forse nemmeno si pensa ancora ad una possibile proroga dell’attuale Piano Casa Sardegna.

Penso che derivi, soprattutto, dal passaggio di testimone tra l’Amministrazione Regionale uscente e quella entrante.

Il mio consiglio rimane sempre lo stesso: se si vuole essere certi di non perdere l’occasione di poter sfruttare il piano casa, l’unica possibilità è quella di approfittare subito senza aspettare possibili rinnovi che, potrebbero non esserci.

Tutti si ricordano il “vuoto normativo” lasciato quando c’era stato il precedente avvicendamento in regione: un vuoto normativo di diversi mesi aveva dato luce all’attuale piano casa (che nella sua prima versione del 2015 era molto “castrato” rispetto al piano casa 2009).

Nuovo SUAPE, ritardi e scadenze.

La seconda considerazione che viene spontanea riguarda l’iter dell’attuale piano casa, considerato l’ingresso della nuova piattaforma SUAPE e i vari ritardi che molti comuni hanno accumulato nel tempo.

La nuova piattaforma SUAPE, che come tutti gli addetti ai lavori (tecnici liberi professionisti e della Pubblica Amministazione), ha avuto (e ha tutt’ora) qualche difficoltà ad entrare a regime e diventare quello strumento di lavoro efficace che ci aspettiamo. Per ora i disservizi, superano i vantaggi.

Il lato positivo è rappresentato dalla cortesia e dalla pazienza che il coordinamento SUAPE mostra nei confronti di noi operatori esterni: disarmati e frustrati da qualche mancato funzionamento, non sappiamo come portare avanti le istanze in essere per rispettare le scadenze dettate dai vari tipi di procedimento.

Il lato negativo è che non sappiamo ancora nulla su cosa succederà a quelle istanze presentate in conferenza di servizi prima della nuova piattaforma, per i quali alcuni comuni della Sardegna hanno forti ritardi: se a quasi un anno dalla presentazione, nonostante solleciti vari, non è stata indetta ancora la conferenza, sarà necessario ripresentare con la nuova piattaforma SUAPE per snellire i tempi? L’eventuale chiusura non positiva della conferenza priverebbe, di fatto, della possibilità di ripresentare l’istanza entro i termini, con conseguente impossibilità di realizzare l’ampliamento volumetrico, per un ritardo che non è certamente imputabile al tecnico o al cittadino.

Legge Regionale 1/2019

Dopo una naturale decantazione di qualche settimana, oggi possiamo dire che i primi benefici derivanti dall’entrata in vigore della L.R. 1/2019 si iniziano a percepire.

Ho ricevuto diverse email con le richieste di chiarimenti su alcune modifiche introdotte dalla L.R. 1/2019, come ad esempio per le costruzioni in agro, per gli ampliamenti in agro o per le modalità di calcolo della quota condonata negli interventi di ampliamento volumetrico.

E’ interessante constatare che, a quasi 10 anni dall’entrata in vigore del primo piano casa, ci sia ancora sempre tanto interesse dietro al tema, e che sempre più cittadini e imprenditori non vogliano perdere l’occasione di poter ampliare il proprio patrimonio immobiliare.

Non vuoi perdere l’occasione di utilizzare il Piano Casa? Contattami

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Legge Regionale 11 gennaio 2019, n.1

Legge Regionale 1 2019 - Legge Semplificazione 2018

Legge di Semplificazione 2018

Titolo I Riduzione del numero delle leggi regionali

Capo I Modifiche e abrogazione di leggi regionali

Art. 1 Riduzione del numero delle leggi regionali

1. In attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), l’allegato A alla presente legge reca l’elenco delle disposizioni di legge regionali per le quali è necessaria l’abrogazione espressa.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell’allegato A.

Titolo II Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

Capo I Disposizioni in materia di agriturismo e di pesca

Art. 2 Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 (Misure straordinarie di accoglienza)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e
abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998),
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 7 dell’articolo 4 è inserito il
seguente:
“7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nell’ipotesi in cui la somministrazione di
alimenti e bevande sia svolta nell’ambito dell’attività di
accoglienza straordinaria di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 7 è inserito il
seguente:
“4 bis. Fermo restando il rapporto di connessione e
complementarietà di cui all’articolo 20, il limite di cui al
comma 1, lettera a), non si applica nell’ambito
dell’attività di accoglienza straordinaria di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.”;
c) al comma 3 dell’articolo 26 le parole “e al rilascio
del relativo attestato di iscrizione” sono soppresse;
d) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 le
parole “l’attestato di iscrizione all’Albo regionale della
multifunzionalità” sono soppresse.

Art. 3 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale
n. 9 del 2018 (Disposizioni in materia di licenze di pesca
nelle acque interne)

1. All’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2018,
n. 9 (Disposizioni in materia di pesca), sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la licenza di
pesca di tipo A è costituita dalla ricevuta di versamento
della tassa di concessione regionale su cui sono
riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del
versamento, da esibire unitamente a un documento di
identità valido ed alla attestazione di avvenuta
presentazione della comunicazione di inizio attività.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale competente in materia di
pesca, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità di presentazione della
comunicazione di inizio attività per l’esercizio della
pesca professionale nelle acque interne e le modalità
per la relativa verifica;
b) l’importo, le modalità ed i tempi di versamento
della tassa di concessione regionale dovuta per
l’esercizio della pesca professionale nelle acque
interne, a titolo di rimborso delle spese istruttorie;
c) l’importo, le modalità ed i tempi di versamento
della tassa di concessione regionale dovuta per le licenze di tipo B e C a titolo di partecipazione alle
spese di gestione della banca dati delle comunicazioni
di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;
d) le modalità della comunicazione di esercizio della
pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna.”.

Titolo III Disposizioni in materia ambientale

Capo I Disposizioni in materia di aree naturali protette, tutela
della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività venatoria

Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2014 (Parco di Gutturu Mannu)

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20
(Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu
Mannu), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita
dalla seguente:
“c) il revisore dei conti.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla
contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei
conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori
legali iscritti nei registri previsti dalla normativa
vigente.
2. Il revisore dei conti è nominato con decreto
dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione del parco con le
modalità previste dalla normativa contabile degli enti
pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Direttore del parco)
1. Il direttore del parco, di seguito denominato
direttore, assicura la gestione amministrativa
complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi
e il conseguimento degli obiettivi fissati
dall’assemblea. Al direttore spetta l’adozione dei
connessi atti a rilevanza esterna.
2. Il direttore è nominato dall’assemblea del parco
all’interno di una rosa di tre candidati, a seguito di
selezione ad evidenza pubblica, tra persone in
possesso del diploma di laurea e dei requisiti per
l’accesso alla dirigenza pubblica di comprovata
professionalità ed esperienza almeno quinquennale
nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici, e con esperienze
maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e
alla valorizzazione ambientale.
3. Le procedure di selezione per la nomina del primo
direttore del parco sono gestite da uno dei comuni
appartenenti al parco. Successivamente provvede una
apposita commissione nominata dall’assemblea del
parco. Lo statuto disciplina i casi di incompatibilità.
4. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque
anni, prorogabile una sola volta.
5. Al direttore spetta il trattamento economico
stabilito dall’assemblea del parco, che non è
comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti
degli enti locali.
6. Il direttore ha la responsabilità gestionale in
relazione agli obiettivi dell’ente e quella della
correttezza dell’azione amministrativa.”;
d) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal
seguente:
“1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo
svolgimento di determinate attività indicate dal piano e
dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), il preventivo nulla osta da parte dell’ente
parco. Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a
richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il
direttore del parco, nello stesso termine, può
richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare di
ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse i
termini di rilascio del nulla osta.”;
e) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 (Norme di salvaguardia provvisorie)
1. Fino all’approvazione del piano del parco e dei
relativi regolamenti, fermi restando eventuali vincoli
maggiormente restrittivi, sono vietate le seguenti
attività:
a) effettuare dicioccamenti, dissodamenti,
decespugliamenti, arature in terreni con pendenze
superiori al 35 per cento e comunque l’asportazione di
massa vegetale evoluta, in grado di proteggere
adeguatamente il suolo; raccogliere fossili, minerali e
concrezioni, anche in grotta;
b) effettuare nuovi interventi che modificano le
caratteristiche idrogeologiche delle acque; sono
ammesse le opere in alveo e gli interventi idraulici di
messa in sicurezza per la mitigazione del rischio
idraulico, sulla base di piani, programmi e progetti
disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle
normative vigenti, in materia di tutela delle acque,
sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche
naturali dell’alveo e mantenimento della varietà e
molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;
c) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi non prevista dai piani e programmi regionali;
d) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto
previsto dai piani e programmi regionali.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è
consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformità
all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai
piani di gestione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle
prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f),
della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro
in materia di incendi boschivi).
3. Nel medesimo termine di cui al comma 1, è
consentita l’introduzione e il trasporto da parte di
privati, in possesso di regolare licenza, di armi,
munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio
permessi dalla legge, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1, lettera g) della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
e dall’articolo 61, comma 1, lettera h) della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della
caccia in Sardegna).
4. Previo nulla osta della Giunta regionale sono
comunque consentite le opere funzionali alla
realizzazione di impianti per la produzione di energie
alternative.
5. Nelle aree perimetrate dal Piano stralcio assetto
idrogeologico (PAI), approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 67 del 10 luglio
2006, si fa riferimento alle norme tecniche di
attuazione dello stesso.
6. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, valgono
le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni
interessati.”.

Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2014 (Parco di Tepilora)

1. Alla legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21
(Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora),
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 è sostituita
dalla seguente:
“c) il revisore dei conti.”;
b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Organo di controllo)
1. I poteri di controllo sulla gestione e sulla
contabilità del parco sono esercitati da un revisore dei
conti, scelto dall’assemblea del parco tra i revisori
legali iscritti nei registri previsti dalla normativa
vigente. 2. Il revisore dei conti è nominato con decreto
dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente.
3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione del parco con le
modalità previste dalla normativa contabile degli enti
pubblici e sulla base dei regolamenti dell’ente parco.
4. Il revisore dei conti dura in carica tre anni.”;
c) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dai seguenti:
“3. Il direttore del parco, di seguito denominato
direttore, assicura la gestione amministrativa
complessiva dell’ente, cura l’attuazione dei programmi
e il conseguimento degli obiettivi fissati dall’assemblea
dei soci. Al direttore spetta l’adozione dei connessi atti
a rilevanza esterna.
3 bis. Il direttore è nominato dal presidente all’interno
di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad
evidenza pubblica, tra persone in possesso del
diploma di laurea e dei requisiti per l’accesso alla
dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed
esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di
strutture organizzative presso organismi privati o enti
pubblici e con esperienze maturate nella gestione di
progetti volti alla tutela e alla valorizzazione
ambientale.
3 ter. Le procedure di selezione per la nomina del
primo direttore del parco sono gestite da uno dei
comuni appartenenti al parco. Successivamente
provvede una apposita commissione nominata dal
presidente. Lo statuto disciplina i casi di
incompatibilità.
3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di
cinque anni, prorogabile una sola volta.
3 quinquies. Al direttore spetta il trattamento
economico stabilito dall’assemblea del parco, che non
é comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti
degli enti locali.
3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in
relazione agli obiettivi dell’ente e quella della
correttezza dell’azione amministrativa.”;
d) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal
seguente:
“1. Nelle aree del parco è prescritto, per lo
svolgimento di determinate attività indicate dal piano e
dal regolamento del parco, fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 22 e 146 del decreto legislativo n. 42 del
2004, il preventivo nulla osta da parte dell’ente parco.
Il nulla osta è rilasciato dal direttore del parco, a
richiesta dell’interessato, entro sessanta giorni. Il
direttore del parco, nello stesso termine, può
richiedere integrazioni per una sola volta e rinviare, di
ulteriori trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i
termini di rilascio del nulla osta.”;
e) dopo il comma 1 dell’articolo 21 è aggiunto il
seguente:
“1 bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1 è
consentito l’uso di fuochi all’aperto in conformità all’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai
piani di gestione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche), e alle
prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f),
della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro
in materia di incendi boschivi).”.

Capo II Disposizioni in materia forestale

Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 (Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali)

1. Alla legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge
forestale della Sardegna) sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni;
a) dopo la lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 è
aggiunta le seguente:
“b bis) i cespugliati di cisto derivanti dalla
colonizzazione di pascoli erbacei, che danno una
copertura del suolo inferiore al 50 per cento.”;
b) all’articolo 9:
1) il comma 2 è così modificato:
“2. Il PFP è redatto in coerenza con la vigente
pianificazione forestale di livello superiore e con gli
indirizzi delineati dal Piano forestale di distretto, su
iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o del
soggetto gestore dei terreni interessati. Il PFP
sostituisce le Prescrizioni di massima e di polizia
forestale di cui al regio decreto 16 maggio 1926, n.
1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267,
concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
ed è approvato dal servizio territoriale del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale.”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Fino a quando il PFP definitivo o quello
provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi
pubblici sono autorizzati dal Servizio territoriale del
Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I piani e gli
interventi di cui al presente comma sono autorizzati
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 42 del 2004; a tal fine il Servizio
territoriale del Corpo forestale formula in favore
dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica un parere sulla sussistenza delle
fattispecie di cui all’articolo 149, comma 1, lettere b) e
c) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.”;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 19 sono inseriti i
seguenti:
“5 bis. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale
autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo
idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate
all’esecuzione di interventi di cui all’articolo 149,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del
2004, contestualmente comunica la non necessità di
autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146
del medesimo decreto legislativo. Restano ferme nelle
restanti ipotesi le attribuzioni agli altri rami
dell’Amministrazione regionale e agli enti delegati
competenti al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica.
5 ter. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma
13, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali) il Corpo
forestale e di vigilanza ambientale certifica che le
pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) del medesimo
decreto legislativo n. 34 del 2018, sono eseguiti in
conformità alle disposizioni del medesimo decreto ed
alle norme regionali.”.

Art. 7 Gestione dei terreni da parte dell’Agenzia Forestas

1. I terreni pubblici del Monte Pascoli di cui alla
legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma
dell’assetto agro-pastorale) per i quali siano
intervenute le scadenze dei contratti di affitto alla data
del 31 ottobre 2018, in base all’articolo 17, comma 5,
della legge regionale n. 8 del 2016, passano alla
gestione dell’Agenzia Forestas, che ne acquisisce i
terreni, le strutture, le attrezzature presenti.
2. Al fine di garantire la continuità gestionale dei
terreni e delle strutture l’Agenzia Forestas è
autorizzata ad inquadrare temporaneamente nel
proprio organico il personale impegnato dagli affittuari
fino alla data di risoluzione del contratto anche
attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell’ambito
delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel
rispetto delle vigenti facoltà assunzionali.

Art. 8 Indennità per miglioramenti sui fondi

1. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, della
legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei
vari settori di intervento), ai fini della corresponsione
delle indennità previste dall’articolo 17 della legge 3
maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), una
quota pari ad euro 350.000 del contributo annuo all’Agenzia Forestas (missione 09 – programma 02 –
titolo 1 – capitolo SC04.1918) è destinata per l’anno
2019 in favore degli affittuari dei terreni del Monte
Pascoli di cui alla legge regionale n. 44 del 1976, che
abbiano cessato il contratto di affitto alla data del 31
ottobre 2018 quale indennità sui miglioramenti eseguiti
sul fondo.

Capo III Disposizioni in materia di VIA e VINCA

Art. 9 Procedure di valutazione di progetti ricadenti all’interno dei siti della Rete natura 2000

1. Nell’articolo 5, comma 24, della legge regionale 7
agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori
economico e sociale), le parole “I progetti riportati
all’allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008
ricadenti anche parzialmente all’interno dei siti della
Rete natura 2000 sono assoggettati alla procedura di
valutazione di impatto ambientale”, sono così
modificate: “I progetti riportati nell’allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) ricadenti anche
parzialmente all’interno dei della Rete natura 2000
sono assoggettati alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA ai sensi dell’articolo 10, comma
3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla
procedura di valutazione di incidenza ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche).”.

Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Aree protette e Rete natura 2000. Conferimenti agli enti locali)

1. All’articolo 47 della legge regionale 12 giugno
2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “alle province” sono
sostituite dalle seguenti: “alle province, anche
associate con i comuni interessati; ai comuni e loro
forme associative; agli enti gestori di aree naturali
protette”;
b) al comma 4 le parole “alle province” sono
sostituite dalle seguenti: “alle province e agli enti
gestori di aree naturali protette”.

Capo IV Disposizioni in materia di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti in materia ambientale

Art. 11 Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2016 (Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della legge
regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente:
“2 bis. Per i procedimenti in materia ambientale
rientranti nella competenza del SIRA, le comunicazioni
tra enti pubblici avvengono mediante l’utilizzo della
piattaforma informatica del SIRA. L’istanza e la relativa
documentazione utili ai fini dello svolgimento
dell’istruttoria, dell’emissione di pareri o determinazioni
sono rese disponibili agli enti coinvolti nel fascicolo
virtuale della pratica creata nel SIRA.”.

Titolo IV Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica

Capo I Disposizioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo

Art. 12 Modifiche all’articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo)

1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 61
della legge regionale n. 9 del 2006, sono aggiunte le
seguenti:
“a bis) rilascio di autorizzazioni al
prelievo/asportazione di materiale legnoso trasportato
dalla piena dei fiumi, quando compatibile con i progetti
di manutenzione e con i limiti quantitativi di cui alla
Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione
dei sedimenti, e con totale compensazione fra costi
sostenuti e valore di legnatico. La compensazione non
opera quando l’attività di prelievo/asportazione è
eseguita con continuità e/o a fini produttivi;
a ter) rilascio di autorizzazioni e/o concessioni per i
tagli controllati di vegetazione lungo gli alvei di
proprietà demaniale (sfalcio d’erba, taglio piante, taglio
canne) quando compatibili con i progetti di
manutenzione e previa acquisizione dei pareri di tutti
gli enti competenti in materia idraulica e di tutela del
patrimonio ambientale e naturalistico e nulla osta
dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed
urbanistica, in ordine alla sola titolarità del diritto
dominicale sul bene demaniale. Gli oneri concessori
per il materiale prelevato possono essere introitati dagli enti preposti alla manutenzione e utilizzati
esclusivamente per operazioni di ripristino della
funzionalità idraulica, previa approvazione del progetto
di manutenzione.”.

Capo II Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia)

Art. 13 Modifiche all’articolo 7 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Tolleranze edilizie)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 bis della legge
regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento
urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere
abusive, di snellimento ed accelerazione delle
procedure espropriative), è aggiunto il seguente:
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nei casi in cui le previsioni legislative o
regolamentari, comprese le disposizioni in materia di
distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano
misure minime.”.

Art. 14 Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del 1985 (Varianti in corso d’opera)

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 ter della
legge regionale n. 23 del 1985 è sostituita dalla
seguente:
“d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali
prescrizioni contenute nel progetto approvato.”.
2. Dopo l’articolo 7 ter della legge regionale n. 23 del
1985 è inserito il seguente:
“Art. 7 quater (Agibilità degli immobili)
1. Ai fini dell’agibilità sono ammesse, in deroga alle
previsioni degli strumenti urbanistici comunali, deroghe
ai requisiti di altezza minima e rapporti aero-illuminanti
previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio
1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico sanitari principali dei locali
d’abitazione), per gli immobili:
a) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 5 luglio 1975 che abbiano mantenuto le
caratteristiche originarie, adeguatamente
documentate, e che presentino caratteristiche
tipologiche specifiche del luogo meritevoli di
conservazione, nei quali siano effettuati interventi
finalizzati al recupero del patrimonio edilizio oppure,
ove ammessi dalla disciplina vigente, di ampliamento
o di ristrutturazione edilizia;
b) sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del
decreto legislativo n. 42 del 2004, nei quali siano
effettuati gli stessi interventi previsti alla lettera a);
c) ubicati all’interno della zona urbanistica
omogenea A, dei centri di antica e prima formazione,
dei centri specializzati del lavoro o dell’insediamento
rurale sparso di cui all’articolo 51 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nei
quali siano effettuati interventi, ove ammessi dalla
disciplina vigente, di nuova costruzione o di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e
ricostruzione.
2. La deroga relativa alle altezze minime è limitata ai
soli casi in cui sia necessario mantenere l’allineamento
con gli orizzontamenti contigui e preesistenti oppure
sia necessario riproporre le caratteristiche originarie
del fabbricato demolito. La deroga nel caso dei
rapporti aero-illuminanti è limitata solo quando non sia
possibile modificare le caratteristiche originarie delle
bucature o realizzarne di nuove.
3. La deroga è applicabile purché, a giudizio del
Servizio sanitario competente, sia dimostrata, in
relazione alla destinazione d’uso, al numero degli
occupanti e ad ogni altra circostanza, l’esistenza di
idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie
dell’immobile, anche mediante l’adozione di misure
compensative.
4. Nel caso di locali adibiti a luogo di lavoro sono
comunque assicurati i parametri minimi previsti dalla
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.”.

Art. 15 Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere soggette a SCIA)

1. Nell’articolo 10 bis della legge regionale n. 23 del
1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera e) dopo le parole “tettoie di copertura”
sono inserite le seguenti: “di superficie non superiore a
30 mq”;
2) alla lettera j) le parole “e di strutture di qualsiasi
genere che siano utilizzati come ambienti di lavoro,
depositi, magazzini e simili”, sono sostituite dalle
seguenti: “amovibili, che siano utilizzati come ambienti
di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non
superiore a 15 mq”;
3) dopo la lettera j) è inserita la seguente:
“j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che
prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno
delle aree cimiteriali.”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. La SCIA costituisce titolo per l’esecuzione dei
lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a
termini di efficacia per l’inizio e la fine dei lavori pari a
quelli del permesso di costruire.”.

Art. 16 Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985 (Categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso)

1. Nell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del
1985, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La destinazione d’uso di un fabbricato o di
una unità immobiliare è quella prevalente in termini di
superficie utile.”;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “La dotazione minima di servizi strettamente
connessi alla residenza da assicurare nella formazione
dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume
complessivamente previsto dal piano attuativo.”;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C
all’interno dei piani attuativi approvati e, se di iniziativa
privata, convenzionati, è consentita la modifica della
destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla
residenza nel rispetto delle previsioni di cui al comma
2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le
disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata
alla positiva valutazione del consiglio comunale, da
rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con
apposita deliberazione, che costituisce variante allo
strumento urbanistico generale e al relativo piano
attuativo.”;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il mutamento della destinazione d’uso di cui al
comma 3 è sempre ammesso, salvo espresse
previsioni dello strumento urbanistico introdotte
successivamente all’entrata in vigore della legge
regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni urgenti in
materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge
regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del
1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge
regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del
2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge
regionale n. 12 del 1994).”;
e) al comma 11, dopo le parole “È consentito” sono
aggiunte le parole: “, in aggiunta ai casi previsti dai
commi 2 bis, 5, 7 e 9,”;
f) al comma 13 dopo le parole “eseguito in assenza”
è inserita la parola “di”;
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13 bis. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso
eseguito in assenza di SCIA o comunicazione, fino
all’irrogazione della sanzione pecuniaria, può essere
ottenuto l’accertamento di conformità, al ricorrere delle
condizioni di cui all’articolo 16, comma 1. La sanatoria
è subordinata alla presentazione della
documentazione progettuale prevista e al pagamento
degli oneri di concessione dovuti in conformità alla
normativa vigente, in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), e, comunque, in entrambi i casi, in misura
non inferiore a euro 500.”.

Art. 17 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa)

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è
sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Opere eseguite in assenza di SCIA o in
difformità da essa)
1. La realizzazione degli interventi edilizi previsti
dall’articolo 10 bis, comma 1, lettere a), b), d), e), j), e
k), in assenza di SCIA o in difformità da essa,
comporta, salvo quanto previsto al comma 6,
l’applicazione di una sanzione pecuniaria di euro 1.000
qualora le opere eseguite siano conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell’intervento sia al momento
dell’accertamento della violazione. La sanatoria è
condizionata alla presentazione della documentazione
prevista dall’articolo 10 bis, comma 2, al pagamento
della sanzione prevista e al pagamento degli oneri di
costruzione ove dovuti.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1, prima
dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in
assenza di SCIA o in difformità da essa, può essere
trasmessa una comunicazione di mancata SCIA
corredata di tutti gli elaborati previsti dall’articolo 10
bis, comma 2; in tal caso la sanatoria è condizionata al
pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 500 e
al pagamento degli oneri di costruzione ove dovuti.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 7 ter, comma 6,
la SCIA, spontaneamente effettuata quando
l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
l’applicazione di una sanzione di euro 250.
3. Nel caso di opere eseguite in assenza dei
presupposti legittimanti la SCIA o nel caso di opere
rientranti nella disciplina della SCIA, ma non conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento della realizzazione dell’intervento, si
applicano le sole sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.
4. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in difformità da essa su immobili comunque vincolati da
norme statali e regionali, si applicano le misure
sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni che,
nel solo caso di sanzioni pecuniarie, si sommano alla
sanzione di cui ai commi 1 e 2.
5. Se le opere sono eseguite in assenza di SCIA o in
difformità da essa in dipendenza di calamità naturali o
di avversità atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale, la sanzione pecuniaria di cui ai commi 1
e 2 non si applica.
6. Nei casi di SCIA di cui all’articolo 10 bis, comma
1, lettere c), f), g), h) e i), le sanzioni per opere
eseguite in assenza e/o in difformità dalla SCIA sono
quelle previste dalle vigenti disposizioni per le opere
eseguite in assenza e/o in difformità dal permesso di
costruire.”.

Art. 18 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985 (Interventi di edilizia libera)

1. Nell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del
1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo la parola “disposizioni” è
inserita la seguente: “legislative”;
2) alla lettera g), le parole “e di manufatti accessori
entrambi” sono soppresse;
3) alla lettera h), dopo le parole “di spazi esterni”
sono inserite le seguenti: “delle aree pertinenziali degli
edifici esistenti”;
4) alla lettera j), dopo le parole “aree ludiche” sono
inserite le seguenti: “senza fini di lucro”;
5) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:
“j bis) interventi edilizi di qualsiasi natura che non
prevedano la realizzazione di volumetrie all’interno
delle aree cimiteriali;
j ter) gli interventi d’installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kw;
j quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 765 del 1967).”;
b) dopo la lettera j) del comma 2, sono aggiunte le
seguenti:
“j bis) realizzazione di manufatti accessori con
volume vuoto per pieno non superiore a 10 mc;
j ter) installazione di cartellonistica stradale, anche
pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi;
j quater) interventi di demolizione senza
ricostruzione;”;
c) al comma 5, il periodo “Per gli interventi di cui al
comma 2, lettere a), b), c) e d)” è sostituito dal
seguente: “Per gli interventi di cui al comma 2, lettere
a), b), c), d) e j quater)”.

Art. 19 Modifiche all’articolo 15 quater legge regionale n. 23 del 1985 (Parcheggi privati)

1. Nell’articolo 15 quater della legge regionale n. 23
del 1985, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Con apposita direttiva, da approvare secondo
le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, della legge
regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e
la tutela del territorio regionale), la Regione disciplina
le dotazioni di parcheggi in funzione delle categorie
funzionali urbanisticamente rilevanti di cui all’articolo
11.
1 ter. Nelle more dell’approvazione della direttiva di
cui al comma 1 bis, nei cambi di destinazione d’uso
anche urbanisticamente rilevanti ai sensi dell’articolo
11 verso la destinazione d’uso turistico-ricettiva, la
dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o ad
uso pubblico è pari ad 1 mq ogni 40 mc di volume
urbanistico della costruzione nel caso di unità
immobiliari ricadenti all’interno delle zone urbanistiche
omogenee A, B e nelle zone urbanistiche omogenee
C, D, e G purché attuate, e di 1 mq ogni 15 mc di
volume urbanistico della costruzione negli altri casi.
Non è richiesta alcuna dotazione ulteriore di parcheggi
pubblici o privati quando la nuova destinazione
turistico ricettiva, ancorché urbanisticamente rilevante,
non comporti variazioni in aumento dei limiti e dei
rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del
1983. Qualora, per gli immobili ricadenti all’interno
delle zone urbanistiche omogenee A, B e nelle zone
urbanistiche omogenee C, D, e G purché attuate, sia
dimostrata l’impossibilità di reperire spazi idonei da
destinare al soddisfacimento dei fabbisogni per
parcheggi, è consentita, nei cambi di destinazione
d’uso di cui al presente comma, la monetizzazione
delle aree per parcheggi.”;
b) al comma 2:
1) le parole “legittimamente realizzati” sono sostituite
dalle seguenti: “legittimamente realizzate”;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, fatto
salvo un diverso accordo tra le parti proprietarie”.
2. Dopo l’articolo 15 quater della legge regionale n.
23 del 1985 è inserito il seguente: “Art. 15 quinquies (Disposizioni in materia di aree
per la sosta di veicoli)
1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle
aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche
temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della
legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in
materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000
metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a
soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, è
subordinata all’adozione di apposita deliberazione
consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22 bis
della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle
altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione
sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e
ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree
pertinenziali destinate al soddisfacimento dei
fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali,
turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali.”.

Art. 20 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1985 (Accertamento di conformità)

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale
n. 23 del 1985, dopo le parole “in misura doppia” sono
aggiunte le seguenti: “, oppure, in caso di gratuità a
norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche e
integrazioni e comunque, in entrambi i casi, in misura
non inferiore a euro 500.”.

Capo III Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Norme per l’uso del territorio regionale)

Art. 21 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1989 (Soggetti)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 22
dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso e la tutela del
territorio regionale) è aggiunto il seguente:
“Art. 2 bis (Conferenza di copianificazione)
1. La conferenza di copianificazione è la sede in cui
gli enti competenti si esprimono sugli strumenti di
pianificazione del territorio di competenza dei soggetti
della pianificazione territoriale al fine di:
a) verificare il rispetto delle previsioni della legge e
della normativa vigente in materia urbanistica edilizia e
paesaggistica;
b) verificare l’adeguamento e la conformità agli
strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti
adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia
di paesaggio, ambiente, assetto idrogeologico e
adattamento ai cambiamenti climatici;
c) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
connessi all’assetto idrogeologico;
d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
connessi alla Valutazione ambientale strategica (VAS);
e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti
connessi alla Valutazione di incidenza ambientale
(VINCA);
f) assicurare il coordinamento delle politiche
territoriali con le politiche dell’Unione europea, statali e
regionali.
2. La conferenza di copianificazione acquisisce,
coordinandole nelle diverse fasi di approvazione degli
atti di governo del territorio, le risultanze degli
endoprocedimenti relativi alla VAS, alla VINCA,
all’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e
alla copianificazione dei beni di cui all’articolo 49 delle
Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR, come
già disciplinati dalle specifiche disposizioni che
regolano le relative procedure.
3. Alla conferenza di copianificazione si applicano
per quanto compatibili le norme della conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme sul procedimento amministrativo).
4. Nella prima seduta della conferenza di
copianificazione è approvata la calendarizzazione
delle sedute successive, che stabilisce il termine entro
il quale si concludono i lavori e l’organizzazione degli
stessi e che tiene conto delle interrelazioni tra le
valutazioni di competenza dei vari enti coinvolti.
5. La conferenza di copianificazione è convocata,
salvo diversa disposizione, dal soggetto che svolge la
funzione pianificatoria. Alla conferenza partecipano:
a) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
competenti alla verifica di coerenza degli atti di
pianificazione con le vigenti disposizioni in materia di
governo del territorio e con gli atti di pianificazione
sovraordinati;
b) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
competenti all’approvazione degli studi di assetto
idrogeologico redatti a livello comunale;
c) i rappresentanti dell’Amministrazione regionale
competenti in materia di VINCA, nel caso in cui il
territorio oggetto di pianificazione comprenda o
proponga Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone
speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione
speciale (ZPS);
d) l’autorità competente in materia ambientale;
e) i rappresentanti dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS).
6. Alla conferenza di copianificazione sono invitate a
partecipare le amministrazioni statali preposte alla
tutela del paesaggio.
7. In sede di conferenza di copianificazione i
partecipanti si esprimono attraverso osservazioni,
intese, concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del
territorio, con il quadro legislativo e con le direttive
regionali, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Le valutazioni espresse ai sensi del comma 1
nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) sono
vincolanti.
9. La conferenza di copianificazione si conclude,
salvo diversa disposizione, con un verbale, sottoscritto
dai partecipanti, contenente l’acquisizione di intese,
concerti, pareri, ivi compresi quelli sulla coerenza con
gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, con
il quadro legislativo e con le direttive regionali, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati previsti
dalla legislazione vigente e rilasciati dalle
amministrazioni pubbliche nella conferenza di
copianificazione.”.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono
definite, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, le modalità per correlare e
coordinare, in coerenza con gli articoli 2 bis, 20 e 21
della legge regionale n. 45 del 1989, i diversi
procedimenti propedeutici all’approvazione degli atti di
governo del territorio e sono delineate le modalità di
conclusione dei procedimenti in corso, che possono
seguire anche le procedure previgenti in ragione del
loro differente stato di definizione.

Art. 22 Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1989 (Regolamento edilizio unico)

1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 5 della legge
regionale n. 45 del 1989 è aggiunto il seguente:
“8 ter. La Regione, a recepimento dell’intesa
sottoscritta il 20 ottobre 2016 tra il Governo, le regioni
e i comuni, in sede di Conferenza unificata,
concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo e
previa intesa da acquisire in sede di Conferenza
permanente Regione-enti locali approva, con la
procedura prevista dal comma 8, una direttiva sul
Regolamento edilizio unico, contenente le definizioni
tecniche uniformi e le altre disposizioni aventi
incidenza sull’attività urbanistico-edilizia da uniformare
a livello regionale, che devono essere recepite nei
regolamenti edilizi comunali. I comuni, con
deliberazione di consiglio comunale da trasmettere
alla Regione, conformano i regolamenti edilizi, di cui
all’articolo 19, comma 1, lettera l), della legge
regionale n. 45 del 1989, alla suddetta direttiva nel
termine di centottanta giorni dalla data della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS), decorsi i quali i
contenuti trovano diretta applicazione, prevalendo
sulle disposizioni comunali difformi. Nel rispetto
dell’autonomia regolamentare dei comuni, il
regolamento può individuare gli argomenti sui quali il
testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi
da quello del Regolamento tipo senza che ciò ne
invalidi l’efficacia. Resta ferma l’autonomia
regolamentare dei comuni negli argomenti non
specificamente trattati dalla direttiva.”.

Art. 23 Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 (Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale)

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 è
così sostituito:
“Art. 20 (Procedura di approvazione del piano
urbanistico comunale o intercomunale)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
Legge di semplificazione 2018, i comuni, singoli o
associati, deliberano l’avvio del procedimento per la
formazione del PUC. Contestualmente i comuni,
singoli o associati, comunicano all’autorità competente
in materia ambientale l’avvio del processo di VAS del
PUC e, laddove non si sia ancora dato corso, avviano
l’elaborazione dello Studio comunale di assetto
idrogeologico ai sensi degli articoli 8 e 37 delle Norme
tecniche di attuazione del Piano di assetto
idrogeologico (PAI). La mancata deliberazione di avvio
del procedimento determina la decadenza
dall’erogazione dei contributi economici di cui
all’articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989.
2. Il PUC, nella sua stesura preliminare, è presentato
dal sindaco al consiglio comunale entro i successivi
centottanta giorni. Il Piano urbanistico preliminare
contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le
valutazioni preliminari inerenti agli aspetti relativi
all’assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici,
ambientali, storico-culturali e insediativi, richieste ai fini
dell’adeguamento al PPR e il Rapporto ambientale
preliminare comprendente le informazioni richieste
dall’Allegato VI alla parte II del decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Entro gli stessi termini il consiglio comunale adotta
lo Studio comunale di assetto idrogeologico, di cui al
comma l, e lo sottopone alla procedura di
approvazione da parte del Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino di cui all’articolo 7 della legge
regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia di risorse idriche e bacini idrografici). In attesa
dell’adozione dello studio comunale di assetto
idrogeologico da parte dell’Autorità di bacino
regionale, nelle nuove aree di pericolosità il consiglio
comunale prevede, quali misure di salvaguardia di cui
al comma 7 dell’articolo 65 del decreto legislativo n.
152 del 2006, l’applicazione delle relative norme del 4. Il consiglio comunale, entro i successivi trenta
giorni, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo
trasmette all’autorità competente in materia
ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet
istituzionale del comune, dell’autorità competente in
materia ambientale e della Regione, ai fini della
consultazione preliminare di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato,
unitamente all’autorità competente in materia
ambientale, in apposite sedute di consultazione
pubblica.
5. L’adozione preliminare dello Studio comunale di
assetto idrogeologico da parte del Comitato
istituzionale dell’Autorità di bacino costituisce l’atto
necessario per la prosecuzione dell’iter approvativo del
PUC.
6. Il comune predispone il PUC nel termine di
centottanta giorni dalla approvazione del Piano
preliminare. Il PUC è adottato con deliberazione del
consiglio comunale .
7. Entro quindici giorni dall’adozione il PUC,
corredato della deliberazione del Comitato istituzionale
dell’Autorità di bacino relativa alla adozione
preliminare della variante ai sensi dell’articolo 37 delle
Norme di attuazione del PAI, del Rapporto ambientale,
della sintesi non tecnica e, qualora necessario, dello
Studio di incidenza ambientale, è depositato a
disposizione del pubblico presso la segreteria del
comune e presso la sede dell’autorità competente in
materia ambientale anche ai fini del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e dell’articolo 37 delle Norme di
attuazione del PAI. Dell’avvenuta adozione e del
deposito è data notizia mediante pubblicazione di un
avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del
comune, dell’autorità competente in materia
ambientale e della Regione.
8. I piani urbanistici comunali adottati in assenza
anche di uno dei sopracitati documenti, nonché della
deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino relativa alla adozione preliminare della variante
ai sensi dell’articolo 37 delle Norme di attuazione del
PAI, sono improcedibili e non possono essere
sottoposti alla conferenza di copianificazione di cui al
comma 9.
9. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso di cui al comma 7 sul
BURAS, chiunque può prendere visione del PUC
adottato e presentare osservazioni in forma scritta.
Entro lo stesso termine il comune convoca, ai sensi
dell’articolo 2 bis, la conferenza di copianificazione.
10. Alla scadenza dei sessanta giorni dal deposito,
l’Autorità di bacino convoca, laddove non si sia già
proceduto, la conferenza programmatica finalizzata
all’acquisizione dei pareri e all’esame e valutazione
delle eventuali osservazioni pervenute in merito ai
contenuti della variante di cui all’articolo 37 delle
Norme di attuazione del PAI.
11. Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino,
anche sulla base delle risultanze della conferenza
programmatica, delibera l’approvazione della variante
al PAI, che viene successivamente approvata con
decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale. La variante al
PAI diventa esecutiva alla data di pubblicazione sul
BURAS del decreto del Presidente della Regione.
12. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 9, il comune provvede ad una
istruttoria preliminare delle osservazioni pervenute. Gli
esiti della istruttoria preliminare sono trasmessi,
unitamente ad una copia di tutte le osservazioni
pervenute, all’autorità competente in materia
ambientale e ai rappresentanti dell’Amministrazione
regionale competenti alla verifica di coerenza degli atti
di pianificazione, i quali si esprimono in sede di
conferenza di copianificazione. Qualora il comune non
provveda all’invio dell’istruttoria preliminare entro il
termine indicato, i tempi del procedimento possono
essere sospesi per un massimo di trenta giorni.
13. Entro il termine di centoventi giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 9, le autorità
competenti in materia ambientale, i rappresentanti
dell’Amministrazione regionale competenti alla verifica
di coerenza degli atti di pianificazione e i
rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla
tutela del paesaggio esprimono, in sede di conferenza
di copianificazione, il proprio parere motivato sul piano
adottato e sugli effetti derivanti dall’accoglimento o
rigetto delle osservazioni. Su richiesta motivata
dell’autorità competente in materia ambientale o della
Regione il termine della conferenza di copianificazione
può essere prorogato per non più di trenta giorni.
14. Il consiglio comunale approva con propria
deliberazione le proposte motivate di accoglimento o
rigetto delle osservazioni, conformandosi ai pareri
espressi in sede di conferenza di copianificazione, e
provvede alle opportune revisioni del piano.
15. Il PUC è approvato in via definitiva con
deliberazione del consiglio comunale, entro il termine
di quattro mesi dalla data di conclusione dei lavori
della conferenza di copianificazione. Il piano è
trasmesso alla struttura dell’Amministrazione regionale
competente per la verifica di coerenza con le vigenti
disposizioni in materia di governo del territorio.
16. La Direzione generale competente in materia di
pianificazione urbanistica e paesaggistica accerta, nel
termine di sessanta giorni, l’avvenuto recepimento nel
piano delle osservazioni, prescrizioni e condizioni
formulate nella conferenza di copianificazione e, al fine
di valutare gli effetti derivanti dall’accoglimento delle
osservazioni, convoca, ove necessario, una seconda
conferenza di copianificazione.
17. In caso di mancato o incompleto recepimento
delle osservazioni, prescrizioni e condizioni formulate
nella seconda conferenza di copianificazione o qualora emergano nuovi elementi derivanti dall’accoglimento
delle osservazioni, il comune è invitato, con
provvedimento della Direzione generale della Regione
competente in materia di pianificazione urbanistica e
paesaggistica, a conformarsi ai pareri espressi entro il
termine perentorio di trenta giorni provvedendo, con
apposita deliberazione del consiglio comunale, ad
integrare gli elaborati del piano. Il piano modificato è
inoltrato alla Direzione generale della Regione
competente in materia di pianificazione urbanistica e
paesaggistica, che con propria determinazione
riscontra l’adeguamento e procede alla pubblicazione
di cui al comma 19.
18. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 17,
o in caso di mancato adeguamento, la Direzione
generale della Regione competente in materia di
pianificazione urbanistica e paesaggistica provvede
direttamente alla correzione degli elaborati di piano e
alla pubblicazione di cui al comma 19.
19. Il PUC entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul BURAS da parte della Regione della
deliberazione del consiglio comunale di approvazione
definitiva e della determinazione di positiva
conclusione della procedura di cui al comma 17. Il
comune, l’autorità competente in materia ambientale e
la Regione provvedono alla pubblicazione sui propri
siti internet istituzionali del Piano, dei pareri espressi,
della Dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle misure
adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18
del decreto legislativo n. 152 del 2006.
20. In caso di mancata approvazione definitiva del
Piano urbanistico da parte del consiglio comunale
entro un anno dall’adozione, ovvero in caso di
mancato svolgimento della conferenza di
copianificazione di cui al comma 9 entro i nove mesi
successivi, il Presidente della Regione esercita il
potere sostitutivo previsto dall’articolo 9 della legge
regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali), nominando, nei
successivi trenta giorni, un commissario ad acta per
l’espletamento di tutte le attività di competenza
comunale che ancora non siano state effettuate.
21. Il piano urbanistico comunale o intercomunale è
sottoposto a monitoraggio e a verifica con periodicità
almeno triennale, al fine di verificare lo stato di
attuazione delle relative previsioni e la necessità o
meno di variarlo o sostituirlo.
22. Le modifiche degli elaborati e delle norme di
attuazione costituiscono varianti al piano urbanistico.
23. Sono varianti sostanziali al PUC quelle che:
a) interessano l’intero territorio o modificano
l’impianto complessivo del piano;
b) incrementano la previsione insediativa;
c) modificano la qualificazione degli ambiti territoriali
individuati;
d) adeguano o conformano il piano al PPR o
modificano le norme di tutela e salvaguardia afferenti
ai beni paesaggistici.
24. L’autorità procedente sottopone le varianti a
preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso
l’autorità competente.
25. Non costituiscono varianti al piano le modifiche
che:
a) correggono errori materiali;
b) eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso
strumento quando sia evidente e univoco il rimedio;
c) correggono o adeguano gli elaborati del piano per
assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle
scelte di pianificazione;
d) aggiornano, con finalità di riordino, gli elaborati
cartografici e normativi del piano in recepimento di
varianti già approvate conseguenti all’approvazione di
opere pubbliche o di pubblica utilità, alla sottoscrizione
di accordi di programma o di pianificazione, alle intese
Stato-Regione nell’ambito delle procedure di
localizzazione di opere di interesse statale o in
recepimento di variazioni automatiche previste dalle
vigenti disposizioni nazionali e regionali.
26. I casi diversi da quelli elencati nei commi 23 e 25
sono varianti non sostanziali.
27. Le varianti sostanziali al piano urbanistico,
comunale o intercomunale, sono adottate e approvate
con il procedimento ordinario previsto dai commi dall’1
al 20, per quanto compatibili.
28. Le varianti non sostanziali al piano urbanistico,
comunale o intercomunale, sono adottate con
deliberazione del consiglio comunale nella quale sono
puntualmente indicate le condizioni che determinano
la classificazione della variante come non sostanziale.
29. Il comune, entro quindici giorni dall’adozione
della variante non sostanziale, trasmette alla Regione
la deliberazione unitamente ai relativi allegati, inclusivi
di un prospetto dal quale emerga il raffronto tra il piano
vigente e la variante relativamente al
dimensionamento, all’allocazione delle relative
previsioni insediative, al rispetto degli standard. Entro
il termine di quindici giorni la Regione può segnalare al
comune la necessità di sottoporre la variante al
procedimento ordinario previsto dai commi dall’1 al 20,
per quanto compatibili.
30. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma
29, la variante non sostanziale è depositata a
disposizione del pubblico presso la segreteria del
comune. Dell’avvenuta adozione e del deposito è data
notizia mediante pubblicazione di un avviso sul
BURAS e sul sito internet istituzionale del comune. Ai
fini della piena conoscibilità la variante, completa di
tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito internet
istituzionale del comune.
31. Entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sul BURAS chiunque può
prendere visione della variante e presentare
osservazioni in forma scritta.

32. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al
comma 31, la variante è approvata, previo esame
delle osservazioni pervenute, con deliberazione del
consiglio comunale pubblicata unitamente ai relativi
allegati nel sito internet istituzionale del comune e per
estratto sul BURAS.
33. Il comune invia alla Regione la comunicazione
dell’approvazione della variante non sostanziale,
unitamente agli elaborati cartografici e normativi, in
formato cartaceo e digitale.
34. In caso di sottoposizione alla VAS della variante
non sostanziale si applica il procedimento ordinario
previsto dai commi dall’1 al 20, per quanto
compatibili.”.

Art. 24 Modifiche all’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale)

1. L’articolo 20 bis della legge regionale n. 45 del
1989 è così sostituito:
“Art. 20 bis (Adeguamento degli strumenti di
pianificazione al Piano paesaggistico regionale)
1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al
PPR nei termini in esso stabiliti che non devono
essere superiori a ventiquattro mesi dall’entrata in
vigore della Legge di semplificazione 2018, se
ricompresi nel primo ambito omogeneo del PPR o,
negli altri casi, dall’entrata in vigore del PPR relativo al
proprio ambito di appartenenza.
2. Sino all’adeguamento del proprio strumento
urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti
all’adeguamento non possono adottare e approvare
qualsiasi variante agli strumenti generali vigenti, fatti
salvi gli atti di pianificazione:
a) finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni
agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia o di
disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del
territorio;
b) connessi alla realizzazione di opere pubbliche o
dichiarate dì pubblica utilità da disposizioni normative
statali;
c) connessi alla realizzazione di interventi
riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di
preminente interesse generale e di rilevanza
regionale;
d) aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi
a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la
protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e
di espressione etico-sociale;
e) finalizzati all’attuazione del PPR e previsti dalle
disposizioni in esso contenute;
f) finalizzati al recepimento delle sopravvenute
disposizioni normative;
g) correlati alla variazione della qualificazione delle
aree standard e alla correzione di errori materiali;
h) correlati all’attuazione dei programmi integrati di
cui all’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015,
n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio) o all’attuazione
dei piani di risanamento urbanistico di cui all’articolo
32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme
in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di
risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti
ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione
delle procedure espropriative);
i) aventi a oggetto modifiche delle norme tecniche di
attuazione che non comportano un incremento al
dimensionamento complessivo del piano e non
riducono le dotazioni territoriali essenziali.
3. Le varianti di cui al presente articolo, se adottate
definitivamente, costituiscono parziale adeguamento
del piano urbanistico comunale al PPR. In tal caso
sono consentiti interventi di trasformazione del
territorio e degli edifici esistenti e la predisposizione e
approvazione degli eventuali strumenti attuativi. Le
varianti già approvate di cui al comma 2, ove verificate
coerenti, sono attuabili.”.

Art. 25 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989 (Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale)

1. All’articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 2 quinquies:
1) dopo le parole “All’interno delle zone urbanistiche
omogenee C, D e G,” sono inserite le seguenti:
“qualora le esigenze di urbanizzazione possano
essere soddisfatte con una modalità semplificata,”;
2) le parole “possono essere realizzate previo
rilascio del permesso di costruire convenzionato” sono
sostituite dalle seguenti: “possono essere realizzati
previo rilascio di un unico permesso di costruire
convenzionato avente ad oggetto la realizzazione delle
opere di urbanizzazione e degli edifici”;
3) nella lettera a), le parole “il progetto” sono
sostituite dalle seguenti: “l’areale oggetto di
intervento”;
4) nella lettera b), le parole “il comparto oggetto di
intervento” sono sostituite dalle seguenti: “l’areale
oggetto di intervento”;
b) dopo il comma 2 septies, è inserito il seguente:
“2 octies. Il rilascio del permesso di costruire
convenzionato è preceduto da una fase di
condivisione pubblica della proposta progettuale della
durata di trenta giorni, durante la quale chiunque può
prendere visione del progetto e presentare
osservazioni in forma scritta. A tal fine il progetto è
depositato a disposizione del pubblico presso la
segreteria del comune e pubblicato sul sito internet del
comune; dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante affissione di manifesti e mediante la
pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on
line del comune e nella pagina iniziale del sito internet
del comune. Nei sessanta giorni successivi il consiglio
comunale esamina le osservazioni presentate e
approva la convenzione di cui al comma 2 sexies.
Decorso il predetto termine, in caso di inerzia, si
applica il comma 2 ter.”.
2. Gli strumenti di cui alle lettere a), b, c), d) e d bis)
del comma 1 dell’articolo 21, della legge regionale n.
45 del 1989 sono approvati, secondo le procedure di
cui all’articolo 20, commi 6 secondo periodo, 7, 9
primo periodo, 14, 15 primo periodo della medesima
legge regionale n. 45 del 1989, per quanto
compatibile, con deliberazione del consiglio comunale
in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico
comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla
Regione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n.
45 del 1989 e secondo i contenuti previsti dalla legge
17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), dalla
legge 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre
1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17
agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n.
167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata), e successive modifiche ed
integrazioni. I piani entrano in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione sul BURAS da
effettuarsi a cura del comune.

Art. 26 Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 (Condotta urbanistica)

1. L’articolo 29 della legge regionale n. 45 del 1989 è
cosi sostituito:
“Art. 29 (Condotta urbanistica e paesaggistica)
1. Le forme associative dei comuni, secondo i
principi di collaborazione istituzionale, sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, esercitano le funzioni
urbanistiche e paesaggistiche previste dalle normative
nazionali e regionali che disciplinano la materia.
2. Le forme associative dei comuni, nelle modalità
stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di
cui al comma 4, costituiscono la condotta urbanistica e
paesaggistica con le seguenti finalità:
a) supportare le attività di adeguamento e di
gestione degli strumenti urbanistici generali al PPR;
b) esercitare le funzioni paesaggistiche subdelegate
ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28
(Norme per l’esercizio delle competenze in materia di
tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della
Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n.
480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno
1979, n. 348), in attuazione degli articoli 146 e 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive
modifiche ed integrazioni;
c) esercitare le funzioni delegate in materia di
assetto idrogeologico;
d) garantire funzioni di servizio e supporto
informativo per gli utenti interessati all’attività di
trasformazione urbanistica del territorio.
3. La condotta urbanistica e paesaggistica è
costituita da personale di ruolo dei comuni, singoli o
associati, e da eventuali esperti esterni con
competenze multidisciplinari.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce i requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica e i criteri di ripartizione dei contributi
finanziari per il funzionamento della condotta.”.

Art. 27 Abrogazione degli articoli 31 (Organi consultivi) e 32 (CTRU – Composizione e funzionamento) della legge regionale n. 45 del 1989

1. Gli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 45 del
1989 sono abrogati e, di conseguenza, sono soppressi
nelle disposizioni procedurali relative a piani e atti
pianificatori, i riferimenti al Comitato tecnico regionale
dell’urbanistica.

Capo IV Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

Art. 28 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002 (Disposizioni sul controllo sugli atti degli enti locali)

1. All’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002,
n. 7 (legge finanziaria 2002) sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La verifica di coerenza è compiuta sugli atti di
pianificazione sovracomunale e dei piani urbanistici
generali degli enti locali, dalla Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e d
edilizia nell’ambito del procedimento approvativo in
sede di conferenza di copianificazione. La verifica di
coerenza consiste in un parere sulla coerenza con gli
strumenti sovraordinati di governo del territorio, con il
quadro legislativo e con le direttive regionali. Qualora il
piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di
governo del territorio e con le direttive regionali, il
piano è rimesso dal Direttore generale della
pianificazione territoriale urbanistica all’autorità
procedente per l’eliminazione dei vizi rilevati.
La determinazione del direttore generale è assunta
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
deliberazione di adozione definitiva dell’atto di
pianificazione sovracomunale o, nel caso di piano
urbanistico generale degli enti locali, nell’ambito della
procedura di cui all’articolo 20 della legge regionale n.
45 del 1989. Ai fini della verifica di coerenza, l’autorità
procedente trasmette gli atti di pianificazione e i relativi
dati di analisi anche su supporto informatico, secondo
direttive emanate dalla Giunta regionale.”;
b) i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies sono
abrogati.

Capo V Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia paesistica)

Art. 29 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 (Competenza del comune)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale
del 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l’esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite
alla Regione autonoma della Sardegna con l’articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
1975, n. 480, e delegate con l’articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1975, n.
348), sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) alla lettera h ter) dopo le parole “le varianti in
corso d’opera di cui all’articolo 7 ter della legge
regionale n. 23 del 1985, ove il progetto originario sia
stato autorizzato dall’ente delegato” sono aggiunte le
seguenti: “e le varianti in corso d’opera che rientrano
nell’Allegato B) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 31 del 2017;”;
b) dopo la lettera h ter) è inserita la seguente:
“h quater) gli interventi di cui al comma 2, lettere l) e
m), dell’articolo 15 della legge regionale n. 23 del
1985.”.

Capo VI Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2011 (Modifiche e integrazioni di disposizioni legislative vigenti)

Art. 30 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2011 (Piani attuativi assoggettati a convenzione)

1. Il comma 32 dell’articolo 18 della legge regionale
n. 12 del 2011, come modificato dal comma 1
dell’articolo 21 della legge regionale 21 novembre
2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del
2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge
regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere
urbanistico) e dal comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in
materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di
beni paesaggistici e di impianti eolici), è soppresso.

Capo VII Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 31 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 8 del 2015 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

1. Il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale
23 aprile 2015 n. 8 (Norme per la semplificazione e il
riordino di disposizioni in materia urbanistica ed
edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e
successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal
seguente:
“4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina
regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone
agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per
fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali
e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di
intervento fissata in tre ettari.”.

Art. 32 Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Superamento delle condizioni di degrado dell’agro)

1. All’articolo 26 bis della legge regionale n. 8 del
2015, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) al comma 1 il periodo “, non può essere rinnovato
a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 26″ è
sostituito dal seguente: “e non può essere rinnovato a
seguito dell’entrata in vigore di contrastanti
disposizioni”;
b) nel comma 2:
1) nella lettera a) è aggiunto in fine il seguente
periodo: “, salva la possibilità di regolarizzazione delle
varianti classificabili come in corso d’opera o di
ripristino delle originarie condizioni progettuali”;
2) alla lettera b) dopo le parole “siano completati”
sono aggiunte le parole “, anche se privi della sola
copertura,”;
c) al comma 3 le parole “realizzata e non finita “
sono sostituite dalle seguenti “da realizzare”;
d) al comma 7, il periodo “Sono consentiti, nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere b),
c) e d), gli interventi” è sostituito dal seguente: “In
aggiunta alle ipotesi previste dai commi da 1 a 6, sono
inoltre consentiti, nel rispetto delle condizioni di cui al
comma 2, lettere a), c) e d), gli interventi”.

Art. 33 Modifiche all’articolo 29 bis della legge regionale n. 8 del 2015 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009)

1. Nel comma 1 dell’articolo 29 bis della legge
regionale n. 8 del 2015, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte
le parole “commerciale o artigianale”;
b) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche
omogenee A, B e C” sono soppresse.

Art. 34 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti)

1. Al comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale
n. 8 del 2015, le parole “Il riuso dei sottotetti è
consentito”, sono sostituite dalle seguenti: “Il riuso dei
sottotetti, con conseguente ottenimento dell’agibilità, è
consentito”.

Art. 35 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza)

1. Nel comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale
n. 8 del 2015, le parole “altezze libere di interpiano
minime di 4,60 metri”, sono sostituite dalle parole:
“altezze libere di interpiano minime di 4,10 metri”.

Art. 36 Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015  (Disposizioni comuni)

1. Nell’articolo 36 della legge regionale n. 8 del 2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I volumi oggetto di condono edilizio non sono
computati nella determinazione del volume urbanistico
cui parametrare l’incremento volumetrico.”;
b) nel comma 8:
1) dopo le parole “a uso residenziale” sono aggiunte
le parole “commerciale o artigianale”;
2) le parole “ricompresa nelle zone urbanistiche
omogenee A, B e C” sono soppresse.

Art. 37 Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2015 (Interventi di trasferimento volumetrico per la riqualificazione ambientale paesaggistica)

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 38 della legge
regionale n. 8 del 2015, è inserito il seguente:
“13 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo
l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è
rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma
1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.

Art. 38 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015 (Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione)

1. Nell’articolo 39 della legge regionale n. 8 del 2015
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 14 il periodo “Se l’intervento è
localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse
dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel
caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di
antica e prima formazione, con la stessa deliberazione
di cui al comma 2″ è sostituito dal seguente: “Se è
localizzato in zone urbanistiche omogenee diverse
dalla zona A, l’intervento è realizzabile unicamente nel
caso in cui, con il piano particolareggiato del centro di
antica e prima formazione o con la medesima
deliberazione di cui al comma 2″;
b) dopo il comma 15 quater è aggiunto il seguente:
“15 quinquies. Per gli interventi di cui al presente
articolo, ad eccezione di quelli del comma 5,
l’autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria, è
rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma
1, della legge regionale n. 28 del 1998.”.

Art. 39 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 8 del 2015 (Misure di promozione dei programmi integrati per il riordino urbano)

1. Nell’articolo 40 della legge regionale n. 8 del
2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 5 è sostituita dalla
seguente:
“d) realizzati, per almeno il 50 per cento del computo
metrico, con materiali ecocompatibili in possesso della
dichiarazione ambientale di prodotto e certificati UNI
EN ISO serie 14020, e con materiali ecologici per la
bioedilizia o prodotti per la bioedilizia oggetto di
certificazione da parte di istituti accreditati.”;
b) la lettera d) del comma 6 è soppressa.

Capo VIII Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia)

Art. 40 Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2017 (Disposizioni comuni)

1. Nella lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 28
della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni
urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla
legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n.
45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla
legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n.
9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla
legge regionale n. 12 del 1994), le parole “purché
superiore a un ettaro” sono sostituite dalle seguenti:
“purché superiori a 2.500 metri quadri”.

Art. 41 Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 11 del 2017 (Entrata in vigore)

1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale n.
11 del 2017, è sostituito dal seguente:
“2. Le disposizioni dell’articolo 7 che introducono il
comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 23 del
1985 entrano in vigore dopo la specificazione dei dati
dimensionali individuati con direttiva approvata con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere
espresso dalla Commissione consiliare competente in
materia di governo del territorio entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale se ne
prescinde ed è resa esecutiva con decreto del
Presidente della Regione. Le modifiche della direttiva
seguono la medesima procedura.”.

Capo IX Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)

Art. 42 Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Alberghi rurali)

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo all’articolo
14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme
in materia di turismo) è così sostituita:
“c) possono assumere la denominazione di “alberghi
rurali” le strutture ricettive alberghiere ubicate in
fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti,
o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel
rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti
vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione
preparate prevalentemente con l’impiego di materie
prime di produzione locale ed eventuali altri servizi
finalizzati anche alla fruizione dell’ambiente, della
cultura, delle tradizioni e dell’enogastronomia del
luogo.”.

Art. 43 Integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2017 (Strutture degli alberghi rurali)

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 16 del
2017, è inserito il seguente:
“14 bis (Strutture degli alberghi rurali)
1. Gli alberghi rurali di cui all’articolo 14, comma 3,
lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di
utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono
essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali
di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una
ricettività non superiore a 70 posti letto.
2. La dotazione volumetrica per posto letto deve
risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto.
Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una
volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di
quella programmata per i posti letto.
3. La volumetria è consentita, coerentemente a
quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del
Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n.
228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile
con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10
mc/mq.
4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale di
semplificazione 2018, possono prevedere nei loro
strumenti di pianificazione territoriale gli areali
preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di
accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle
disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre
1983, n. 2266/U.
5. Nelle more del recepimento nella strumentazione
urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la
realizzazione di dette strutture di accoglienza e
ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente
nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35
ettari.”.

Art. 44 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Attività delle “Domo”)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale
n. 16 del 2017 sono aggiunte in fine le seguenti parole
“Le domo possono somministrare, limitatamente alle
persone alloggiate, alimenti e bevande. L’attività di
domo può essere inoltre esercitata in modo
complementare rispetto all’esercizio di ristorazione
aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso
titolare nello stesso stabile. In tal caso l’esercizio può
assumere la denominazione di “locanda”.”.

Titolo V Disposizioni in materia di industria

Capo I Disposizioni in materia di attività estrattive

Art. 45 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2015 (Miniere dismesse)

1. Nell’articolo 20 della legge regionale, 9 marzo
2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il patrimonio materiale e immateriale connesso
alle miniere dismesse della Sardegna, incluso ai fini di
conservazione e tutela nel Parco geominerario storico
ambientale della Sardegna, riconosciuto
dall’UNESCO, è valorizzato dalla Regione per
favorirne il suo riutilizzo per fini produttivi diversi da
quelli minerari, con particolare riferimento alle attività
di valorizzazione per scopi di ricerca scientifica e
tecnologica, turistici, culturali e sociali.”;
b) il comma 6 è abrogato;
c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Il riutilizzo dei siti minerari dismessi e delle
relative pertinenze per lo svolgimento delle attività di
cui al comma 5, anche nell’ambito di una concessione
mineraria vigente, è assoggettato ad autorizzazione
regionale.
7 bis. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio
minerario sono soggetti ad autorizzazione regionale da
acquisire nell’ambito del procedimento unico SUAPE
di cui all’articolo 37 della legge regionale 20 ottobre
2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi),
anche in deroga all’articolo 40, comma 4, lettera a),
della medesima legge regionale n. 24 del 2016.
7 ter. Le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui
al comma 7 bis sono definite dalla Giunta regionale.”;
d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 46 Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2007 (Luoghi di lavoro minerari)

1. Il comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale
29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è
sostituito dal seguente:
“12. Le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro
minerari definiti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 624 del 1996 sono sottoposte
alla vigilanza della struttura dell’Amministrazione
regionale competente in materia di miniere. Sono
esclusi dall’applicazione del presente comma i luoghi
di lavoro non riconducibili alle finalità di cui all’articolo
1 del medesimo decreto legislativo n. 624 del 1996.”.

Art. 47 Nomina di commissario liquidatore

1. Al comma 50 dell’articolo 1 della legge regionale
n. 1 del 2009 le parole: “dipendenti
dell’Amministrazione regionale” sono sostituite dalle
parole: “dipendenti di tutti gli organismi ricompresi nel
sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2 bis,
della legge regionale n. 31 del 1998″. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche agli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Capo II Disposizioni in materia di SUAPE

Art. 48 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2016 (Procedimento unico SUAPE)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge
regionale n. 24 del 2016, è inserito il seguente:
“4 bis. La pratica presentata al SUAPE e i documenti
relativi al procedimento unico sono contrassegnati da
un numero univoco di protocollo. La gestione dei flussi
documentali è assicurata dal sistema informatico
SUAPE nel rispetto della legislazione e delle regole
tecniche vigenti, secondo le prescrizioni contenute
nelle direttive di cui all’articolo 29, comma 4.”.
2. All’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole “20 giorni solari”
sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni solari”;
b) al comma 2 le parole “, oltre a valere quale
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990,” sono
soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi
dalla data di ricezione della dichiarazione
autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto al
rilascio della ricevuta definitiva o a dichiarare la pratica
irricevibile ai sensi dell’articolo 33, comma 4, il sistema
informatico regionale provvede automaticamente alla
trasmissione secondo le modalità definite dalle
direttive di cui all’articolo 29, comma 4. Decorso tale
termine il SUAPE può dichiarare l’irricevibilità della
pratica solo in presenza delle condizioni previste
dall’articolo 21 nonies, comma 1, della legge n. 241 del
1990.”.
3. L’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2016 è
sostituito dal seguente:
“Art. 35 (Attività istruttoria del SUAPE)
1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le
pubbliche amministrazioni competenti effettuano le
verifiche sulla conformità dell’intervento alla normativa
vigente, concludendole entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui il procedimento unico comprenda
un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di
applicazione del procedimento in autocertificazione di
cui all’articolo 34:
1) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni;
2) per i procedimenti di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera b), il termine coincide con quello fissato
dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
b) Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione
del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo
34, il termine è fissato in cinquantacinque giorni.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
trasmissione della documentazione di cui all’articolo
34, commi 2 e 2 bis.
3. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei
termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il
tramite del SUAPE, l’integrazione dei dati o dei
documenti necessari, senza che ciò comporti la
sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo o
dell’intervento avviato.
4. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti
per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei
presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni
di urgenza, prima dell’adozione di qualsiasi atto ed
entro i termini di cui al comma 1, trasmettono
all’interessato e al SUAPE la comunicazione di cui
all’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.
5. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
un solo titolo abilitativo rientrante nel campo di
applicazione del procedimento in autocertificazione di
cui all’articolo 34, l’ufficio competente adotta
direttamente i provvedimenti di cui all’articolo 19,
comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti
necessari, trasmettendoli all’interessato e al SUAPE.
6. Nel caso in cui il procedimento unico comprenda
più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione
del procedimento in autocertificazione di cui all’articolo
34, ove l’ufficio competente ritenga necessaria
l’adozione di prescrizioni o misure interdittive,
trasmette al SUAPE la proposta motivata di
provvedimento di cui all’articolo 19, comma 3, della
legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le
eventuali modifiche da apportare al progetto o
all’attività, il termine per la sua conformazione alla
normativa vigente e l’eventuale obbligo di sospensione
nelle more della conformazione stessa, che può
essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni
non veritiere o pericolo per la tutela dell’ambiente, del
paesaggio, dei beni culturali, della salute, della
pubblica sicurezza e della difesa nazionale. Entro i
cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di
provvedimento, il SUAPE adotta l’atto conseguente. Al
fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni
o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni
interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può
convocare una riunione tecnica ai sensi all’articolo 36,
provvedendo all’adozione degli atti conseguenti entro
cinque giorni dalla chiusura della riunione.
7. Fatti salvi i casi di errore o di omissione materiale
suscettibili di correzione o di integrazione, quando
un’amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni
autocertificative presentate nel corso del procedimento
unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4,
trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e
all’eventuale ordine professionale di appartenenza del
soggetto che le ha sottoscritte.
8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 diventano
efficaci dal momento del rilascio dell’aggiornamento
del sistema informatico regionale, di cui è data notizia
nel BURAS e nel portale della Regione con almeno
quindici giorni di anticipo.”.
4. All’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Per i procedimenti di cui al presente articolo
la richiesta di regolarizzazione di cui all’articolo 33,
comma 3, interrompe, per non più di trenta giorni
consecutivi, i termini di conclusione del procedimento
di cui al comma 15, i quali decorrono integralmente
dalla data di piena regolarizzazione della
documentazione o dal decorso infruttuoso del termine
assegnato. L’interruzione dei termini può essere
disposta esclusivamente nei quindici giorni successivi
alla data di ricezione della dichiarazione
autocertificativa.
2 ter. Qualora, trascorsi quindici giorni consecutivi
dalla data di ricezione della dichiarazione
autocertificativa, il SUAPE non abbia provveduto a
trasmettere la documentazione alle pubbliche
amministrazioni competenti, o a richiedere la
regolarizzazione di cui all’articolo 33, comma 3, o a
dichiarare l’irricevibilità della pratica, il sistema
informatico regionale provvede automaticamente alla
trasmissione secondo le modalità definite dalle
direttive in materia di SUAPE.
2 quater. Dalla data di trasmissione della
documentazione di cui ai commi 2 e 2 ter il SUAPE
può dichiarare l’irricevibilità della pratica solo in caso di
incompetenza.”;
b) alla lettera a) del comma 4 la parola “dieci” è
sostituita dalla seguente: “quindici”;
c) alla lettera b) del comma 4 le parole “al comma 2”
sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2 ter”;
d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15 bis. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 20,
comma 4, della legge n. 241 del 1990, la mancata
conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei
termini di cui al comma 15 equivale a provvedimento
di accoglimento della domanda. Il provvedimento di
accoglimento si considera rilasciato alla scadenza dei
termini di cui al comma 15 anche nel caso in cui gli
enti titolari dei provvedimenti esclusi dall’applicazione
dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 abbiano
trasmesso le proprie determinazioni favorevoli. Ogni
successiva differente determinazione del SUAPE sul
procedimento può essere adottata solo nell’esercizio
del potere di autotutela, ove sussistano le condizioni
previste dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della
legge n. 241 del 1990.
15 ter. Ai procedimenti di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di indennizzo da
ritardo nella conclusione del procedimento di cui
all’articolo 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia).”;
e) al comma 17, è aggiunto in fine il seguente
periodo: “, nonché l’ammontare dell’indennizzo a cui
l’interessato ha diritto ai sensi del comma 15 quater e
le modalità con cui è possibile richiederlo.”.
5. L’efficacia dei commi dal 2 al 4 è sospesa fino
all’approvazione, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, delle conseguenti
modifiche alle direttive SUAPE di cui alla legge
regionale n. 24 del 2016.
6. All’articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2016
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola “quindici” è sostituita dalla
seguente: “trenta”;
b) al comma 3, in fine è aggiunto il seguente
periodo: “Sono fatti i salvi i casi di cui all’articolo 7
quater della legge regionale n. 23 del 1985, per i quali
si applica il procedimento di cui all’articolo 37.”.
7. Dopo l’articolo 39 della legge regionale n. 24 del
2016 è aggiunto il seguente:
“Art. 39 bis (Rinnovi)
1. In caso di rinnovo periodico o di presentazione di
una dichiarazione autocertificativa per l’ottenimento di
un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui
efficacia temporale è scaduta, qualora non siano
mutate le condizioni e il quadro normativo di
riferimento, non possono essere richiesti all’interessato
asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti
all’atto dell’acquisizione del titolo abilitativo originario.
Per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di
asseverazione tecnica è richiesta un’asseverazione di
situazione non mutata resa da un tecnico abilitato.
2. I titoli abilitativi per l’esercizio delle attività
economiche e produttive di beni e servizi rientranti
nella competenza legislativa regionale sono validi a
tempo indeterminato e non sono assoggettati a
rinnovo periodico né all’obbligo di comunicare
periodicamente la prosecuzione dell’attività o la
permanenza dei requisiti di esercizio. Le direttive di cui
all’articolo 29, comma 4, contengono la ricognizione
dei titoli abilitativi a cui si applica la presente
disposizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di
entrata in vigore della legge di semplificazione 2018.”.
8. All’articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2016,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Per i procedimenti di accertamento di conformità
e di sanatoria che si perfezionano attraverso il rilascio
di un provvedimento espresso, è esclusa
l’applicazione del procedimento di cui agli articoli 31 e
seguenti; in tali casi il SUAPE trasmette la
documentazione agli uffici coinvolti, i quali operano
secondo quanto previsto dalle norme settoriali.
1 bis. Alle sanatorie che si perfezionano attraverso la
trasmissione di una dichiarazione autocertificativa ed il
versamento di una sanzione ad effetto sanante di
importo predeterminato, si applica il procedimento di
cui all’articolo 34, a condizione che la ricevuta del
versamento della sanzione prevista dalle norme
vigenti sia allegata alla dichiarazione autocertificativa.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il titolo
abilitativo per l’effettuazione di qualsiasi intervento
edilizio può essere acquisito anche contestualmente a
quello per la sanatoria, attraverso la presentazione di
un’unica dichiarazione autocertificativa.”;
b) al comma 2 i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: “La possibilità di presentare una
dichiarazione autocertificativa al SUAPE non può
essere subordinata alla preventiva acquisizione di atti
di assenso di qualsiasi genere al di fuori del
procedimento unico. In deroga ai termini previsti per i
procedimenti in conferenza di servizi di cui all’articolo
37, per l’emissione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento unico è, comunque,
necessario attendere il perfezionamento delle seguenti
tipologie di atti di assenso:”.
9. L’articolo 42 della legge regionale n. 24 del 2016 è
sostituito dal seguente:
“Art. 42 (Oneri istruttori e tariffe)
1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel
presente titolo, sono posti a carico dell’interessato le
spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e
regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.
Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per
l’attività propria del SUAPE la cui misura non sia
superiore a quella stabilita con deliberazione della
Giunta regionale, nella quale sono previsti importi
massimi differenziati a seconda dei tempi medi di
conclusione del procedimento da parte del SUAPE.
2. In relazione ai contributi di costruzione previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, la Giunta regionale, nel rispetto delle
competenze delle autonomie locali, dispone gli indirizzi
per la loro determinazione.
3. La Regione favorisce la riduzione degli oneri a
carico dei cittadini anche con l’attribuzione di
premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali.
4. Per i procedimenti conclusi con oltre quindici
giorni di ritardo l’interessato ha diritto al rimborso
integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l’attività
propria del SUAPE.”.

Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche

Sezione I Prestazioni energetiche in edilizia

Art. 49 Attestati di prestazione energetica degli edifici

1. L’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato
di prestazione energetica degli edifici è escluso per i
casi di cui all’appendice A dell’Allegato 1 del decreto
interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del
decreto Ministero dello sviluppo economico, 26 giugno
2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:
a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di
quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento
del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e
nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti
divisionali;
b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di
atti di donazione, comodato d’uso o trasferimenti,
comunque denominati, a titolo gratuito;
c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o
di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive
singole o concorsuali;
d) gli edifici dichiarati inagibili;
e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia
residenziale pubblica esistenti concessi in locazione
abitativa;
f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

Art. 50 Impianti termici

1. I generatori di calore alimentati a biomasse
combustibili solide rispettano i valori minimi di
rendimento e di emissione corrispondenti:
a) alla classe 3 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato
1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186
(Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle
procedure e delle competenze per il rilascio di una
certificazione dei generatori di calore alimentati a
biomasse combustibili solide) se installati dal 1°
gennaio 2019;
b) alla classe 4 stelle di cui alla tabella 1 dell’allegato
1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare n. 186 del 2017 se installati dal
1° gennaio 2020.

Art. 51 Controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Sono di competenza della Regione i controlli sulla
qualità del servizio di certificazione energetica degli
edifici.

Sezione II Infrastrutture

Art. 52 Misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale

1. In applicazione dell’articolo 18 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi) il presente articolo reca disposizioni per la
diffusione del gas naturale compresso (GNC), del gas
naturale liquefatto (GNL) e dell’elettricità nel trasporto
stradale.
2. Nel caso di autorizzazione alla realizzazione di
nuovi impianti di distribuzione carburanti e di
ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione
carburanti esistenti è fatto obbligo di dotare i medesimi
di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata
almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
punto 1), del decreto legislativo n. 257 del 2016 e di
rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva
modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo
gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle
aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni
regionali di settore. Ove ricorrono
contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al
comma 5, lettere a), b) e c) è fatto obbligo di dotare gli
impianti di distribuzione di infrastrutture di rifornimento
del GPL.
3. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti
stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno
erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e
gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano
nel territorio delle province i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PM10 per
almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di
cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del
2016, è fatto obbligo di presentare entro il 31 dicembre
2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di
ricarica elettrica e di distribuzione di GNC o GNL, da
realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data
di presentazione del progetto.
4. Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti
stradali esistenti al 31 dicembre 2017 che abbiano
erogato nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e
gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel
territorio delle province i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PM10 per
almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014 di
cui all’allegato IV del decreto legislativo n. 257 del
2016, è fatto l’obbligo di presentare entro il 31
dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di
infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di
GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro
mesi dalla data di presentazione del progetto.
5. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
compatibili con altre forme di incentivazione e si
applicano, fatta salva la sussistenza di una delle
seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari
degli impianti di distribuzione e verificate e certificate
dall’ente che rilascia l’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di distribuzione dei carburanti:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza
ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente
per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 257 del 2016;
b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per
l’allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del
gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e
pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
c) distanza dal più vicino deposito di
approvvigionamento del GNL via terra superiore a
1.000 chilometri.
6. Al fine di promuovere l’uso di carburanti a basso
impatto ambientale nel settore dei trasporti, è
consentita l’apertura di nuovi impianti di distribuzione
mono-prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas
naturale, compreso il biometano, sia in forma
compressa (GNC), sia in forma liquida (GNL), e di
nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno
veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), punto
1) del decreto legislativo n. 257 del 2016.
7. Fermi restando i termini di cui al presente articolo,
per ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, il
titolare dell’impianto di distribuzione carburanti può
dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica di
potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), punto 1) del decreto legislativo n.
257 del 2016 un altro impianto nuovo o già nella sua
titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito
nell’ambito territoriale della stessa provincia e in
coerenza con le disposizioni della programmazione
regionale.

Titolo VI Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Capo I Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

Art. 53 Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche

1. Le attestazioni o le certificazioni di malattie
croniche o di condizioni di salute necessarie al fine di
ottenere prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali
nel territorio regionale producono effetti sino
all’eventuale regressione della malattia o della
condizione di salute ad un livello non più compatibile
con l’ottenimento della prestazione.
2. L’eventuale regressione delle malattie o delle
condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata
dal medico curante alle pubbliche amministrazioni
erogatrici della prestazione.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di sanità, individua le malattie e
le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole
in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino
ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).

Titolo VII Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Capo I Disposizioni in materia di turismo, commercio e artigianato

Art. 54 Affidamento in gestione dei distributori di carburanti

1. L’affidamento in gestione di un impianto per la
distribuzione di carburanti non costituisce subingresso
nell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed è soggetto a
comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 55 Forme speciali di vendita

1. Per l’esercizio del commercio al dettaglio
mediante forme speciali di vendita di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5
(Disciplina generale delle attività commerciali) non è
dovuto alcun titolo abilitativo aggiuntivo in tutti i casi in
cui tale forma di vendita sia accessoria ad altra
modalità di commercio al dettaglio per la quale la
medesima ditta sia in possesso di regolare titolo
abilitativo.

Art. 56 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999 (Registro regionale degli operatori del turismo subacqueo)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge
regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la
disciplina dell’attività degli operatori del turismo
subacqueo), è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’iscrizione all’Elenco regionale degli
Operatori del turismo subacqueo – Sezione centri di
immersione subacquea, non necessita di rinnovo.”.

Titolo VIII Disposizioni in materia di politiche del lavoro e formazione professionale

Art. 57 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 9 del 2016 (Modalità attuative)

1. Nell’articolo 34 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro), l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“Decorsi tali termini il parere si intende favorevolmente
espresso e la Giunta regionale provvede ad adottare
gli atti definitivi.”.

Art. 58 Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 9 del 2016 (Personale)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della legge
regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:
“10 bis. A valere sulle risorse stanziate nella
missione 15 – programma 01 – titolo 1 il personale di
cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli regionali nelle
categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla
professionalità posseduta al momento del passaggio
dalle province alla Regione, con la salvaguardia della
retribuzione individuale di anzianità maturata e degli
assegni personali in godimento.”.

Art. 59 Disposizioni in materia di formazione professionale

1. I soggetti ricompresi nell’elenco di cui alla
determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre
2018 del Direttore generale dell’Assessorato regionale
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018,
abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale avverso la medesima determinazione, sono
iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale
5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli
aventi diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della
legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di
stabilità 2018).

Titolo IX Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Capo I Disposizioni in materia di organizzazione regionale

Art. 60 Ufficio per l’attuazione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo

1. L’ufficio di cui all’articolo 6, comma 17, della legge
regionale n. 2 del 2007, come modificata dall’articolo 2
della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in
materia di organizzazione e personale), prosegue la
sua attività a supporto dell’attuazione del programma
ENI CBC Bacino del Mediterraneo secondo criteri e
modalità definiti dalla Giunta regionale nel rispetto
della normativa comunitaria vigente.
2. L’Amministrazione regionale attua la presente
legge senza ulteriori oneri a carico della finanza
regionale per gli anni 2019-2021, mediante impiego di
risorse già stanziate con il bilancio regionale per gli
stessi anni.

Art. 61 Progressioni professionali

1. Al personale del comparto di contrattazione
regionale che abbia maturato i requisiti per le
progressioni professionali per l’anno 2018 e non sia
transitato nel livello economico superiore, sono
riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con
decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale decorrenza ha
valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in
servizio nel livello retributivo.

Art. 62 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2018 (Processo di inserimento)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2
agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di
personale della categoria “assuntori” operante in
Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e
costituzione della “Lista ad esaurimento assuntori”), la
frase “tramite bando pubblico” è soppressa.

Art. 63 Contratti di locazione degli immobili di proprietà regionale

1. Ai nuovi contratti di locazione di immobili di
proprietà regionale adibiti ad uso diverso da quello
abitativo si applica l’articolo 38 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), e successive modifiche ed integrazioni. Ai
medesimi contratti, in caso di rinnovo o nuova
locazione, una volta esperite le preliminari indagini di
mercato secondo le modalità previste dall’articolo 2 del
decreto del presidente della Repubblica 13 settembre
2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le
modalità di concessione in uso e in locazione dei beni
immobili appartenenti allo Stato), si applica l’articolo 40
della legge n. 392 del 1978, e successive modifiche ed
integrazioni.

Titolo X Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Capo I Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

Art. 64 Istituzione della Fondazione circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo

1. A fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del
teatro, della danza, della musica e del circo
contemporaneo e per il conseguimento delle finalità
previste dall’articolo 1 della legge regionale 6
dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di
spettacolo in Sardegna) è costituita, per iniziativa della
Regione, che ne è socio fondatore, la “Fondazione
circuito multidisciplinare per lo spettacolo dal vivo”, di
seguito Fondazione, quale ente non avente scopo di
lucro con sede in Cagliari, costituita con atto pubblico
secondo le procedure fissate dal Codice civile entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
2. Alla Fondazione possono partecipare in qualità di
soci altri soggetti e organismi pubblici o privati che
svolgono la propria attività nell’ambito delle finalità
della Fondazione previste dal comma 4 e che ne
facciano richiesta secondo le modalità previste nello
statuto della Fondazione e dal Codice civile.
3. La Fondazione acquisisce l’attuale organismo di
spettacolo per l’organizzazione del Circuito regionale
multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e
seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017
(Ce.D.A.C.) e può acquisire rami di azienda, e/o
subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali di altre
associazioni, fondazioni e cooperative sociali già
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo nel
rispetto delle disposizioni previste nello statuto e nel
Codice civile.
4. La partecipazione della Regione è subordinata
alla condizione che la Fondazione persegua i seguenti
scopi principali:
a) organizzare e gestire il Circuito regionale
multidisciplinare della Sardegna di cui all’articolo 37 e
seguenti del decreto ministeriale 27 luglio 2017
razionalizzando i servizi di distribuzione dello
spettacolo dal vivo in collegamento con le linee
programmatiche e le politiche del Ministero dei beni e
delle attività culturali province e dei comuni della
Sardegna;
b) agire come struttura stabile professionalmente
qualificata per la distribuzione sui territorio regionale di
manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo con
particolare riferimento alla diffusione e decentramento
di spettacoli teatrali di prosa musica e danza
instaurando rapporti di collaborazione con enti singoli
o consorziati pubblici e privati;
c) favorire l’attività del teatro e dello spettacolo in
genere apportando contributi tecnico organizzativi e
promuovendo la formazione, la qualificazione e
l’aggiornamento professionale;
d) promuovere rassegne di spettacoli, festival,
manifestazioni straordinarie residenze artistiche e
progetti speciali;
e) agevolare e sostenere produzioni di compagnie
locali di livello professionale, anche attraverso forme di
compartecipazione agli allestimenti;
f) promuovere la diffusione della cultura teatrale,
coreutica e musicale nelle scuole di ogni ordine o
grado anche con laboratori e master;
g) promuovere mostre pubblicazioni convegni
seminari e iniziative di studio e ricerca anche in
collaborazione con università e istituti specializzati;
h) promuovere incontri con il pubblico anche
mediante formule associative e di gestione partecipata
delle attività.
5. La Fondazione dispone di un proprio statuto
approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione previo parere della Commissione
consiliare competente in materia di cultura, che si
esprime entro venti giorni. Con la medesima
deliberazione la Giunta regionale autorizza il
Presidente della Regione o un suo delegato a
sottoscrivere l’atto costitutivo e a compiere tutti gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della Regione alla Fondazione.
6. Lo statuto disciplina le finalità, il patrimonio e le
modalità di finanziamento delle attività, la
composizione, i modi di formazione e il funzionamento
degli organi sociali, le modalità di esercizio del
controllo e della vigilanza della Regione e gli altri
aspetti previsti dalle norme del Codice civile. Lo
statuto può attribuire alla Fondazione ulteriori finalità,
strumentali e accessorie al raggiungimento dei propri
scopi purché compatibili con quelle indicate dal
presente articolo.
7. La Giunta regionale, inoltre, designa, con propria
deliberazione, i rappresentanti della Regione negli
organi della Fondazione secondo quanto previsto nel
suo statuto e nel rispetto della normativa vigente.
8. La Fondazione presenta, entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello a cui si riferisce
l’esercizio, il proprio programma di attività corredato
dalla quantificazione delle esigenze finanziarie
necessarie al raggiungimento degli obiettivi annuali.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Fondazione presenta
alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente e sui risultati ottenuti.
9. La Regione partecipa alla Fondazione con un
contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali
determinato in euro 700.000 annui.
10. Il contributo di cui al comma 8 attualmente
erogato ai sensi dell’articolo 8, comma 8, lettera a)
della legge regionale n. 1 del 2018, è erogato a favore
della Fondazione a decorrere dalla sua costituzione.
La Regione sospende l’erogazione del contributo per
gravi e reiterate violazioni dello statuto della
Fondazione.
11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, determinati in euro 700.000 annui a decorrere
dall’anno 2019, si provvede per gli anni 2019, 2020 e
2021 mediante utilizzo delle risorse stanziate per le
stesse finalità in conto della missione 05 – programma
02 – titolo 1 – capitolo SC05.0923 del bilancio di
previsione della Regione 2019-2021 e, a decorrere
dall’anno 2022, con legge di bilancio dei singoli
esercizi finanziari.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.


Data a Cagliari, addì 11 gennaio 2019
Pigliaru


Allegato A

Leggi regionali espressamente abrogate

legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (Disciplina della distribuzione dei  carburanti in Sardegna)

Legge Regionale 1/2019 vigente. Tante novità anche per il Piano Casa Sardegna

legge semplificazione 2018 LR 1 2019

Trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sul Buras n. 4 del 17/01/2019, è entrata in vigore (oggi) la nuova Legge Regionale 1/2019, chiamata “Legge Semplificazione 2018” .

Quella che sembrava essere una “innocua” leggina di fine mandato, arrivata dopo la mancata a nuova legge urbanistica, ha portato tantissime novità in materia urbanistica, edilizia, e nei procedimenti.

E anche il piano casa ha subito qualche modifica interessante; vediamo le principali nel dettaglio.

Modifiche all’Art. 26 (Disposizioni di salvaguardia dei territori rurali)

Il comma 4 è stato integralmente sostituito con il seguente:

4. Nelle more dell’aggiornamento della disciplina regionale delle trasformazioni ammesse nelle zone agricole E, l’edificazione di fabbricati è consentita per fini residenziali agli imprenditori agricoli professionali e/o ai coltivatori diretti con superficie minima di intervento fissata in tre ettari. (inserito dall’art. 31 della L.R. 1/2019)

Viene aperta la possibilità di edificare in agro non solo agli imprenditori agricoli a titolo principale, ma anche ai coltivatori diretti.

Rimane ferma la disposizione della superficie minima fissata in tre ettari.

Modifiche all’Art. 29 (Frazionamento di unità immobiliari a seguito degli interventi di incremento volumetrico di cui alla legge regionale n. 4 del 2009

Se prima della’entrata in vigore della nuova L.R. 1/2019 il frazionamento delle unità ampliate con il “vecchio” piano casa (L.R. 4/09) era ammesso solo nelle zone A, B e C, e per le sole destinazioni residenziali, da oggi è possibile frazionare le unità ampliate con la vecchia norma anche le unità commerciali o artigianali, e in tutte le zone urbanistice.

Modifiche all’Art. 32 – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

Interessanti modifiche e qualche chiarimento sono inseriti anche all’articolo 32 della L.R. 8/2015 che disciplina il riuso e il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi.

Viene infatti specificato che Il riuso dei sottotetti determina il conseguente ottenimento dell’agibilità; chiarimento reso necessario per spiegare ad alcuni di che colore fosse il cavallo bianco di Napoleone (fine della polemica 🙂 )

Modifiche all’Art. 33 – Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza

Per il riuso degli spazi di grande altezza, vengono ridefinite le altezze minime: se prima era necessario avere almeno 4,60 m liberi di interpiano, per poter recuperare gli spazi di grande altezza mediante la realizzazione di soppalchi, da oggi sono sufficienti 4,10 metri.

Modifiche all’Art. 36 – Disposizioni Comuni

Alcune tra le modifiche più interessanti sono quelle inserite all’articolo 36 – Disposizioni Comuni.

Cambia, innanzitutto, come vengono considerati i volumi oggetto di condono edilizio: se prima venivano considerati come base su cui calcolare l’ampliamento volumetrico, ma poi detratti dall’ammontare totale ottenuto, oggi non vengono considerati nè ante nè post calcolo.

I volumi oggetto di condono edilizio non sono computati nella determinazione del volume urbanistico cui parametrare l’incremento volumetrico. (inserito dall’art. 36 c.1 della L.R. 1/2019)

Altra modifica interessante apportata all’articolo 36 riguarda la superficie minima del lotto per poter ampliare gil immobili in agro.

Da oggi sarà possibile ampliare gli immobili in agro con superficie del lotto superiore a 2500 mq, mentre la disposizione superata prevedeva almeno 1 ettaro.

In ultimo, ma non meno importante, la possibilità di frazionare anche gli interventi a destinazione commerciale o artigianale, e non più solo nelle zone A, B e C.

Altre modifiche sono state apportate agli articoli riguardanti la demolizione e ricostruzione con premio volumetrico, ma ne parleremo più avanti.

E voi, che ne pensate?

Scrivete nei commenti, oppure entrate nella community del Piano Casa Sardegna su Facebook e lasciatemi il vostro parere in merito.

A me sembrano veramente interessanti.

PS: inutile dire che trovate i testi coordinati del piano casa (L.R. 8/2015) e della L.R. 23/1985

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 – Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale

(Pubblicata sul BURAS n. 48 del 22 dicembre 1989)

Titolo I – Finalità, soggetti, strumenti della pianificazione

(Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente legge ai “piani territoriali paesistici” sono sostituiti dal riferimento al “Piano paesaggistico regionale”.)

(Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente legge alle parole “concessione” o “concessione edilizia” sono sostituiti dal riferimento al “permesso di costruire”.)

Art. 1. Finalità

1 – La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell’articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attività di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente legge della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche, in collaborazione e d’intesa con gli enti locali territoriali.

2 – A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2:

a) pianificano l’uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni d’uso del territorio;

b) coordinano la pianificazione dell’uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale;

c) assicurano la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico culturale, ai fini della loro valorizzazione;

d) verificano periodicamente e adeguano i piani e programmi pubblici concernenti l’uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.

Art. 2. – Soggetti

1 – I soggetti della pianificazione territoriale sono:

a) la Regione;

[ b) le Province;] (Lettera soppressa dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

c) i Comuni singoli o associati.

Art. 3. – Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

1 – Sono strumenti per l’uso e la tutela del territorio:

a) a livello regionale:

  1. (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale;
  2. le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani e schemi di assetto relativi a determinati settori d’intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale.

[ b) a livello provinciale:

1) i piani urbanistici provinciali o sub-provinciali.]

(Lettera b soppressa dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

c – a livello comunale:

  1. i piani urbanistici comunali;
  2. i piani urbanistici intercomunali.

Art. 4. – Ambiti di competenza degli strumenti

1 – La Regione, [le Province,] i Comuni singoli o associati e le Comunità montane per quanto previsto dall’articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1192, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze definiti dalla presente legge, le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dell’uso del territorio e di salvaguardia ambientale.

(Comma modificato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6, che ha soppresso le parole “le Province,”.)

2 – In particolare:

a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina l’uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni singoli o associati; con (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale individua le zone di particolare pregio naturalistico e ambientale e ne detta le norme d’uso;

b) la Provincia, con il piano urbanistico provinciale esteso all’intero territorio o diviso in più ambiti sempre compresi nella circoscrizione amministrativa, assicura, per le materie di cui al successivo articolo 16, la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e (ai piani territoriali paesistici) al Piano paesaggistico regionale; (Lettera soppressa dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.)

c) la Comunità montana, in coerenza con la pianificazione regionale e con il piano urbanistico provinciale, può redigere un piano urbanistico di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

d) il Comune, con il piano urbanistico comunale o i intercomunale, assicura la equilibrata espansione dei centri abitati in coerenza con le direttive e i vincoli regionali; in conformità alle previsioni del piano urbanistico provinciale regola l’uso del territorio agricolo e delle parti destinate allo sviluppo turistico e produttivo industriale-artigianale, detta norma per il recupero e l’uso del patrimonio edilizio esistente, per una adeguata dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del territorio comunale.

Titolo II – La pianificazione regionale

Art. 5. – Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale

  1. Allo scopo di orientare e coordinare l’attivi urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, l’adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici.
  2. Le direttive stabiliscono criteri e modalità per il dimensionamento dei piani di cui all’articolo 4.
  3. Le direttive inoltre prevedono: i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico a parcheggi da osservarsi all’atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.
  4. Fino all’approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell’Assessore regionale dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.
  5. La Regione stabilisce, in riferimento a determinate zone del territorio, particolari e specifici vincoli urbanistici necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.
  6. È in facoltà della Regione di dotarsi di uno o più schemi di assetto territoriale come espressione coordinata delle direttive e dei vincoli, per settori di intervento e per determinate zone del territorio regionale.
  7. Gli schemi di assetto territoriale potranno prevedere, tra l’altro: la determinazione del fabbisogno abitativo; la rete delle principali linee di comunicazione di interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti residenziali, produttivi, artigianali, commerciali e turistici o da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale.
  8. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione. [7]

(L’originario comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dall’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo del precedente comma 8 era così formulato: “Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale”.)

8.bis. Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. (L’originario comma 8 è stato sostituito dagli attuali commi 8 e 8-bis dall’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo del precedente comma 8 era così formulato: “Le direttive, i vincoli regionali e gli schemi di assetto territoriale sono approvati dal Consiglio regionale previa deliberazione della Giunta regionale e sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale”.)

Art. 6. – Servizi per la pianificazione regionale

(Articolo abrogato dall’articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell’articolo 71 della stessa legge.)

[1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica:

a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

b) il servizio informativo e cartografico regionale.

2- Ogni servizio è articolato in due settori.

3 – Il servizio di cui al punto a) svolge le funzioni relative all’istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti e della pianificazione regionale.

4 – Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

5 – La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, può attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica.]

Art. 7. – Direttiva per i centri storici

1 – Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell’insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali «laboratori per il recupero» anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni all’Amministrazione.

2 – Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dell’insediamento minore ha compiti di:

a) catalogazione e definizione delle tecnologie edilizi in funzione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati:

b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure di intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi di arredo urbano;

c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute ed alle modificazioni possibili;

d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti-tipo.

Art. 8. – Direttiva per le zone agricole

  1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.
  2. Fino alla predisposizione (dei piani paesistici) del Piano paesaggistico regionale valgono, per le aree individuate così come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui all’articolo 12.

Art. 9. – Direttiva per le aree urbane

1 – La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessità strutturale, per la loro composizione amministrativa e per la loro rilevanza, all’interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovracomunale.

2 – La direttiva dovrà individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dell’area urbana.

Art. 10. – Piani territoriali paesistici: contenuti

[1. I piani territoriali paesistici, redatti sulla base delle disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento approvate dal Consiglio regionale, devono contenere:

a) l’analisi storico – morfologica del territorio e delle strutture del paesaggio;

b) l’individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambiti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

  1. gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:
  2. gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;
  3. gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali la trasformazione del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all’assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2 – Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco o della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

3 – I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.

Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali.]

( Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. L’articolo originario era così formulato:

Art. 10. Piani territoriali paesistici: contenuti.

1 – I piani territoriali paesistici debbono contenere:

a) l’analisi storico – morfologica del territorio e della struttura del paesaggio;

b) l’individuazione degli scenari paesaggistici e delle varie scale di fruizione di essi;

c) la definizione degli ambienti spaziali compresi negli scenari di cui sopra e dei criteri di utilizzazione compatibili. In particolare si dovranno prevedere:

  1. gli ambiti nei quali deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi;
  2. gli ambiti per i quali sono ammessi interventi di trasformazione specificandone i limiti, i criteri, nonché le volumetrie massime edificabili;
  3. gli ambiti per i quali risultano necessari interventi di restauro e recupero ambientale, specificandone le caratteristiche;

d) la definizione degli ambiti spaziali per i quali le trasformazioni del territorio e gli interventi attivi di conservazione e restauro sono subordinati all’assunzione di atti di pianificazione provinciale;

e) i criteri e le norme di attuazione.

2 – Per i territori definiti parchi e riserve naturali, il piano territoriale paesistico è sostituito dal piano del parco e della riserva naturale. Qualora, per le aree considerate, il piano territoriale paesistico non sia già stato approvato, il piano del parco o della riserva naturale deve assumere i contenuti di cui al presente articolo e deve essere adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 11.

La legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, con l’articolo 6, comma 3, aveva aggiunto il seguente comma 3:

3 – I piani territoriali paesistici debbono essere redatti:

a) per l’intero ambito territoriale costiero ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge;

b) per gli ambiti territoriali individuati ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431. Essi possono, altresì, essere estesi ad ulteriori ambiti territoriali

La legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, con l’articolo 1 aveva sostituito l’intero articolo con quello poi abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. )

Art. 10-bis – (Piani territoriali paesistici) Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale

(Articolo inserito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

1 – Sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: (Periodo modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, che ha soppresso le parole “ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono”. Il testo precedente era così formulato: “Sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), n. 1, e pertanto sono dichiarati inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico – morfologici e dei rispettivi insiemi:”.)

a) i terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D, nonché nelle zone C e G contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U;

b) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

c) i fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) i territori con termini ai laghi naturali compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi;

e) le zone di interesse archeologico;

f) le isole minori della Sardegna, con esclusione di quelle indicate alla lettera g) del successivo comma:

g) le spiagge, i compendi sabbiosi, i lidi in genere e le immediate adiacenze funzionalmente connesse alla tutela del bene principale.

2 – Sono esclusi dal vincolo di cui comma al 1:

a) i Comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare e ai fiumi; tali Comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi PUC e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare e dai fiumi, zone C, D, G e H, e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983;

b) le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989;

c) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

d) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell’ambiente

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi di razionalizzazione e sistemazione edilizio-urbanistica dei preesistenti agglomerati;

g) le isole di S. Antioco, S. Pietro, La Maddalena e S. Stefano nelle quali il vincolo di inedificabilità si riferisce alle aree comprese nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia fermi restando gli interventi di cui alla precedente lettera a) del presente comma;

h) i preesistenti insediamenti ricettivo-alberghieri classificati secondo la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, per i quali sono consentite, non verso il mare, anche entro la fascia dei 300 metri dal mare attività di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie strettamente funzionali a tali attività, purché attigue alle preesistenze, compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, nella misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie dagli stessi già realizzate;

i) gli interventi relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi. (Lettera modificata dall’articolo 5, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, che ha inserito le parole “relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, quelli”. Il testo precedente era così formulato: “i) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti nonché le strutture strettamente necessarie agli impianti di acquicoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, degli stagni e dei fiumi”.)

i-bis) gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive, ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare e delle acque interne; (Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

i-ter) le infrastrutture puntuali di facile rimozione a servizio delle strutture di interesse turistico- ricreativo dedicate alla nautica. (Lettera aggiunta dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

[2-bis. Nell’ambito territoriale disciplinato dal Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e, comunque, non oltre la fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, è consentita la realizzazione di parcheggi che, se collocati nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina, non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi, e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione, indipendenti dalla destinazione di zona urbanistica, non vincolata al rispetto dei relativi parametri di zona, regolamentata per dimensione, tipologia e posizione dal PUL e non soggetta al vincolo di integrale conservazione di cui al comma 1. Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro i ltermine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione.]

(Comma dapprima aggiunto dall’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente abrogato dall’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

[13]

[14]

[15]

[16]

Art. 11. – Piano Paesaggistico Regionale – Procedure

(Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8. L’articolo originario era così formulato:

Art. 11. Piani territoriali paesistici – Procedure

  1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell’ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.
  2. In tal caso la proposta di piano territoriale paesistico predisposta dai suindicati enti locali è trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
  3. La proposta di piano territoriale paesistico è pubblicata per un periodo di sessanta giorni all’albo di tutti i Comuni interessati con l’indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
  4. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
  5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni, delibera, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, l’adozione definitiva della proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale che approva definitivamente il piano territoriale paesistico. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
  6. L’approvazione del piano territoriale paesistico è effettuata anche ai fini della legge 8 agosto 1985, n. 431.
  7. Entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna del piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.

La legge regionale 22 giugno 1992, n. 11, con l’articolo 1 ha sostituito il comma 5 in “Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di pubblicazione e fino all’approvazione definitiva del Piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale” e con l’articolo 2 ha sostituito il comma 7 in “Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel territorio compreso dal Piano debbono essere adeguati alle sue norme e previsioni.”

La legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22, con l’articolo 1 ha modificato il comma 5 in “Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il comitato tecnico urbanistico regionale di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione del Piano territoriale paesistico e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva in via definitiva. Il Piano territoriale paesistico adottato dalla Giunta regionale viene, contestualmente, trasmesso ai Comuni interessati, ai fini della sua pubblicazione nell’Albo pretorio, per la durata di 15 giorni. Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva del piano territoriale paesistico da parte del Consiglio regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, e fino alla data del 30 aprile 1993 le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 45/1989. Il piano territoriale paesistico è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale”.

La legge regionale 7 maggio 1993, n. 23, con l’articolo 3 ha sostituito l’intero articolo in:

Art. 11. Piani territoriali paesistici – Procedure

  1. I piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono, di norma, redatti dalla Giunta regionale. Eccezionalmente e su motivata richiesta dell’ente interessato, gli studi e la redazione dei piani possono essere affidati, con deliberazione della Giunta regionale, alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni singoli o associati.
  2. In tal caso la proposta di piani territoriali paesistici predisposta dai suindicati enti locali trasmessa alla Giunta regionale, per il successivo iter di approvazione.
  3. La proposta di piani territoriali paesistici pubblicata per un periodo di sessanta giorni all’albo di tutti i Comuni interessati con l’indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Della pubblicazione è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.
  4. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta regionale.
  5. Trascorso tale termine, la Giunta regionale esamina le osservazioni e sentito il CRTU di cui al successivo articolo 31, delibera l’adozione dei piani territoriali paesistici e li trasmette al Consiglio regionale, nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione dell’albo pretorio per la durata di quindici giorni.
  6. La Commissione consiliare competente in materia urbanistica esprime, entro quattro mesi, sul piano stesso il proprio parere, che viene trasmesso alla Giunta regionale.
  7. Acquisito tale parere la Giunta regionale approva in via definitiva i piani territoriali paesistici, entro i successivi due mesi.
  8. Dalla data di adozione e fino all’approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 2952, n. 1902 e successive modifiche

La legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36, con l’articolo 21, comma 2, ha sostituito il comma 7 in “Entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano territoriale paesistico, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigente nel territorio compreso dal Piano devono essere adeguati alle sue norme e previsioni

  1. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all’albo di tutti i comuni interessati. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione di tutti i soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Presidente della Regione, entro i sessanta giorni di pubblicazione presso i Comuni svolge l’istruttoria pubblica ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, nella quale illustra la proposta di Piano.
  2. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.
  3. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni e, sentito il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica, delibera l’adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione all’albo pretorio per la durata di quindici giorni.
  4. La Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime, entro due mesi, sul piano stesso il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.
  5. Acquisito tale parere, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPR entro i successivi trenta giorni.

Art. 12. – Norme di salvaguardia

(Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8)

[1. Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato realizzare opere nuove soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni nuova modificazione dell’assetto del territorio con esclusione delle opere ricadenti nelle zone classificate A, B, C e D negli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del decreto dell’Assessore regionale dell’urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U. È altresì vietato procedere all’adozione di nuove varianti agli strumenti urbanistici vigenti. Le varianti sono ammesse, previo nullaosta della Giunta regionale, quando riguardino la realizzazione di opere pubbliche e quando non rappresentino modifiche sostanziali. (Periodo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, che ha sostituito le parole “due anni” con le parole “trenta mesi”. Il testo precedente era così formulato: “Nei territori compresi entro una fascia di due chilometri dal mare, fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e per un periodo non superiore a due anni …”)

2 – Sono comunque consentiti:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e le volumetrie preesistenti;

b) gli interventi agro-silvo-pastorali anche comportanti manufatti edilizi e modeste modificazioni dell’assetto idrogeologico del territorio, conformi all’attuale destinazione ed indispensabili ad una corretta conduzione dei fondi, con esclusione degli impianti di forestazione produttiva per i quali è richiesta espressa deroga;

c) gli interventi di prevenzione e tutela della salute pubblica e della qualità dell’ambiente;

d) gli interventi in attuazione dei piani e progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica con particolare riferimento alle varianti di opere pubbliche e di pubblica necessità di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1;

e) gli interventi in attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche;

f) gli interventi relativi alla ricostruzione di abitati.

3 – Eventuali deroghe sono accordate dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e nulla-osta della Giunta regionale, sentito il CTRU, nonché previa autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

4 – Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatti salvi gli alberghi così come definiti nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, sempre che nella costruzione dell’opera venga rispettato il rapporto di almeno 100 metri cubi per posto letto. Sono altresì fatte salve le opere ricadenti nella fascia compresa tra i 500 e 2000 metri dal mare, previste dai piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989, previa autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (Comma sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “Sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico comprese le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e le opere ricadenti nella fascia compresa fra i 500 e i 2000 metri dal mare, previste da piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere urbanistiche di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”)

5 – Nelle isole minori della Sardegna le norme di cui al presente articolo si applicano su tutto il territorio.

6 – Salvo che per la esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti non è ammesso il rilascio di ulteriori concessioni od autorizzazioni edilizie. Eventuali concessioni ed autorizzazioni rilasciate in data successiva alla entrata in vigore della presente legge sono comunque sospese sino all’approvazione ed alla verifica di compatibilità col piano territoriale paesistico e per un periodo non superiore ai due anni.]

Art. 13 – Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione

(Articolo abrogato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8)

[1. Fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (Periodo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37, che ha sostituito le parole “due anni” con le parole “trenta mesi”. Il testo precedente era così formulato: “Fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici, e per un periodo non superiore a due anni …”.)

  • sul mare territoriale,
  • sulla fascia di 500 metri dal mare,

valgono le norme di cui all’articolo precedente con le seguenti prescrizioni:

a) divieto di procedere alla predisposizione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti;

b) divieto di realizzazione delle opere consentite di cui al secondo comma dell’articolo precedente fatta eccezione per le opere di cui al punto a);

c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico.  (Lettera dapprima sostituita dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, e previo nulla – osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.”.Lettera successivamente sostituita dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1992, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “c) sono fatte salve le opere di urbanizzazione e di servizio pubblico o comunque di preminente interesse pubblico. Sono altresì fatte salve le opere alberghiere ricettive così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia di 150 metri dal mare, previo nulla osta della Giunta regionale ed autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Il nulla osta della Giunta regionale, relativo alle opere alberghiere ricettive, così come definite nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, è rilasciato, su proposta dell’Assessore dell’urbanistica, previo parere dell’Assessorato del turismo.”)

2. Dopo l’approvazione dei piani territoriali paesistici, per le aree ricomprese all’interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, è consentito stipulare accordi di programma secondo i contenuti e le procedure di cui all’articolo 28. (Comma sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. Il testo precedente era così formulato: “Dopo l’approvazione dei piani territoriali paesistici e nel rispetto di essi, per le aree classificate edificabili da detti piani e ricadenti all’interno della fascia costiera di 500 metri dal mare, gli interventi ammessi sono consentiti nell’ambito degli strumenti e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 28.”.) ]

Art. 14.Procedimenti cautelari

  1. Per comprovati motivi di urgenza ed in relazione alle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d’uso e costruzioni su aree pubbliche o private, anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.
  2. Il provvedimento della Giunta regionale deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.
  3. La deliberazione della Giunta deve essere esplicitamente motivata e deve indicare i beni oggetto del provvedimento.

Art. 15. – Esecuzione delle ordinanze di demolizione

  1. L’Assessorato regionale competente in materia urbanistica è autorizzato a concedere, ai Comuni che ne facciano richiesta, l’utilizzazione dei mezzi meccanici di proprietà della Regione e degli enti ed organi strumentali della stessa, con relativo personale addetto, per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere eseguite in violazione della disciplina urbanistica vigente.
  2. Nei casi di interventi sostitutivi previsti dalle disposizioni vigenti, l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica dispone direttamente l’utilizzazione dei mezzi meccanici suddetti.
  3. Per i fini di cui sopra l’Assessore competente in materia urbanistica è altresì autorizzato a stipulare apposite convenzioni annuali con imprese specializzate per l’effettuazione dei lavori sopra indicati.

3 – bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese relative alla esecuzione delle ordinanze di demolizione di cui al comma 1 (UPB S04.061 – Cap. 04187). (Comma aggiunto dall’articolo 1, comma 17, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7)

Titolo III – La pianificazione provinciale

Art. 16. – Pianificazione provinciale

(Articolo abrogato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6)

[1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, nel rispetto della pianificazione regionale, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad ambiti territoriali omogenei:

a) per l’uso del territorio agricolo e costiero;

b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;

c) per l’individuazione e regolamentazione dell’uso delle zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;

d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;

e) per la viabilità di interesse provinciale;

f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.2. La pianificazione provinciale è subordinata agli atti di pianificazione regionale e non ha corso in assenza di essi.]

Art. 17. – Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

(Articolo abrogato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6)

  1. Il piano urbanistico provinciale e adottato dal Consiglio provinciale.
  2. Il piano è depositato presso la segreteria della Provincia ed in quella dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblico all’Albo della Provincia ed in quello di ogni suo Comune, nonché mediante avviso sui maggiori quotidiani dell’Isola.
  3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano. Nei trenta giorni successivi i Comuni, le Comunità montane, le organizzazioni sociali e sindacali, i cittadini possono presentare osservazioni alla Provincia.
  4. Il Consiglio provinciale, accolte o respinte le osservazioni presentate, con motivato parere, delibera l’approvazione del piano.
  5. La deliberazione di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30.
  6. Il piano urbanistico provinciale entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 18. – Piano urbanistico della Comunità montana

[1. Le Comunità montane, in armonia e nel rispetto (dei piani territoriali paesistici) del Piano paesaggistico regionale, delle direttive e dei vincoli di cui all’articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2 – I piani di cui al comma precedente seguono le modalità di formazione, pubblicazione ed approvazione dettate per i piani urbanistici provinciali; a tal fine le funzioni del consiglio provinciale sono esercitate dal consiglio della Comunità montana.

3 – Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni della Comunità montana in materia urbanistica è esercitato ai sensi dell’articolo 30.]

Articolo abrogato dall’articolo 75, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6.

Titolo IV La pianificazione comunale

Art. 19. Contenuti del piano urbanistico comunale

1 – Il piano urbanistico comunale prevede:

a) un’analisi della popolazione con l’indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;

b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;

c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;

d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;

f) l’individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);

g) l’individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

h) l’individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico- artistica ed ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1487;

i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;l) il regolamento edilizio. (Lettera aggiunta dall’articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20)

2 – Il piano deve considerare l’intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

Art. 20. Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale

1 – Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale.

2 – Entro quindici giorni dall’adozione, il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e pubblicato sul sito web istituzionale; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni. (Comma sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo precedente era così formulato: “Entro quindici giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del Comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune e mediante l’affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell’Isola”.)

3 – Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie osservazioni in forma scritta. (Comma sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Il testo precedente era così formulato: “Chiunque può formulare, entro trenta giorni a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano adottato”.)

4 – Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l’adozione definitiva del piano urbanistico comunale entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1. (Lettera modificata dall’articolo 18, comma 46, lettera a), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12, che dopo le parole “piano‌urbanistico comunale” ha aggiunto le parole “entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al comma 1”. Il testo precedente era così formulato: “Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera l’adozione definitiva del piano urbanistico comunale”)

4 – bis. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). (Comma inserito dall’articolo 18, comma 46, lettera b), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12)

4-ter. In caso di mancato completamento dell’iter di approvazione del piano urbanistico comunale adottato in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR), l’Assessore regionale competente in materia di governo del territorio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva. In sede di prima applicazione della presente disposizione gli atti di diffida sono adottati entro il termine del 30 giugno 2015. (Comma inserito dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

5 – La deliberazione di approvazione è sottoposta alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia. (Comma sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30”)

6 – Le varianti al piano sono approvate con il medesimo procedimento di cui ai commi da 1 a 5. É fatta salva l’applicazione delle disposizioni legislative, regionali e nazionali, che attribuiscono all’autorizzazione o all’approvazione di progetti l’effetto di variante allo strumento urbanistico. In tali casi la coerenza di cui al comma 5 è espressa dai rappresentanti della Regione in conferenza di servizi, senza necessità di acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (Comma sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era così formulato: “Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento.”.)

6-bis. Le varianti connesse all’approvazione di opere pubbliche o finalizzate al ripristino delle originarie destinazioni agricole, all’introduzione di aree di salvaguardia, alla variazione della qualificazione delle aree standard, alla correzione di errori materiali o alla modifica del regolamento edilizio, sono oggetto di verifica di coerenza senza necessità di acquisizione del parere del comitato tecnico regionale per l’urbanistica. (Comma inserito dall’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

7 – Dalla data di adozione del piano di cui al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A). (Comma sostituito dall’articolo 18, comma 46, lettera c), della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12. Il testo precedente era così formulato: “Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.)

8 – Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

9 – Il piano urbanistico intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei Comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del piano urbanistico comunale.

9 – bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

  • finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole, o all’introduzione di aree di salvaguardia, o di disposizioni di maggiore tutela e salvaguardia del territorio;
  • connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
  • connessi alla realizzazione di interventi riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale;
  • aventi ad oggetto la realizzazione di interventi tesi a garantire i servizi pubblici, la sicurezza pubblica e la protezione civile, l’esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale;
  • finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute;
  • finalizzati al recepimento delle sopravvenute disposizioni normative.

Le varianti di cui al presente comma sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, che, se positiva, costituisce parziale adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale. In tal caso sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti. Le varianti già approvate, aventi ad oggetto gli interventi previsti nel presente comma, ove verificate coerenti, sono attuabili.

(Comma aggiunto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. Il testo precedente era così formulato:

9 – bis. Nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano paesaggistico regionale è vietata l’adozione definitiva di varianti ai piani generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:

  1. finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia;
  2. connessi alla realizzazione di opere pubbliche o dichiarate di pubblica utilità da disposizioni nazionali in attuazione di principi comunitari;
  3. di interventi localizzati in aree contigue ad insediamenti esistenti o ad essi integrate, riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale di preminente interesse generale e di rilevanza regionale.

Le varianti di cui ai punti 1, 2 e 3, sono da assoggettare comunque alla verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Possono essere inoltre adottate varianti ai piani generali vigenti da parte dei comuni che abbiano adottato in via preliminare il piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano paesaggistico regionale, ove il mancato completamento dell’iter non sia imputabile all’amministrazione comunale. È inoltre consentita l’adozione degli atti finalizzati all’attuazione del Piano paesaggistico regionale e previsti dalle disposizioni in esso contenute.)

Art. 20-bis. – Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale

(Articolo inserito dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

  1. I comuni tenuti all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale generale al Piano paesaggistico regionale devono presentare il piano adottato a tutte le amministrazioni competenti all’espressione di nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e in coordinamento con i tempi e le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni competenti esprimono il proprio parere, nulla osta o atto di assenso, pronunciandosi, in assenza di differenti termini previsti dalle vigenti disposizioni nazionali, entro il termine perentorio di novanta giorni.
  3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso ai fini dell’acquisizione di chiarimenti o integrazioni, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.
  4. Sul piano adottato devono essere formulate tutte le osservazioni necessarie al suo pieno adeguamento alle previsioni del Piano paesaggistico regionale e al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di governo del territorio, che i comuni recepiscono in sede di adozione definitiva.
  5. Le parti del piano non interessate da comunicazioni di esigenze istruttorie, da richieste di modifica o osservazioni, non sono oggetto di ulteriori interventi nel procedimento di adozione e approvazione del piano urbanistico comunale da parte delle amministrazioni competenti. Sono fatti salvi gli interventi straordinari e motivati, in autotutela, quando le stesse osservazioni evidenzino incoerenze con il Piano paesaggistico regionale e contrasti con le disposizioni normative in materia di urbanistica e sicurezza.
  6. A seguito dell’adozione definitiva il piano è trasmesso per la verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002.
  7. Alla seduta del Comitato tecnico regionale per l’urbanistica partecipano anche l’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica e l’Agenzia del distretto idrografico della Sardegna.
  8. Il rispetto della procedura di cui al presente articolo costituisce obiettivo di valutazione annuale delle performance individuale e organizzativa, anche al fine dell’erogazione della retribuzione di risultato in favore dei dirigenti dell’Amministrazione regionale.

Art. 21. Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

1 – Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

a) il piano particolareggiato;

b) il piano di lottizzazione convenzionata;

c) il piano per gli insediamenti produttivi;

d) il piano per l’edilizia economica e popolare;

d-bis) piani di utilizzo del litorale; (Lettera inserita dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

e) (le concessioni) il permesso di costruire ed autorizzazioni edilizie.

Gli strumenti di cui ai punti a), b), c), d) e d-bis), sono approvati, secondo le procedure di cui all’articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Periodo modificato dall’articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, con l’inserimento dopo le parole “a), b), c), d)” delle parole “e d-bis)”. Il testo precedente era così formulato: “Gli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d) sono approvati …”. A seguito dell’inserimento dell’articolo 20, con il termine “precedente” si deve intendere l’articolo 20.

2-bis. Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 41- quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con un’unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali. (Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2013, n. 19.)

2-ter. Nel caso in cui, trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza la Direzione generale competente in materia urbanistica invita l’amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l’esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico. (Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

2-quater. Nel caso in cui, trascorsi sessanta giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il comune non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l’interessato può avanzare istanza alla Direzione generale competente in materia urbanistica per l’intervento sostitutivo. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi trenta giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che provvede alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell’opera di un notaio libero professionista, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico. (Comma aggiunto dall’articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.)

2 – quinquies. All’interno delle zone urbanistiche omogenee C, D e G, in alternativa al piano urbanistico attuativo, gli interventi edificatori e le opere di urbanizzazione possono essere realizzate previo rilascio del permesso di costruire convenzionato ove ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) il progetto interessi l’intero comparto di zona urbanistica identificato in cartografia;

b) il comparto oggetto di intervento sia ricompreso all’interno dell’ambito urbano consolidato e sia delimitato su tutti i lati da elementi insediativi, aree trasformate e già edificate, o infrastrutturali. (Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

2 – sexies. La convenzione di cui al comma 2-quinquies, approvata con delibera del consiglio comunale prima del rilascio del permesso, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) la cessione di aree;

b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

c) le caratteristiche morfologiche degli interventi.

Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato non può essere superiore ai cinque anni, in relazione a quanto previsto dalla convenzione, che può articolare l’attuazione in fasi, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. (Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

2-septies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni regionali e statali in materia di permesso di costruire. Alla convenzione si applica inoltre la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (Comma aggiunto dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

Art. 22. Strumenti urbanistici attuativi – Norme particolari

  1. Il piano per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate che in zone non edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei PEEP che prevedono interventi di restauro, risanamento ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Nell’ambito dei PEEP è consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purché compatibili e commisurate con la residenza. Per quanto riguarda il dimensionamento del PEEP nonché le modalità di determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni dell’articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e successive modifiche.
  2. Il PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il PEEP.
  3. Il piano di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è lo strumento per il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate, in qualsiasi zona territoriale omogenea si trovino ubicate.

Art. 22-bis. – Piano di utilizzo dei litorali (PUL)

(Articolo inserito dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11)

  1. Il Piano per l’utilizzo dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. In caso di sovrapposizione con eventuali altri piani attuativi il piano urbanistico comunale garantisce il coordinamento delle relative previsioni, con conseguente motivata integrazione o modifica delle precedenti scelte pianificatorie.
  3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale e disciplina gli interventi volti alla realizzazione di parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare.
  4. Gli interventi di cui al comma 3, come disciplinati dal PUL, sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri, previo rilascio, se necessario, dell’autorizzazione paesaggistica.
  5. Il posizionamento delle strutture disciplinate all’interno del PUL è ammesso nei litorali urbani e nei litorali metropolitani senza limiti temporali. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti è ammesso nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre; nel caso le stesse siano connesse a strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali il posizionamento è ammesso per il periodo di esercizio della struttura principale. I parcheggi e il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all’esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all’uso del mare sono ammessi senza limiti temporali.
  6. Nel PUL sono rappresentate le strutture già presenti con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi, autorizzatori e concessori e della validità temporale degli stessi. Per le strutture legittime preesistenti non si applicano i limiti temporali di cui al comma 5.
  7. Si definiscono “urbani” i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati all’articolo 10-bis, comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un’alta frequentazione dell’utenza durante tutto l’anno e da interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio, entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne prescinde, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine suddetto. (I litorali urbani sono stati individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/12 del 23 giugno 2015, in riferimento al comma 2- bis dell’articolo 10-bis della presente legge.)
  8. Si definisce “metropolitano” il litorale che, anche prescindendo dalla compresenza dei requisiti di cui al comma 7, in ragione dell’estensione della sua linea di battigia superiore a cinque chilometri, svolge tradizionalmente o è idoneo a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a frequentazione durante tutto l’anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della città metropolitana e della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della retemetropolitana, così come definite dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). La Giunta regionale individua, con la medesima procedura di cui al comma 7, secondo periodo, sia per la città metropolitana che per la rete metropolitana il litorale più esteso avente le suddette caratteristiche. Non si procede all’individuazione se il litorale metropolitano è litorale urbano.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in sua assenza la localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri; rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture.

Art. 23 – Programma pluriennale di attuazione

  1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.
  2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i comuni della Sardegna inclusi in un apposito elenco allegato alle direttive di cui all’articolo 5.
  3. I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.

Art. 24. Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione

1 – Il programma pluriennale di attuazione deve contenere

a) una relazione sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente:

b) la descrizione delle opere pubbliche o di interesse generale da realizzarsi nel periodo di validità del programma;

c) la deliberazione degli ambiti e zone di intervento previste dal programma per le diverse funzioni urbane.

2 – Il programma è approvato con le modalità previste per il piano urbanistico comunale.

Art. 25. – (Concessione edilizia) Permesso di costruire

1 – Nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione ai sensi del precedente articolo 23 (la concessione a edificare è data) il permesso di costruire è dato per le aree incluse nei programmi stessi.

2 – Nei Comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione e fino alla sua approvazione (la concessione a edificare è rilasciata) il permesso di costruire è rilasciato solo su aree dotate di opere di urbanizzazione e se riferita a:

a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) ampliamento di complessi produttivi esistenti nella misura massima del 30 per cento dei volumi o superfici esistenti;

c) altri interventi a questo fine meglio precisati dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 26. Esproprio delle aree

  1. Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o associati, non abbiano presentato istanza di (concessione) permesso di costruire o di lottizzazione corredata degli atti e documenti richiesti dalle disposizioni vigenti, il Comune procede, ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, all’esproprio delle aree in base alle disposizioni contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
  2. Le aree espropriate ai sensi del presente articolo vanno a far parte dei patrimoni comunali.

Art. 27. Comparto edificatorio

  1. Il comparto edificatorio definisce gli ambiti territoriali minimi entro cui l’intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da più aventi titolo.
  2. Il comparto comprende uno o più edifici e/o aree da trasformare, e si realizza attraverso la costituzione di un consorzio e la presentazione di un’unica istanza di (concessione edilizia) permesso di costruire o di autorizzazione.
  3. La delimitazione dell’ambito territoriale del comparto ed i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dell’istanza di (concessione) permesso di costruire o di autorizzazione sono deliberati dal consiglio comunale.

Art. 28. Accordo di programma

  1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall’articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.
  2. La serie di opere ed interventi oggetto dell’accordo di programma deve essere finalizzata all’obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all’incremento della base occupativa diretta ed indiretta.
  3. L’accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso, previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CTRU di cui all’articolo 31.
  4. Qualora l’accordo di programma interessi territori di più Comuni, esso è adottato con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni interessati.
  5. Il complesso degli interventi previsti dall’accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 21.
  6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso è soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano.

6-bis. L’accordo di programma e successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso l’individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio, l’integrazione e l’intersettorialità degli interventi produttivi, le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nell’ambito e in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione. (Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

6-ter. Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative. ( Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. )

6-quater. Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati. ( Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23. )

Art. 28-bis. – Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale

(Articolo inserito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1993, n. 23.)

1. Qualora l’accordo di programma, come definito nel precedente articolo 28, presupponga significative iniziative economiche, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell’area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge.

Art. 29. Condotta urbanistica

1 – Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica. (Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “Nei comuni con popolazione fino a 5’000 abitanti può essere istituita la condotta urbanistica”)

2 – La condotta urbanistica è un organo tecnico del Comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attività di trasformazione urbanistica del territorio.

3- La condotta urbanistica è composta da:

a) il capo dell’ufficio tecnico del Comune;

b) uno o più esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica;

c) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza ovvero in scienze agrarie o forestali o geologia; ( Lettera sostituita dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “b) uno o più esperti in materia di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o legislazione urbanistica”. )

d) un impiegato del Comune con funzioni di segretario.

4 – Alle figure di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del Comune, per il punto b) il Comune attiva una consulenza a convenzione con uno o più professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale. Questi ultimi non possono esercitare nel territorio comunale attività professionale in materia urbanistica per conto di soggetti privati per tutta la durata della convenzione

Titolo V – Organi di controllo e consultivi

Art. 30. Organi di controllo. Modifica all’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62

(Articolo abrogato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.)

[1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita una Sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta dal Presidente del Comitato regionale di controllo o suo delegato e composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2 – La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli atti delle Province e delle Comunità montane in materia urbanistica, compresi quelli contenenti normative a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici, e sul piano urbanistico comunale di cui all’articolo 19.

3 – Presso i Comitati circoscrizionali di controllo è istituita una sezione specializzata in materia urbanistica, presieduta al Presidente del Comitato, o suo delegato, e composta da:

a) cinque esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre nominativi;

b) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

c) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

4 – La sezione specializzata in materia urbanistica esercita in via esclusiva il controllo di legittimità e di conformità agli strumenti sovraordinati sugli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale di cui agli articoli 21 e 22.

5 – Dopo il primo comma dell’articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, concernente il controllo sugli atti degli enti locali, è inserito il seguente comma: “Sono comunque escluse dal controllo di merito le deliberazioni in materia urbanistica, comprese quelle contenenti normativa a qualsiasi titolo riferite a strumenti urbanistici”.

6 – Per quanto attiene all’insediamento, al funzionamento dell’organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.]

Art. 31 – Organi consultivi

1 – Sono istituiti:

a) il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (CTRU);

b) i Settori circoscrizionali del Servizio urbanistica e del Servizio regionale di vigilanza in materia edilizia, alle dipendenze dell’Assessorato regionale dell’Urbanistica. (Lettera sostituita dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “b) gli uffici provinciali della Sezione urbanistica regionale, alle dipendenze dell’Assessorato regionale all’urbanistica, con sede nei capoluoghi di Provincia.”.)

2 – Il CTRU, istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, è un organo tecnico-consultivo della Giunta in materia urbanistica ed assetto del territorio.

3 – Il CTRU svolge inoltre le funzioni previste all’articolo 24 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 32.CTRU – Composizione e funzionamento

1 – Il CTRU è costituito da:

a) l’Assessore regionale competente in materia urbanistica o un funzionario dell’Assessorato suo delegato che lo presiede;

b) un funzionario per ogni Assessorato designato dal l’Assessore competente;

c) cinque esperti in materia urbanistica, paesistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche connesse designati dalla Giunta regionale; (Lettera sostituita dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “c) cinque esperti in urbanistica, tutela dell’ambiente e materie giuridiche designati dalla Giunta regionale”.)

d) i soprintendenti per i beni architettonici ed artistici o loro delegati;

e) i soprintendenti per i beni archeologici o loro delegati.

2 – Svolge le funzioni di segretario un impiegato amministrativo della VII fascia funzionale designato dall’Assessore competente in materia urbanistica.

3 – Previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i componenti del CTRU sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica per l’intera legislatura.

4 – Ai componenti il CTRU nonché ai segretari spettano i compensi e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

Art. 32-bis. – Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia

(Articolo inserito dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

  1. L’Osservatorio regionale per l’urbanistica e l’edilizia è un organo tecnico consultivo della Giunta regionale, istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, con il compito di elaborare studi, analisi, formulare proposte in materia urbanistica ed edilizia, definire proposte di indirizzi, criteri e linee guida per il governo del territorio e per la semplificazione delle disposizioni vigenti.
  2. L’osservatorio è costituito dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia ambientale, politiche abitative, politiche sociali, turismo, commercio e industria, o loro delegati.
  3. L’osservatorio è integrato da un componente designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, da tre componenti designati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro del settore edile maggiormente rappresentative nel territorio regionale, da tre componenti designati dagli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano competenti nelle materie della legislazione sull’edilizia e urbanistica, sulla progettazione architettonica, sulla sostenibilità ambientale, tecnica e tecnologia delle costruzioni, tutela del paesaggio, e da un componente designato dalla commissione di cui all’articolo 32-ter.
  4. I componenti dell’osservatorio durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.

Art. 32-ter. – Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità

(Articolo inserito dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11.)

  1. Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, è istituita la Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.
  2. La commissione è costituita dal direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, o suo delegato, dai direttori generali degli Assessorati regionali competenti in materia di sanità e assistenza sociale, lavori pubblici, turismo, commercio, o loro delegati, dal direttore generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)), da un rappresentante nominato dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND) e da un rappresentante nominato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (FISH).
  3. I componenti della commissione durano in carica per l’intera legislatura e svolgono il proprio compito a titolo gratuito.

Titolo VI – Tutela del paesaggio e dei beni ambientali

(Rubrica modificata dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1991, n. 20. Il testo precedente era così formulato: “Tutela delle bellezze naturali”.)

Art. 33. Commissioni provinciali per le bellezze naturali

[1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali è istituito, in deroga all’articolo 5 della legge 17 agosto 1978, n. 51 il servizio per le bellezze naturali con il compito di curare le materie relative delegate alla Regione con l’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.] (Comma soppresso dall’articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell’articolo 71 della stessa legge.)

[2. Con le procedure previste dalla legge regionale del 17 agosto 1978, n. 51, sono istituiti i settori delle bellezze naturali con sede nei capoluoghi di Provincia. I Settori svolgono le funzioni già esercitate dalle sezioni delle bellezze naturali.] (Comma soppresso dall’articolo 80, comma 5, lettera l), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 5 dell’articolo 71 della stessa legge.)

3 – Le commissioni provinciali di cui all’articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni, operano presso gli uffici circoscrizionali dell’Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l’insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.

4 – Le commissioni sono composte da:

a) l’Assessore regionale competente o un funzionario dell’Assessorato suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il coordinatore del settore, competente per territorio, in materia di bellezze naturali;

c) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, o un suo delegato, competente per territorio;

d) il soprintendente per i beni archeologici, o suo delegato, competente per territorio;

e) tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

f) un funzionario designato dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica; (Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

g) un funzionario designato dall’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente; (Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

h) un funzionario designato dall’Amministrazione provinciale. (Lettera aggiunta dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

5 – Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Assessorato regionale competente.

5-bis.- La composizione della Commissione, nel caso di deliberazioni relative a provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1497 del 1939, ovvero di perimetrazione dei vincoli di cui all’articolo 1 della legge n. 431 del 1985, è integrata dal Sindaco del comune interessato o da un suo delegato. (Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

5-ter. Ai componenti delle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio nominati dal Consiglio regionale spetta il trattamento previsto per i componenti del Comitato tecnico amministrativo provinciale dei lavori pubblici. In caso di assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive i componenti esterni di designazione consiliare sono dichiarati decaduti. (Comma aggiunto dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28.)

Art. 34. Autorizzazioni

  1. Le richieste di autorizzazione da cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esaminate e istruite dagli uffici provinciali previsti dal precedente articolo competenti per territorio entro sessanta giorni.
  2. Le richieste e gli atti istruttori sono sottoposti all’esame della commissione di cui al precedente articolo che esprime un voto consultivo.

Titolo VII – Norme regionali di attuazione di disposizioni statali

Art. 35. Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

1. Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo programmi riferiti all’intero territorio comunale e per la redazione di progetti e degli strumenti di pianificazione urbanistica, o di rivalsa per l’inadempienza degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative ai piani di lottizzazione, costituiscono entrate con destinazione specifica.

Art. 36. Adempimenti dell’Amministrazione comunale

  1. L’amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell’articolo 5 e al primo comma dell’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.
  2. Entro lo stesso termine l’amministrazione comunale adotta lo schema di convenzione ai sensi dell’articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.
  3. Le modalità di corresponsione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione di casi agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale.
  4. Il pagamento a saldo degli oneri di cui al precedente comma dovrà comunque avvenire entro e non oltre ventiquattro mesi dalla ultimazione delle opere, ovvero dall’ultimazione dei lavori accertata dal Comune.

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Art. 37. Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica

1. Fino alla costituzione delle sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica di cui all’articolo 30 le funzioni loro attribuite dalla presente legge sono esercitate rispettivamente dal Comitato regionale di controllo e dai Comitati circoscrizionali di controllo.

Art. 38. Strumenti urbanistici

1. Gli studi di disciplina delle zone F adottati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, restano in vigore come strumenti attuativi per le parti non in contrasto con le previsioni contenute negli strumenti di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a).

Art. 39. Abrogazione di leggi regionali

1. La legge regionale 18 maggio 1981, n. 17 e la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono abrogate.

Art. 40. Modifica della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23

1. Il quinto comma dell’articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è sostituito dal seguente: “I Comuni della Sardegna, nell’approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, possono riservare da un minimo del quaranta per cento ad un massimo del settanta per cento della volumetria realizzabile ai piani per l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche”.

Art. 41 Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1 – La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni e loro forme associative per la redazione di piani urbanistici generali e piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50 per cento della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della deliberazione di affidamento di incarico ai professionisti individuati e dell’attestazione di cofinanziamento comunale;

b) un’erogazione intermedia, in misura non superiore al 25 per cento e nei limiti del 90 per cento della spesa sostenuta e documentata, successivamente alla trasmissione della deliberazione di adozione definitiva del piano e, nei casi in cui siano dovuti, all’esito non negativo del parere preliminare di cui all’articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998,n. 28 (Norme per l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l’art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348), e all’esito non negativo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002;

c) pagamento del saldo, previa certificazione e rendicontazione delle spese sostenute, successivamente al completamento dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, comprensivo di tutte le autorizzazioni richieste, e, nei casi in cui sono dovuti, a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 28 del 1998 e dell’esito positivo della verifica di coerenza di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2002, e sua pubblicazione sul BURAS.

Articolo sostituito dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11. L’articolo originario era così formulato:

Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1 – La Regione, allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, per la formazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 1985,n. 23, nonché per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, è autorizzata a concedere contributi sulle spese correnti.

2 – I contributi sono erogati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia urbanistica, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:

a) anticipatamente per il cinquanta per cento delle spese previste nella richiesta di contributo deliberata dal Comune e ritenute ammissibili;

b) a seguito della presentazione della relativa documentazione per la restante parte, fino all’ammontare complessivo del novanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

La legge regionale 1 luglio 1991, n. 20, con l’articolo 14, comma 1, ha aggiunto il comma 3: “I benefici di cui ai precedenti commi sono erogati a favore dei Comuni anche allo scopo di favorire il funzionamento delle condotte urbanistiche.”

La legge regionale 29 aprile 2003, n. 3, con l’articolo 18, comma 9, ha interamente sostituito l’articolo in tal modo:

Art. 41. Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1 – La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici, per un importo non superiore al 90% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, da erogarsi nel seguente modo:

a) un’anticipazione del contributo, in misura non superiore al 50% della somma richiesta dal comune, ritenuta ammissibile dal competente ufficio regionale, previa presentazione della delibera di affidamento di incarico al progettista;

b) pagamento del saldo, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante l’approvazione del piano nei termini stabiliti.

La legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, con l’articolo 14, comma 1, ha sostituito al comma 1 il periodo “piani particolareggiati dei centri storici” con “piani attuativi di iniziativa pubblica, come definiti dall’articolo 21”.

Art. 42.Potenziamento degli uffici periferici dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica

1 – Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è incrementata di dodici unità della VI qualifica funzionale e di venti unità della VII qualifica funzionale. ( Comma modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6. Il testo precedente era così formulato: “Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell’Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è incrementata di dodici unità della VI fascia funzionale e di venti unità della VII fascia funzionale”.)

2 – Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell’area dei servizi tecnici nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) nella VI qualifica funzionale:

  • dodici posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra; (Lettera modificata dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6. Il testo precedente era così formulato: “otto posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra”.)

b) nella VII qualifica funzionale:

  • dodici posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-architetto;
  • otto posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-ingegnere civile.

3 – Per la copertura dei posti istituiti col presente articolo si applica la disciplina vigente per l’accesso agli impieghi pubblici regionali.

Art. 43.Norma finanziaria

(omissis)

Art. 44. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

Demolizione e Ricostruzione: quale volumetria può andare in deroga?

rinnovo patrimonio edilizio piano casa sardegna demolizione e ricostruzione

Il testo di legge sul Piano Casa parla di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico, specificando che è possibile andare in deroga a determinati parametri urbanistico-edilizi.

Uno dei dubbi frequenti è se la deroga possa riguardare l’intera nuova volumetria di progetto, o solo la parte del premio volumetrico.

Lo chiarisce la Regione, pubblicando un parere in risposta al Comune di Assemini.

Ma andiamo con ordine.

Rinnovo del Patrimonio Edilizio: l’articolo 39

L’articolo 39 del piano casa disciplina i casi di demolizione e ricostruzione.

E’ intitolato Rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione, e permette di ottenere fino al 30% in più della volumetria esistente, nei casi appunto di demolizione e ricostruzione, da sommarsi alla potenzialità volumetrica del lotto.

Le deroghe previste sono il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali.

Il dubbio: qual è la quota di volumetria da ammettere alle deroghe?

La domanda viene da sè: nel progetto di ricostruzione, qual è la quota di volumetria che può andare in deroga? Tutta o parte?

Possono esistere tre casi:

  1. tutto la volumetria del nuovo progetto è ammessa alla deroga
  2. solo la parte del bonus volumetrico può andare in deroga
  3. solo la parte della volumetria demolita più il bonus volumetrico può andare in deroga

Esempio numerico

Nel caso di un lotto avente superficie pari a 1 ‘000 mq, con volume esistente di 500 mc e If di 3mc/mq, che a seguito di demolizione/ricostruzione del fabbricato ai sensi del comma 5 citato potrebbe esprimere una volumetria pari a 3’075 mc, di cui 3’000 (3×1 ‘000) con l’applicazione dell’indice fondiario e 75 di bonus volumetrico (15% di 500), si chiede quale sia il volume che deroga le disposizioni relative all’altezza: l’intera volumetria ammissibile di 3’075 mc, il solo volume demolito di 500 mc, il solo bonus volumetrico di 75 mc oppure il volume di 575 mc, pari al volume  dell’edificio esistente maggiorato del bonus volumetrico.

Quindi:

  • lotto di 1000 mq
  • indice di 3 mc/mq
  • volumetria edificabile 3000 mc
  • 500 mc volumetria esistente da demolire
  • bonus volumetrico (15% di 500 mc) 75 mc
  • volumetria totale massima edificabile 3075 mc

Per tornare alle tre casistiche di prima, potremo avere

  1. tutti i 3075 mc possono andare in deroga
  2. solo 75 mc è la quota ammissibile alle deroghe previste
  3. volumetria esistente da demolire 500 mc + premio volumetrico 75 mc , totale 575 mc possono andare in deroga.
Demolizione e Ricostruzione: quale volumetria può andare in deroga? 5

E la risposta giusta è …

In realtà non so se sia la risposta corretta. 

Ma è comunque un parere ufficiale della Regione Sardegna, quindi prendiamolo per buono:

È parere della Direzione Generale scrivente che “il superamento dei parametri volumetrici e dell’altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali” sia riferito unicamente alla sommatoria del volume dell’edificio esistente da demolire e del relativo bonus volumetrico (che, insieme, ricordiamo, assumono la denominazione di “credito volumetrico”), mentre la presenza di un’eventuale volumetria del lotto di riferimento deve essere gestita ai sensi del successivo comma 11 che prevede, senza alcuna deroga, la possibilità di sommare al “credito edilizio” le ordinarie capacità edificatorie “residue” del lotto fino al raggiungimento dei limiti massimi
stabiliti dalla normativa regionale.
In riferimento all’esempio riportato, dunque, potranno essere realizzati in deroga solo 575 mc, mentre i residui 2’500 mc dovranno essere realizzati in base alle regole già stabilite in sede di pianificazione dello strumento
urbanistico comunale vigente.

La Regione ha risposto al quesito del comune indicando che la volumetria che può essere ammessa alla deroga è quella derivante dalla volumetria esistente da demolire a cui sommare il premio volumetrico, mentre la restante potenzialità edificatoria del lotto non sarà ammessa alle deroghe.

Ing. Enrico Craboledda

PS: abbiamo creato una community su Facebook per parlare di tematiche inerenti l’edilizia, l’urbanistica e il piano casa. Se ti fa piacere, ecco il link per accedere https://www.facebook.com/groups/pianocasasardegna/

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico

piano casa tetto legno ventilato

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico

Oggi un post un po’ diverso. 

Nell’esercizio della professione, capita spesso (in quasi tutti i casi) di dover scegliere come realizzare una copertura per un ampliamento volumetrico.

Negli interventi di ampliamento volumetrico in sopraelevazione c’è l’esigenza (o anche se non c’è l’esigenza, c’è comunque la volontà) di utilizzare materiali leggeri.

La scelta di utilizzare materiali leggeri, che deriva dalla volontà di ridurre al minimo l’aumento dei carichi in strutture esistenti, porta spesso alla scelta del tetto in legno come copertura del volume da realizzare.

Vorrei porre l’attenzione sulla prestazione energetica del tetto in legno, spesso trascurata o non adeguatamente progettata.

La prestazione energetica della copertura: normativa

Non mi dilungherò troppo su tutto ciò che richiede la normativa sul contenimento dei consumi energetici, e sui vari casi.

Ipotizziamo un ampliamento volumetrico superiore al 15% del volume esistente, con la scelta della copertura in legno.

La normativa richiede particolare attenzione non solo alle prestazioni invernali (trasmittanza termica), ma anche alle prestazioni energetiche estive, finalizzate alla riduzione dell’uso degli impianti di raffrescamento e al miglioramento del comfort durante la stagione estiva.

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico 6

Avete presente quando, in estate, già dalle 10 di mattina avete caldo dentro casa?

Beh, sappiate che se la copertura (e più in genere tutto il volume) è ben progettato e realizzato, questo può non succedere.

La copertura in legno se da un lato ha l’enorme vantaggio di essere leggero e quindi ridurre notevolmente i carichi sull’edificio sottostante, dall’altra parte “paga” l’assenza di massa sia nella prestazione energetica estiva che nella prestazione acustica.

La normativa in materia di risparmio energetico recita

la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui alla lettera d), del comma 2, dell’articolo 2, del presente decreto, sia inferiore a 0,18 W/m2K;

Provo a tradurre.

Sostanzialmente ci informa che per valutare la prestazione estiva di una struttura è necessario che la trasmittanza termica periodica sia inferiore 0,18 W/m2K.

La trasmittanza termica periodica è definita come 

trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacita’ di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;

Che tradotto nel “parlacomemangi“, significa che se volete ridurre quel fastidioso effetto di caldo interno all’abitazione durante l’estate, dovrete far in modo che la vostra struttura abbia uno sfasamento termico adeguato: ovvero, dovrete aumentare il tempo che ci mette il calore ad attraversare la vostra copertura. 

Facciamo un esempio pratico:

Se progetto e realizzo una copertura in legno con adeguati materiali dal calore specifico elevato, o con una buona massa (anche se perdo il vantaggio della struttura leggera), ottengo una trasmittanza termica e una trasmittanza termica periodica inferiore a quella prevista dalla legge, ma soprattutto ottengo uno sfasamento termico superiore alle 10 ore, generalmente 12 h.

Questo significa che il calore impiega 12 ore ad attraversare la mia copertura: ergo, se la copertura nel periodo estivo inizia a prendere sole dalle 7 di mattina, il calore non entrerà nell’ambiente interno prima delle 7 di sera. 

Se non si sta attenti a questo valore, e si utilizzano solo materiali plastici (polistirene, poliuretano, ecc…) nella stratigrafia, seppur con un alto spessore, lo sfasamento termico sarà basso (4 o 5 ore), e dalle 11 o 12 di mattina all’interno dell’ambiente si morirà di caldo.

Se ci pensate, sono 7 ore di differenza in meno, sull’utilizzo di un climatizzatore.

La Copertura in Legno negli interventi di Ampliamento Volumetrico 7

Conclusione

Ho scritto questo post perché vedo troppo spesso delle situazioni in cui la coibentazione del tetto è studiata e proposta dalla ditta che vende il legno e monterà il tetto, che per questioni puramente commerciali ha la tendenza a soddisfare il cliente nel ridurre il preventivo proprio riducendo la coibentazione, o scegliendo materiali meno costosi e non idonei.

Con questo non voglio dire che le ditte che vendono il legno e propongono i tetti non abbiano o non propongano pacchetti di copertura adeguati e di valore; dico solo che dobbiamo essere noi progettisti e direttori dei lavori ad indicare e controllare che un certo pacchetto di copertura rispetti la normativa. E, soprattutto, migliori la qualità della vita interna all’abitazione del nostro cliente.

Potete realizzarlo come preferite: ventilato, microventilato, non ventilato, con materiali plastici o naturali, con sughero, lana di roccia o di pecora, fibre di legno, lana di legno, lana di vetro, polistirene, poliuretano, con grafite, ecc…

Non c’è un modo giusto di realizzare un tetto in legno (mentre di modi sbagliati, ce ne sono una marea).

L’aspetto da non trascurare è la prestazione energetica della struttura, con particolare attenzione a quella estiva: considerato l’investimento effettuato per la realizzazione di un piano casa, non mi pare corretto cercare di contenere le spese proprio sull’aspetto che ti permetterà di vivere meglio, e ti permetterà risparmiare a lungo termine nell’uso dell’impianto di condizionamento.

Ing. Enrico Craboledda

PS: l’articolo è volutamente “non tecnico”. La norma in materia di contenimento dei consumi energetici non richiede solo la verifica che ho indicato, e la prestazione estiva del volume non dipende solo dalla copertura.  

Legge Urbanistica al Tramonto. Nel frattempo, il Suape…

sportello unico dei servizi per strutture sanitarie e socio-sanitarie

Legge Urbanistica al Tramonto. 

No, la promessa legge urbanistica non è particolarmente romantica. 

Parlo di tramonto perché rimarrà, con buona probabilità, solo “promessa“.

Se avete seguito i giornali nelle ultime settimane, avrete notato che dopo un primo approccio in aula consiliare, è stata rispedita in commissione.

Che tradotto significa che non verrà portata avanti; almeno non da questo Consiglio Regionale. 

Forse siamo troppo vicini alle elezioni per poter pensare di approvare una legge così importante e impattante.

Nel frattempo il SUAPE…

La Regione Sardegna ha presentato, in diverse date e in diverse località su tutto il territorio regionale, la nuova piattaforma SUAPE che presto (si spera) sostituirà quella attuale.

Per quel poco che è stato mostrato, si possono già percepire notevoli vantaggi (tutti da verificare durante l’utilizzo), che secondo me portano nella giusta direzione.

Legge Urbanistica al Tramonto. Nel frattempo, il Suape... 8

Integrale compilazione online

Basta con i PDF. Io sinceramente non ne potevo più. 

E i form attuali sono mooolto poco user-friendly. 

La nuova piattaforma pare che abbia una compilazione tramite form, con procedura obbligata e propedeutica, a cascata.

Facciamo un esempio: se metto i miei dati personali o quelli del cliente in un modello, non dovrò ripeterli in ogni modello. E così l’operatore comunale che si occupa della verifica formale, non dovrà controllare in ogni modello che io non abbia effettuato dimenticanze o errori di battitura.

Altro esempio: se indico la presenza di una zona tutelata, non posso portare avanti l’istanza se non compilo il modello per l’autorizzazione paesaggistica. In questo modo, si dovrebbero ridurre sensibilmente le pratiche incomplete di tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

E così via.

Questo ha l’enorme vantaggio di ridurre la percentuale di pratiche compilate male o in modo incompleto.  E ha l’enorme vantaggio di eliminare (o ridurre notevolmente) il carico di lavoro di chi si occupa, all’interno del Comune, della verifica formale dell’istanza.

Lo svantaggio è che la procedura, essendo rigida, avrà difficoltà ad adattarsi a quei casi che non sono nè carne nè pesce, e che in edilizia sono più frequenti di quanto non si immagini.

Mantenimento delle vecchie istanze online

Il nuovo portale andrà a sostituire integralmente quello attualmente esistente. 

Un aspetto molto positivo è che le vecchie istanze presentate, rimarranno a disposizione sia per l’utente pubblico che per il Comune per la consultazione. 

Rivisitazione del sistema di gestione delle procure

La presentazione a cui ho assistito si è limitata a dire che c’è stato input, da parte della Regione, alla revisione del sistema di procure. 

Non so bene come sarà, ma ritengo che la gestione attuale non risponda alle necessità odierne.

Integrazione con diversi sistemi esterni

Altro aspetto interessante è l’integrazione con altri sistemi informativi esterni. 

Per quel poco che ho sentito, hanno parlato di integrazione con PagoPA, con l’Anagrafe Strutture Ricettive, con il modulo del Sistema Informativo dell’Ambiente, con lo Sportello Unico dei Servizi per Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, e con Comunica della Camera di Commercio.

Inoltre renderanno disponibili dei servizi di comunicazione via web, per integrare il nuovo SUAPE con eventuali altri servizi esterni del Comune.

Nuova Legge di supporto

Conosciamo tutti la triste e drammatica situazione di alcuni SUAPE comunali.

Sono diversi, infatti, gli uffici comunali che hanno dei forti ritardi sul controllo delle istanze e sulla convocazione delle conferenze. Si parla di alcuni comuni con ritardi di oltre un anno dalla presentazione.

Se già il nuovo sistema dovrebbe velocizzare il controllo formale delle istanze, riducendo notevolmente il carico di lavoro del Comune in questa fase e quindi le tempistiche garantite al cittadino, d’altra parte c’è all’attenzione del Consiglio Regionale (stante a quanto raccontato durante l’incontro pubblico) una proposta di legge per prevenire le situazioni di forte ritardo e garantire la certezza delle tempistiche ai cittadini.

Ing. Enrico Craboledda